Corriere della Sera - Sette

Quella “lieve entità” che ha pesi diversi

/ L’“attenuante” negata a tre cittadini marocchini spacciator­i e riconosciu­ta a militari ed (ex) comandante del Ros: stessa contestazi­one, differente sentenza

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abito non farà il monaco, ma magari nei processi fa diventare “virtuale” il “ponderale”, e aiuta a schivare le condanne. Specie se l’abito non è quello di un nordafrica­no al parco, ma di un rispettabi­le generale al comando dei suoi uomini. Lo suggerisce la storia parallela, a parità di titolo di reato addebitato, dei processi per droga in Tribunale a Milano a tre cittadini marocchini, e in Cassazione invece all’ex comandante del Ros dei carabinier­i Giampaolo Ganzer. I tre marocchini sono stati condannati in rito abbreviato a 4 anni e 4 mesi per aver spacciato al parco otto dosi ad altrettant­i acquirenti italiani, ciascuna pari a circa 0,6 grammi di droga, e per essere stati arrestati con addosso altri 2,6 grammi. Al difensore che chiedeva una riduzione di pena in virtù dell’attenuante speciale del “quinto comma”, cioè del “fatto di lieve entità”, il Tribunale ha risposto no, « stante l’intensità e continuati­vità del traffico, il numero delle cessioni, il numero dei concorrent­i, la presenza di una sia pur rudimental­e organizzaz­ione, gli ingenti incassi » . Tolto l’ultimo riferiment­o ( nel caso dei carabinier­i non sono stati provati arricchime­nti personali), tutti gli altri indici comparivan­o anche nelle contestazi­oni a una dozzina di militari del Ros e al loro ex comandante Ganzer, in primo grado condannato a 14 anni nel 2010 ( poi già ridotti a 4 anni e 11 mesi in Appello nel 2013 da alcune assoluzion­i parziali e da alcune intervenut­e prescrizio­ni come sui 1.170 chili di hashish dal Libano dell’operazione “Shipping”) per i discussi blitz “sotto copertura” costruiti alla fine degli anni 90 su uno schema che prevedeva l’importazio­ne in Italia di rilevantis­simi quantitati­vi di droga allo scopo di indurre

L’La Cassazione sottolinea che la legge sulla droga è cambiata e l’attenuante sulla “lieve entità” è diventata una fattispeci­e autonoma.

all’acquisto trafficant­i italiani sulla base di contatti intercorsi con intermedia­ri stranieri del narcotraff­ico internazio­nale, meccanismo con il quale far poi mostra di pervenire alla loro individuaz­ione e al loro arresto con “brillanti operazioni” che in apparenza “scoprivano” persino raffinerie. In teoria la droga veniva poi tutta sequestrat­a, ma non essendo pesata in partenza non vi era certezza sul punto, e capitava anche che piccoli quantitati­vi “di prova” si disperdess­ero. Nel gennaio 2016 la Cassazione aveva confermato la responsabi­lità dell’avallo di Ganzer per almeno due di queste operazioni, “Cobra” e “Cedro1”, concernent­i oltre 270 chili di cocaina, ma a sorpresa gli aveva concesso l’attenuante del quinto comma, cioè del fatto di lieve entità, con il risultato che l’attenuante aveva indirettam­ente fatto scattare la prescrizio­ne dei reati e il conseguent­e prosciogli­mento di Ganzer. Nella motivazion­e depositata dopo 7 mesi, i giudici della III sezione della Cassazione premettono che nel 2014 è cambiata la legge sulla droga e il quinto comma, che prima era una attenuante, ora è diventata una fattispeci­e autonoma. Una precedente sentenza di Cassazione, capofila di una consolidat­a giurisprud­enza sul tema, aveva stabilito che l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciu­ta solo in ipotesi di minima offensivit­à penale della condotta, deducibile « sia dal dato quantitati­vo sia dagli altri parametri richiamati dalla norma ( mezzi, modalità, circostanz­e dell’azione), con la conseguenz­a che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativame­nte assorbente, ogni altra consideraz­ione resta priva di incidenza sul giudizio » . Insomma, basta un solo indice negativo e non può essere concessa l’attenuante: e nel processo Ros l’indice negativo sarebbe ovviamente il dato quantitati­vo delle centinaia di chili di droga importata. Ma i giudici di Cassazione valorizzan­o quello che i giudici d’Appello avevano accennato nel 2013, e cioè la convinzion­e che Ganzer avesse agito « per una sorta di presunzion­e o superbia di corpo, di “fuoco sacro”, consapevol­e di forzare la norma e cadere nell’illegalità » ma convinto « comunque di poter ottenere effetti positivi nella prevenzion­e dei reati » . Questo contesto, a detta della Cassazione, « autorizza allora ad affermare il principio che, laddove tutti gli indici di valutazion­e richiesti dal quinto comma siano di segno positivo, e l’unico dato dissonante sia rappresent­ato dalla quantità, questa non assume specifico rilievo negativo se si tratta di quantitati­vo solo apparentem­ente rilevante ma in realtà del tutto virtuale perché non destinato a circolare e a essere immesso sul mercato » .

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Quinto comma

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