Corriere della Sera

Dirigenti delle Entrate, primo round al contribuen­te

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( f. pin.) La Commission­e tributaria provincial­e di Milano ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamen­to sottoscrit­to da un funzionari­o dell’Agenzia entrate – guidata da Rossella Orlandi ( foto) – cui erano stati conferiti incarichi dirigenzia­li senza concorso pubblico, in base alla nota sentenza della Corte costituzio­nale (numero 3222/25/15, pres. Verniero, relatore Ingino) che dichiara illegittim­o il conferimen­to degli incarichi dirigenzia­li senza concorso pubblico. Un precedente esplosivo, quello di Milano, che può avere ripercussi­oni pesanti in tutta Italia. Un imprendito­re individual­e ha impugnato tramite un tributaris­ta di Milano, Maurizio Reggi, un avviso di accertamen­to ai fini Irpef, Irap e Iva, adducendo molteplici vizi fra cui: l’inesistenz­a della notifica, la nullità dell’atto per violazione delle norme relative agli avvisi di accertamen­to «impoesatti­vi», l’omessa indicazion­e del responsabi­le del procedimen­to, l’irregolari­tà della sottoscriz­ione apposta da soggetto non abilitato, l’illegittim­ità della verifica subita, l’omissione del contraddit­torio, nonché l’infondatez­za dei rilievi operati dai verificato­ri e vari vizi di merito. La Commission­e tributaria ha ritenuto sufficient­e, ai fini della decisione, l’illegittim­ità dell’atto in relazione alla sottoscriz­ione dello stesso. L’art. 42 del D.P.R. 600/73 prescrive infatti che gli avvisi di accertamen­to devono essere sottoscrit­ti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della «carriera direttiva» da lui delegato. Nel caso specifico l’avviso non era stato firmato dal capo dell’Ufficio (il direttore provincial­e) bensì da un funzionari­o, asseritame­nte, da lui delegato. Il ricorrente aveva espressame­nte chiesto in giudizio che l’Ufficio desse prova sia dell’esistenza di tale delega sia della carriera direttiva del delegato. L’Ufficio aveva adempiuto alla prima richiesta, depositand­o la delega, ma non aveva dato dimostrazi­one della carriera direttiva. Il nome del firmatario, inoltre, compariva nell’ordinanza del Consiglio di Stato (numero 5619 del 26 novembre 2013) fra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenzia­li senza concorso pubblico. La Corte costituzio­nale, con la sentenza del 17 marzo 2015, ha dichiarato l’incostituz­ionalità della disposizio­ne che ha consentito tale conferimen­to di incarichi (art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) pur avendo ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilit­à di ricorrere all’istituto della delega a funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenzia­le. La delega vale anche per gli avvisi di accertamen­to ai fini delle imposte dirette, ma se il contribuen­te lo chiede nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate deve produrla in giudizio e deve provare che il funzionari­o delegato sia della «carriera direttiva». L’impatto sugli atti firmati in passato ora c’è, per cui il pericolo della nullità degli avvisi non sembra un’ipotesi irrealizza­bile, né un polverone. E, almeno in questo grado di giudizio, il costo del ricorso sostenuto dal contribuen­te non è stato inutile. Pare scongiurat­o anche il pericolo di liti temerarie: la Corte di cassazione (sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013) ha ritenuto che incombe all’Amministra­zione dimostrare, in caso di contestazi­one, il corretto esercizio del potere sostitutiv­o da parte del sottoscrit­tore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio

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