«La Severino non ha limiti di tempo Ma la sospensione ha effetti retroattivi»
Tutti la conoscono come la legge delega Severino, ma qual pacchetto di decreti legislativi, varati all’ultimo miglio percorso dal governo Monti (dicembre 2012-marzo 2013), passò sì dalla scrivania del Guardasigilli Paola Severino ma anche sotto la lente di ingrandimento del ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri, e del responsabile della Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi, che oggi è presidente di sezione del Consiglio di Stato. E visto che è un giudice di Palazzo Spada non più fuori ruolo, Patroni Griffi impone una premessa prima di rispondere sul rebus giuridico della sospensione del governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Posso parlare perché è intervenuta l’ordinanza delle Sezioni unite che trasferisce la competenza su eventuali contestazioni a questa norma dal giudice amministrativo a quello ordinario che, detto per inciso, ha gli strumenti per essere veloce come il Tar».
Quando, a suo tempo, avete scritto i decreti potevate immaginare che la causa della sospensione (la condanna) precedesse l’elezione?
«Sinceramente era uno scenario difficilmente immaginabile».
E ora che lo «scenario» si è verificato, con De Luca, condannato per abuso d’ufficio a gennaio, vittorioso alle primarie del Pd ed eletto governatore, come se ne esce?
«Il problema giuridico cui ci troviamo difronte è il seguente: a prescindere dalla tempistica del decreto del presidente del consiglio, per il quale non è previsto un termine, da quale data poi bisogna far decorrere la sospensione di De Luca?».
Questa precisazione temporale apre un problema sulla validità dei primi atti del nuovo governatore, comprese le nomine della giunta e del vicepresidente?
«Andiamo con ordine. Ci sono tre ipotesi che vanno considerate: a) la sospensione scatta a partire dalla proclamazione di De Luca, e su questa linea abbiamo Chi è Filippo Patroni Griffi, 59 anni, magistrato, ministro alla Funzione pubblica con Monti e sottosegretario con Letta il precedente del 2013 riguardante il consigliere regionale Michele Iorio nel Molise; b) la sospensione scatta dalla convalida dell’eletto, cioè dalla prima seduta del consiglio regionale; c) la sospensione del governatore scatta dal momento del suo insediamento davanti al consiglio, ovvero dopo che ha assunto la carica nominando un vice cui affidare la giunta».
Il precedente del Molise ci dice che il 28 marzo del 2013, il governo di cui lei faceva parte optò per l’ipotesi a): Iorio sospeso a decorrere dal giorno della proclamazione. Applicando lo stesso metro De Luca sarebbe spacciato....
«C’è una differenza in punto di fatto tra i due casi. Iorio aveva perso le elezioni per cui la sua sospensione, coincidente con la sua proclamazione, non ha messo in crisi la funzionalità della Regione. Con De Luca il discorso cambia, perché la sua eventuale sospensione a decorrere dalla proclamazione o dalla convalida determinerebbe la paralisi dell’organo».
La legge però dovrebbe essere uguale per tutti.
«Certo. Non si può trascurare il rischio di un’eterogenesi dei fini: può una norma, varata quasi all’unanimità dal Parlamento, finalizzata a sanzionare l’amministratore condannato e a tutelare l’onorabilità dell’organo, determinarne poi la paralisi?».
Si può forzare l’interpretazione di una norma già applicata?
«La domanda è questa: se la differenza tra i casi Iorio e De Luca sia sufficiente a sorreggere una diversa interpretazione e una diversa applicazione della norma, quanto alla decorrenza della sospensione».
A questo punto, forse, sarebbe stato meglio se il Pd non avesse candidato un condannato in primo grado, seppure per abuso d’ufficio.
«Non è una valutazione che posso dare perché ha una natura squisitamente politica. Certo ora la situazione è complessa».
Ritardi da parte del governo nell’adottare il decreto potrebbero configurare l’abuso d’ufficio, come ipotizza l’avvocato Gianluigi Pellegrino?
«Non sono un penalista. Certo, La legge Quando abbiamo scritto la legge una situazione come quella di oggi era difficile da immaginare