Corriere della Sera

INTERVENTI E REPLICHE

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Le responsabi­lità del medico

Nell’articolo «Un’altra morte di parto» ( Corriere, 3 gennaio) si raccontano i recenti decessi di giovani donne in attesa di partorire, su cui la magistratu­ra ha aperto un’indagine e il ministro Lorenzin ha istituito un gruppo d’inchiesta inviando gli ispettori ministeria­li. L’ultima sventurata giovane, prima di morire, avrebbe mandato un sms dicendo di sentirsi trascurata. Il problema investe il personale sanitario. Fino agli anni 80 del secolo scorso la giurisprud­enza è stata benevola nei confronti del medico, applicando il principio riduttivo di responsabi­lità di cui all’art. 2236 c.c., che escludeva la colpa lieve e che fu confermato da una decisione della Consulta. Il problema era se fosse violato il principio di parità alzando per i soli medici la soglia della colpa di cui all’art. 43 c.p.. La Corte Costituzio­nale, con la sentenza n. 166 del 28/09/1973, dichiarò non fondata la questione, osservando che il problema della colpa lieve si

poneva solo in relazione alla imperizia e non per i casi di imprudenza e negligenza. Dunque, la Consulta escluse che il suddetto indirizzo fosse discrimina­nte rispetto ad altre categorie profession­ali. Nel 1980 la giurisprud­enza si rovesciò tant’è che si arrivò a ritenere, in punto di causalità, un sanitario responsabi­le misurando la condotta colposa nella percentual­e del 30% di probabilit­à d’aver determinat­o l’evento. Ci fu poi la nota sentenza Franzese, a Sezioni Unite ed ora, in punto di causalità si adottano, sostanzial­mente, i parametri della quasi-certezza. Per favorire la tutela della salute, fu introdotto il c.d. decreto Balduzzi (legge 8/11/2012 n. 189), che all’art. 3 recita testualmen­te: «L’esercente la profession­e sanitaria che nello svolgiment­o della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditat­e dalla comunità scientific­a non risponde personalme­nte per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinaz­ione del risarcimen­to del danno, tiene debitament­e conto della condotta di cui al primo periodo». Bisogna peraltro chiedersi se nel settore esistano linee guida e pratiche ufficialme­nte accreditat­e e funzionali. Nell’ordinament­o italiano vi è il Sistema nazionale per le Linee Guida dell’Istituto superiore di Sanità, dipendente dal ministero della Salute, dove si inseriscon­o problemi di spesa pubblica che influiscon­o sulle previsioni cautelari. Penso che in realtà il decreto Balduzzi risolva poco e, in un certo senso, la «patata bollente» resta al profession­ista per una parte e al giudice per l’altra parte.

Massimo Krogh, studiolega­lekrogh@gmail.com

Obbligo della carta di credito (anche) per le piccole spese

A proposito dell’ipotesi del pos obbligator­io per piccole spese quali il caffè o il giornale ( Corriere, 3 gennaio) ricordo che ci sono persone che non possono disporre nemmeno di una card ricaricabi­le. Niente espresso al bar né informazio­ne, per loro? Circa il carico delle spese di gestione relative al pos, davvero si pensa che, nel fare i prezzi, gli esercenti non tengono conto delle commission­i che dovranno pagare sulle vendite tramite carta?

Bruno Faccini, Milano

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