INTERVENTI E REPLICHE
Le responsabilità del medico
Nell’articolo «Un’altra morte di parto» ( Corriere, 3 gennaio) si raccontano i recenti decessi di giovani donne in attesa di partorire, su cui la magistratura ha aperto un’indagine e il ministro Lorenzin ha istituito un gruppo d’inchiesta inviando gli ispettori ministeriali. L’ultima sventurata giovane, prima di morire, avrebbe mandato un sms dicendo di sentirsi trascurata. Il problema investe il personale sanitario. Fino agli anni 80 del secolo scorso la giurisprudenza è stata benevola nei confronti del medico, applicando il principio riduttivo di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., che escludeva la colpa lieve e che fu confermato da una decisione della Consulta. Il problema era se fosse violato il principio di parità alzando per i soli medici la soglia della colpa di cui all’art. 43 c.p.. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 166 del 28/09/1973, dichiarò non fondata la questione, osservando che il problema della colpa lieve si
poneva solo in relazione alla imperizia e non per i casi di imprudenza e negligenza. Dunque, la Consulta escluse che il suddetto indirizzo fosse discriminante rispetto ad altre categorie professionali. Nel 1980 la giurisprudenza si rovesciò tant’è che si arrivò a ritenere, in punto di causalità, un sanitario responsabile misurando la condotta colposa nella percentuale del 30% di probabilità d’aver determinato l’evento. Ci fu poi la nota sentenza Franzese, a Sezioni Unite ed ora, in punto di causalità si adottano, sostanzialmente, i parametri della quasi-certezza. Per favorire la tutela della salute, fu introdotto il c.d. decreto Balduzzi (legge 8/11/2012 n. 189), che all’art. 3 recita testualmente: «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde personalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo». Bisogna peraltro chiedersi se nel settore esistano linee guida e pratiche ufficialmente accreditate e funzionali. Nell’ordinamento italiano vi è il Sistema nazionale per le Linee Guida dell’Istituto superiore di Sanità, dipendente dal ministero della Salute, dove si inseriscono problemi di spesa pubblica che influiscono sulle previsioni cautelari. Penso che in realtà il decreto Balduzzi risolva poco e, in un certo senso, la «patata bollente» resta al professionista per una parte e al giudice per l’altra parte.
Massimo Krogh, studiolegalekrogh@gmail.com
Obbligo della carta di credito (anche) per le piccole spese
A proposito dell’ipotesi del pos obbligatorio per piccole spese quali il caffè o il giornale ( Corriere, 3 gennaio) ricordo che ci sono persone che non possono disporre nemmeno di una card ricaricabile. Niente espresso al bar né informazione, per loro? Circa il carico delle spese di gestione relative al pos, davvero si pensa che, nel fare i prezzi, gli esercenti non tengono conto delle commissioni che dovranno pagare sulle vendite tramite carta?
Bruno Faccini, Milano