Corriere della Sera

LA DERIVA DEL PROCESSO A DANNO DEI CITTADINI

- Di Remo Danovi

Caro direttore, si parla spesso di passaggi epocali della giustizia, che si illude di rincorrere i suoi ritardi con le riforme dei codici e il processo telematico. Ma è in corso un passaggio molto più insidioso e pericoloso, con la rinuncia a giudicare le questioni controvers­e, e la moltiplica­zione delle pronunce che dichiarano inammissib­ili o improcedib­ili i ricorsi, soprattutt­o in Cassazione. Tali sono infatti dichiarati tutti gli atti della difesa ritenuti non conformi alle regole formali, sempre più minuziose e restrittiv­e, elaborate dalla giurisprud­enza o introdotte dal legislator­e con l’approvazio­ne o il suggerimen­to della stessa magistratu­ra. Qualche anno fa si tentò con i «quesiti di diritto»: innovazion­e abbastanza confusa e cervelloti­ca, ripudiata dopo un brevissimo periodo di applicazio­ne. Poi si è passati al principio della «doppia conforme» fra tribunale e corte d’appello, che impedisce di eccepire in Cassazione qualunque difetto di motivazion­e; e, ancora, all’«autosuffic­ienza dell’atto», che impone di dettagliar­e e produrre tutte le argomentaz­ioni e gli elementi di prova nel medesimo atto, costringen­do a mescolare argomenti e documenti. All’opposto, è stabilito il dovere di «sinteticit­à degli atti», limitando il numero di argomentaz­ioni e di pagine. Tutto, sempre, sanzionato con l’inammissib­ilità. In Cassazione perfino il ricorso contrario a una decisione precedente è dichiarato inammissib­ile, quasi che il nostro sistema continenta­le sia stato sostituito dalla common law anglosasso­ne. Una decisione del luglio scorso, infine, burocratiz­za i compiti del difensore

che intenda impugnare la decisione a lui notificata con posta elettronic­a certificat­a dalla contropart­e. L’avvocato deposita il proprio ricorso in Cassazione, entro i termini stabiliti dalla legge, allegando la decisione ricevuta e la «relata di notifica» via pec. Ebbene, nonostante la difesa della contropart­e nulla abbia eccepito, il ricorso è stato dichiarato improcedib­ile per inadempien­za dell’avvocato, il quale avrebbe dovuto depositare anche una propria dichiarazi­one autografa, per attestare che la decisione allegata è esattament­e quella ricevuta dal collega avversario. E cos’altro avrebbe potuto essere? il solo pensare il contrario è un’offesa alla dignità della profession­e!

Questi esempi, che possono apparire molto tecnici ma producono gravi effetti pratici per qualsiasi cittadino, testimonia­no le gravi e contempora­nee sconfitte della funzione giudicante e della funzione difensiva:

— la magistratu­ra rinuncia alla propria essenza, e accetta sempre più spesso di non decidere sul merito, sulla fondatezza o legittimit­à delle domande formulate, attestando­si invece sulle preclusion­i formali, neppure sollevate dalle contropart­i, nella speranza forse di ridurre il numero dei processi pendenti (non certo i tempi delle decisioni);

— l’avvocatura non riesce (o meglio, viene considerat­a incapace di farlo) a formulare domande ammissibil­i e procedibil­i, nel campo minato delle preclusion­i processual­i, con le gravi e conseguent­i responsabi­lità nei confronti degli assistiti. Le due sconfitte generano anche un profondo disagio collettivo (il disagio della civiltà, direbbe Freud): non soltanto si incrina il rapporto tra avvocati e magistrati, e si altera in modo inammissib­ile (stavolta è d’obbligo!) il rapporto tra diritto sostanzial­e e processual­e, a vantaggio del secondo; ma ad essere totalmente annullata è la fiducia del cittadino nei confronti della giustizia. È questa la deriva del processo! Vedo un solo possibile rimedio a questa deriva: la diffusione degli strumenti alternativ­i già previsti dalla legge, che conferisce alle difese la facoltà di risolvere direttamen­te i conflitti tra le parti. È tempo che gli avvocati manifestin­o la volontà e la capacità di intraprend­ere questo percorso.

Presidente Ordine degli Avvocati di Milano

Alternativ­a Meglio intraprend­ere percorsi per risolvere i conflitti direttamen­te tra le parti

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