Terapie e fiduciari, cosa cambia
Qual è la novità del testo approvato?
Per la prima volta introduce in Italia le disposizioni anticipate di trattamento, le Dat, che consentono a una persona di esprimere le proprie volontà sul fine vita come in un testamento «nell’eventuale, futura incapacità di autodeterminarsi». Il termine disposizioni sostituisce le «dichiarazioni» di una precedente proposta legislativa e rafforza il concetto dell’autonomia del paziente sempre nel contesto di un’alleanza terapeutica col medico.
Che cosa si può indicare nelle Dat?
Il rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari, comprese nutrizione e idratazione artificiali perché prescritte dal medico secondo una certa composizione e somministrate attraverso dispositivi (ad esempio il sondino naso gastrico).
È prevista la nomina di un fiduciario?
Sì, il cittadino può designare una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nella relazioni con medici e clinica. Il fiduciario riceve copia delle Dat ma può rifiutare la nomina con atto scritto.
E il medico?
È tenuto al rispetto del biotestamento. Può non metterlo in pratica, d’accordo con il fiduciario, se appare incongruo o non rispondente alla condizione clinica del paziente. Un terzo motivo per il quale può decidere diversamente è la disponibilità di nuove cure non prevedibili al momento della sottoscrizione.
Che forma deve avere il testamento?
È un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che può essere consegnata al Comune oppure alle Asl se le Regioni hanno regolamentato la raccolta delle Dat attraverso la gestione telematica della cartella clinica. Le volontà sul fine vita possono essere espresse anche con videoregistrazione o dispositivi per la comunicazione dei disabili. Restano valide le Dat finora sottoscritte. Un emendamento alla legge di Bilancio dei pd Marazziti e Gelli stanzia un fondo di 5 milioni per la creazione di una banca dati presso il ministero della Salute.
Si parla di accanimento terapeutico?
All’articolo 2 la legge introduce il «divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e di dignità nella fase finale della vita». In caso di prognosi molto grave e nell’imminenza di morte il medico non deve insistere con cure inappropriate, sproporzionate in relazione ai risultati che si potrebbero ottenere. Se la sofferenza del malato resiste agli antidolorifici si può ricorrere alla «sedazione palliativa» profonda, anche se accelera la morte.