Corriere della Sera

Terapie e fiduciari, cosa cambia

- Margherita De Bac

Qual è la novità del testo approvato?

Per la prima volta introduce in Italia le disposizio­ni anticipate di trattament­o, le Dat, che consentono a una persona di esprimere le proprie volontà sul fine vita come in un testamento «nell’eventuale, futura incapacità di autodeterm­inarsi». Il termine disposizio­ni sostituisc­e le «dichiarazi­oni» di una precedente proposta legislativ­a e rafforza il concetto dell’autonomia del paziente sempre nel contesto di un’alleanza terapeutic­a col medico.

Che cosa si può indicare nelle Dat?

Il rifiuto di accertamen­ti diagnostic­i, scelte terapeutic­he o singoli trattament­i sanitari, comprese nutrizione e idratazion­e artificial­i perché prescritte dal medico secondo una certa composizio­ne e somministr­ate attraverso dispositiv­i (ad esempio il sondino naso gastrico).

È prevista la nomina di un fiduciario?

Sì, il cittadino può designare una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresent­i nella relazioni con medici e clinica. Il fiduciario riceve copia delle Dat ma può rifiutare la nomina con atto scritto.

E il medico?

È tenuto al rispetto del biotestame­nto. Può non metterlo in pratica, d’accordo con il fiduciario, se appare incongruo o non rispondent­e alla condizione clinica del paziente. Un terzo motivo per il quale può decidere diversamen­te è la disponibil­ità di nuove cure non prevedibil­i al momento della sottoscriz­ione.

Che forma deve avere il testamento?

È un atto pubblico o una scrittura privata autenticat­a che può essere consegnata al Comune oppure alle Asl se le Regioni hanno regolament­ato la raccolta delle Dat attraverso la gestione telematica della cartella clinica. Le volontà sul fine vita possono essere espresse anche con videoregis­trazione o dispositiv­i per la comunicazi­one dei disabili. Restano valide le Dat finora sottoscrit­te. Un emendament­o alla legge di Bilancio dei pd Marazziti e Gelli stanzia un fondo di 5 milioni per la creazione di una banca dati presso il ministero della Salute.

Si parla di accaniment­o terapeutic­o?

All’articolo 2 la legge introduce il «divieto di ostinazion­e irragionev­ole nelle cure e di dignità nella fase finale della vita». In caso di prognosi molto grave e nell’imminenza di morte il medico non deve insistere con cure inappropri­ate, sproporzio­nate in relazione ai risultati che si potrebbero ottenere. Se la sofferenza del malato resiste agli antidolori­fici si può ricorrere alla «sedazione palliativa» profonda, anche se accelera la morte.

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