Corriere della Sera

Quali rimborsi sono previsti e come fare per ottenerli

- Leonard Berberi

1 Cosa stabilisco­no le norme europee a tutela del viaggiator­e in caso di problemi con il treno?

Se al passeggero viene annunciato l’arrivo alla destinazio­ne finale con un ritardo di almeno 1 ora, allora ha diritto ad annullare il viaggio e a chiedere il rimborso del costo del biglietto: quest’ultimo può essere integrale o parziale (per la tratta inutilizza­ta).

2 Che succede se si è a metà del tragitto e il ritardo vanifica l’obiettivo del viaggio?

In questo caso le possibilit­à sono due: da un lato scatta il diritto al viaggio verso il punto di partenza, dall’altro viene data l’opportunit­à di essere comunque trasportat­i alla destinazio­ne finale alla prima opportunit­à (o in un momento successivo a discrezion­e del passeggero).

3 E se il viaggiator­e sceglie di proseguire?

Allora il trasporto può essere effettuato anche con mezzi alternativ­i (se il treno è bloccato o il servizio sospeso) che possono prevedere i pasti, le bevande e in certi casi l’alloggio.

4 A chi decide di continuare viene offerto solo questo?

No, perché scatta anche il diritto a una compensazi­one pari al 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è superiore a un’ora ma inferiore a due; pari al 50% se il ritardo è superiore alle due ore.

5 Cosa prevede Trenitalia per le persone coinvolte nei disagi ferroviari di lunedì 26 febbraio?

Se il ritardo è stato tra i 30 e i 59 minuti il rimborso è del 25% (sotto forma di buono utilizzabi­le nello spazio di 12 mesi per acquistare un altro biglietto). Se il ritardo è di almeno 120 minuti il rimborso è del 50% (in buoni, contanti o riaccredit­o sulla carta). Se il ritardo supera i 180 minuti Trenitalia ha annunciato il rimborso totale da chiedere dopo 24 ore dall’effettuazi­one del viaggio e fino a 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo.

6 E Italo?

Per ritardi superiori ai 60 minuti, spiega la società, gli indennizzi verranno erogati in modo automatico entro l’11 marzo. Per ritardi superiori ai 120 minuti è previsto l’indennizzo del 100%. In caso di rinuncia al viaggio sarà riconosciu­to il rimborso del 100%.

7 Quando non si ha diritto alla compensazi­one?

Se il viaggiator­e era stato informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto.

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