Quali rimborsi sono previsti e come fare per ottenerli
1 Cosa stabiliscono le norme europee a tutela del viaggiatore in caso di problemi con il treno?
Se al passeggero viene annunciato l’arrivo alla destinazione finale con un ritardo di almeno 1 ora, allora ha diritto ad annullare il viaggio e a chiedere il rimborso del costo del biglietto: quest’ultimo può essere integrale o parziale (per la tratta inutilizzata).
2 Che succede se si è a metà del tragitto e il ritardo vanifica l’obiettivo del viaggio?
In questo caso le possibilità sono due: da un lato scatta il diritto al viaggio verso il punto di partenza, dall’altro viene data l’opportunità di essere comunque trasportati alla destinazione finale alla prima opportunità (o in un momento successivo a discrezione del passeggero).
3 E se il viaggiatore sceglie di proseguire?
Allora il trasporto può essere effettuato anche con mezzi alternativi (se il treno è bloccato o il servizio sospeso) che possono prevedere i pasti, le bevande e in certi casi l’alloggio.
4 A chi decide di continuare viene offerto solo questo?
No, perché scatta anche il diritto a una compensazione pari al 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è superiore a un’ora ma inferiore a due; pari al 50% se il ritardo è superiore alle due ore.
5 Cosa prevede Trenitalia per le persone coinvolte nei disagi ferroviari di lunedì 26 febbraio?
Se il ritardo è stato tra i 30 e i 59 minuti il rimborso è del 25% (sotto forma di buono utilizzabile nello spazio di 12 mesi per acquistare un altro biglietto). Se il ritardo è di almeno 120 minuti il rimborso è del 50% (in buoni, contanti o riaccredito sulla carta). Se il ritardo supera i 180 minuti Trenitalia ha annunciato il rimborso totale da chiedere dopo 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo.
6 E Italo?
Per ritardi superiori ai 60 minuti, spiega la società, gli indennizzi verranno erogati in modo automatico entro l’11 marzo. Per ritardi superiori ai 120 minuti è previsto l’indennizzo del 100%. In caso di rinuncia al viaggio sarà riconosciuto il rimborso del 100%.
7 Quando non si ha diritto alla compensazione?
Se il viaggiatore era stato informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto.