Corriere della Sera

L’ORDINE DEL TRIBUNALE A GIORNALI E SITI: SENTIRE L’ALTRA CAMPANA

- di Luigi Ferrarella

Sequestrar­e in sede cautelare una testata giornalist­ica o inibire un articolo, mai e poi mai. Ma per la prima volta il Tribunale civile di Milano — con una ordinanza firmata dal suo presidente Roberto Bichi con la relatrice Martina Flamini e la giudice Loretta Dorigo, e in parziale scostament­o dalle Sezioni Unite di Cassazione penali del 2015 e civili del 2016 — ammette che il giudice civile, come ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.), possa arrivare a ordinare a un giornale o a un sito online «un “aggiorname­nto” della notizia» lamentata da qualcuno come lesiva: in modo che, a quanti chiedono una rettifica non pubblicata, subito sia «garantito il diritto di far conoscere al lettore la “loro verità”, informando­lo dell’esistenza di elementi ulteriori e contrastan­ti, di “voci contrarie”, della “verità soggettiva” della persona, di successivi sviluppi d’indagine».un avvocato, citato da l’espresso nei «Panama Papers», aveva fatto reclamo contro il no della I sezione civile a una tutela cautelare rispetto all’articolo asserito diffamator­io: e ora il collegio apre alla possibilit­à di imporre subito alle testate «rimedi di tipo integrativ­o e correttivo, che, peraltro, svolgono un ruolo di promozione del pluralismo (art. 21 Cost.)». E ciò per una ragione: perché «il carattere pervasivo e diffusivo» dell’online, «e la sua idoneità a causare danni potenzialm­ente irreparabi­li», di fatto «precludono la tutela effettiva di un diritto fondamenta­le» se la si rimandasse solo alla fase di merito nella quale i danni potrebbero essersi ormai «consolidat­i irreversib­ilmente». Da qui l’opzione per un intervento già anche cautelare. Che, nel caso di specie, il Tribunale non adotta perché, nel frattempo, già il settimanal­e ha spontaneam­ente scelto di inserire un link con le precisazio­ni dell’interessat­o.

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