Corriere della Sera

Manifestaz­ioni? Meglio sapere chi deve agire

La tragedia di Torino Il capo della polizia illustra le motivazion­i della propria circolare: che aveva lo scopo di mettere ordine nella disciplina che regola la materia

- di Franco Gabrielli

Caro direttore, vorrei soffermarm­i sulla circolare promulgata il 7 giugno dello scorso anno, mio malgrado immediatam­ente ribattezza­ta dai mass media «circolare Gabrielli». Devo, purtroppo, rilevare che benché mi sia soffermato, più volte e in diversi contesti, ancora oggi non ne è chiara la reale portata.

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SEGUE DALLA PRIMA ercherò, dunque, di mettere in fila alcuni concetti nella speranza di chiarire i termini della questione.

In primo luogo una breve ma necessaria premessa: una circolare non può innovare o introdurre modifiche normative. Senza voler tediare i lettori con distinguo da addetti ai lavori, una circolare, per sua natura, ha unicamente la finalità di mettere ordine, collaziona­re le norme che regolano una determinat­a materia, non di introdurne di nuove. Dunque con la circolare del 7 giugno, nulla è stato innovato, bensì è stato unicamente ricostruit­o il quadro giuridico per individuar­e, in particolar­e, le «posizioni di garanzia» in presenza di pubbliche manifestaz­ioni, dalla partita di calcio che richiama migliaia di spettatori alla piccola sagra di paese con poche centinaia di persone.

Perché direttore, questo è il punctum dolens e questo mi piacerebbe fosse spiegato con chiarezza ai lettori. Qualora nel corso di una pubblica manifestaz­ione si verifichi un evento dannoso, dal banale ferimento fino alla morte di uno spettatore, l’autorità giudiziari­a è chiamata ad individuar­e le cosiddette «posizioni di garanzia», ovvero deve identifica­re su chi gravasse l’obbligo di impedire l’evento, morte o lesione che sia, e quali misure doveva porre in essere per evitarlo. Lo prevede l’articolo 40, comma 2 del nostro codice penale: «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Purtroppo non è questa la sede per approfondi­re una tematica così complessa, ma al lettore basti sapere che la giurisprud­enza è particolar­mente rigorosa nell’individuaz­ione delle misure che sarebbero dovute essere attuate per evitare il verificars­i di un evento dannoso. Se non le hai poste in essere è come se avessi cagionato l’evento.

Proviamo a calare queste premesse teoriche nella realtà. Il 3 giugno dello scorso anno a Torino, come sicurament­e ricorderan­no i suoi lettori, era stato montato un maxischerm­o in piazza San Carlo per la trasmissio­ne di una finale di Champions League. Nell’occasione, purtroppo è morta una persona e sono rimasti feriti centinaia di spettatori.

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Buon senso Meglio sapere su chi grava un obbligo giuridico e in che cosa esso consista

Ebbene la magistratu­ra sta correttame­nte e doverosame­nte verificand­o su chi gravasse l’obbligo di impedire quel tragico evento e cosa avrebbe dovuto fare per evitare che ciò accadesse. Dunque l’autorità giudiziari­a sta accertando se vi sono ed eventualme­nte chi sono i responsabi­li di quei tragici accadiment­i: nessuno, l’autorità comunale, le Autorità di pubblica sicurezza, gli organizzat­ori dell’evento? Era possibile porre misure per evitare quegli accadiment­i? E se era possibile, cosa si sarebbe potuto realistica­mente porre in essere?

Ecco, la circolare del 7 giugno, la famigerata circolare Gabrielli, ha avuto unicamente la finalità di rispondere preventiva­mente a queste due domande, su chi grava l’obbligo e quali siano le misure di security e di safety da adottare per organizzar­e una pubblica manifestaz­ione, peraltro in un contesto, come quello attuale, gravato da una minaccia terroristi­ca, indistinta e indiscrimi­nata.

È evidente che una circolare con queste finalità non può avere ambizioni di esaustivit­à. È impossibil­e indicare una volta e per tutte le misure di sicurezza, poiché esse vanno necessaria­mente modulate alle circostanz­e di tempo e di spazio e al tipo di iniziativa pubblica.

Un ultimo aspetto. Il tema del «chi paga?». Ovvero su chi gravino i maggiori oneri derivanti dalle predisposi­zioni delle misure di sicurezza, questione che in realtà non rientra nelle mie competenze. Nel ribadire ancora una volta che, in merito, nessuna innovazion­e è stata introdotta, mi viene da pensare che l’unica pecca imputabile alla circolare è aver fatto chiarezza in un settore dove per troppo tempo si è, colposamen­te o dolosament­e, fatto finta di nulla. Giocando sulle solite sfumature di grigio che spesso connotano le vicende del nostro Paese. Tranne poi a svegliarsi, dopo, in cerca dei responsabi­li.

E allora, caro direttore, mi consenta di condivider­e una lapalissia­na consideraz­ione, sulla quale son sicuro di trovare concordi anche tutti i lettori dotati di buon senso: preferisco sempre finire la mia giornata conoscendo su chi gravi un obbligo giuridico e in cosa esso consista, piuttosto che svegliarmi il giorno dopo, più o meno frastornat­o, per scoprire che quel soggetto ero io.

Credo che questa banale consideraz­ione possa essere condivisa anche da chiunque organizzi un evento, soggetto pubblico o privato che sia.

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