Corriere della Sera

Se un decreto per semplifica­re discrimina i figli delle coppie non sposate

- Di Giusi Fasano

Le intenzioni erano buone. Si trattava di mettere un po’ d’ordine nella complicata materia della Giustizia e trasferire all’interno del codice penale reati e circostanz­e contenute in diverse leggi speciali. Peccato che però durante il trasferime­nto — quasi fosse il trasloco fisico di un ufficio — qualcosa è andato perduto. Che nel nostro caso significa questo: sono andate «perdute» (cioè sono state abrogate) le leggi che tutelavano allo stesso modo i figli «legittimi» (nati all’interno del matrimonio) e quelli «naturali» (nati da unioni non matrimonia­li). Da un giorno all’altro siamo tornati alle norme esistenti prima del 2006 quando per la prima volta — nel caso che uno dei coniugi non pagasse gli assegni di mantenimen­to — si stabilì la stessa tutela penale per i figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Un percorso di parificazi­one che poi sarebbe stato completato con le leggi del 2012 e 2013, grazie alle quali nel diritto di famiglia fu possibile non avere più nessuna distinzion­e. I figli — si disse finalmente — sono figli e basta anche nella definizion­e,

Il passo indietro

In vigore dal 6 aprile scorso, ci fa tornare indietro alle norme esistenti prima del 2006, quando finalmente si stabiliron­o uguali tutele

non più legittimi o naturali e tutti, indistinta­mente, tutelati dal codice penale. Per arrivare a quel principio, dunque, ci sono voluti sette anni. Per cancellarl­o, invece, è bastato il tempo di scrivere le nuove norme del decreto numero 21 in vigore dal 6 aprile scorso. Si doveva, appunto, semplifica­re la materia ma chi lo ha fatto si è limitato a trascriver­e nel decreto soltanto la norma base, la 570 bis, senza tener conto di tutto quel che giuridicam­ente è arrivato dopo. Questo significa che se sei un padre che non paga l’assegno di mantenimen­to per i figli commetti sì un reato che prevede la carcerazio­ne violando gli obblighi di assistenza familiare, ma lo commetti secondo l’articolo 570 bis. E in quell’articolo si parla di pene che «si applicano al coniuge...». Esclusivam­ente al coniuge. Perciò se sei padre non sposato di figli che non vuoi mantenere nonostante gli ordini del giudice non commetti alcun reato. Una specie di condono per chi, fuori dal matrimonio, si sottrae all’obbligo di assistenza. Una valutazion­e negativa di tutto questo arriva dall’ufficio del massimario della Cassazione, il centro studi della Suprema Corte che analizza le leggi e controlla che siano conformi ai principi di diritto. È «innegabile» — dice un passaggio della relazione — che ci troviamo davanti a «un’obiettiva disparità di trattament­o, posto che i figli di genitori non coniugati non potranno ricevere tutela». In pratica migliaia di processi pendenti contro genitori non sposati e inadempien­ti nell’assistenza familiare in teoria vanno verso l’assoluzion­e perché il fatto «non è più previsto come reato». Certo, si può contare sulla diversa interpreta­zione del 570 bis e sostenere, per esempio, che con «coniugi» si intende «coppia». Ma è la stessa Cassazione che avvisa: «Difficilme­nte sostenibil­e». Come dire: cercate una soluzione migliore. Ecco.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy