INTERVENTI E REPLICHE
L’autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e le offerte degli operatori telefonici
Più di una volta l’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base di segnalazioni come quella dell’autore della lettera pubblicata sul Corriere del 30 novembre, ha sanzionato gli operatori che, pur utilizzando per la commercializzazione delle proprie offerte la formula «per sempre», hanno poi modificato i prezzi contrariamente a quanto pubblicizzato. Grazie agli interventi dell’autorità, la presenza sul mercato di nuove offerte di questo tipo si è di molto ridotta. La nostra vigilanza rimane, in ogni caso, alta e il recente aumento legislativo dei massimali sanzionatori potrà fornirci uno strumento più incisivo per tutelare i consumatori. Sotto diverso profilo, l’azione dell’autorità in questi anni è stata diretta a rafforzare le garanzie per gli utenti ogniqualvolta subiscono una modifica unilaterale dei contratti, facoltà riconosciuta agli operatori dal Codice delle Comunicazioni elettroniche e dal giudice amministrativo. In questi casi, infatti, l’utente ha il diritto di ricevere un preavviso scritto almeno 30 giorni prima della modifica e di esercitare il recesso senza costi di disattivazione né penali. Non possono pertanto essere addebitati neanche i costi connessi a eventuali offerte promozionali, né può essere chiesto il pagamento in una unica soluzione delle rati relative all’acquisto di uno smartphone. Inoltre, per rendere più agevole l’esercizio del diritto di recesso dei consumatori, abbiamo previsto che non sia necessario l’invio di una raccomandata, bensì debbano essere consentiti anche i recessi tramite web, presso i punti vendita e, quando previsto per l’attivazione del contratto, il canale telefonico.
David Nebiolo, Ufficio Comunicazione, Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni
La misura concessa dal Gip del Tribunale di Mantova a carico di Gianfranco Zani
È falsa la notizia, contenuta nell’articolo apparso il 24 novembre — riguardante l’incendio a Sabbioneta in cui è morto il bimbo undicenne Marco — a firma Alessandro Fulloni, secondo cui avrei «rigettato» una misura cautelare più pesante di quella chiesta dalla Procura di Mantova. In realtà la decisione dello scrivente è stata conforme all’istanza della Procura che aveva richiesto le medesime misure cautelari. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale («divieto dell’ultra petita»), vista la richiesta della Procura, non sarebbe stato possibile per il Gip emettere un provvedimento più afflittivo (custodia in carcere o arresti domiciliari). Inoltre la richiesta dei legali di Silvia Fojticova di sostituire la serratura all’ingresso della casa non è mai pervenuta al mio Ufficio, trattandosi peraltro di richiesta che sarebbe stata considerata irrituale, non essendo prevista dalla legge alcuna autorizzazione di questo tipo da parte del Giudice. Gilberto Casari, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Mantova