Corriere della Sera

Quando l’emergenza chiama meglio farsi trovare preparati

Diritto Conviene che i poteri eccezional­i di cui uno Stato può avere bisogno siano regolati sul piano costituzio­nale

- di Angelo Panebianco

Ènei momenti eccezional­i che si comprendon­o appieno le implicazio­ni della celebre affermazio­ne del giurista tedesco Carl Schmitt: «Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione». È una differenza fra democrazie e regimi autoritari il fatto che un problema di difficilis­sima soluzione nelle prime non lo sia nei secondi. Mi riferisco alla questione dei «poteri di emergenza» (previsti dalle leggi, oppure no) che sono necessari per fronteggia­re gli stati d’eccezione. È la natura dei regimi autoritari a rendere il tema irrilevant­e per i loro capi. Non ci sono vincoli costituzio­nali né Stato di diritto né giudici indipenden­ti. Non c’è esigenza di trasparenz­a, non c’è opposizion­e legale, non c’è un’opinione pubblica a cui rendere conto. In realtà, non c’è differenza fra il trattament­o delle emergenze e quello della normalità. C’è stato solo bisogno di un accordo fra i pochi che comandano in Cina perché il governo (dopo avere tentato di nascondere il problema) prendesse decisioni draconiane per fermare l’epidemia, come mettere di punto in bianco in quarantena milioni di persone, senza dover fare i conti con intralci di natura giuridica o politica. Senza doversi preoccupar­e di «diritti di cittadinan­za» che non esistono.

Nelle democrazie le cose funzionano in altro modo. Ci sono vincoli costituzio­nali, rule of law, giudici indipenden­ti, diritti di cittadinan­za, opposizion­i legali, un’opinione pubblica che ascolta più campane, sente opinioni diverse, e può quindi essere manipolata dal governo solo fino a un certo punto.

Nelle democrazie la questione dei poteri di emergenza è delicatiss­ima. Ci sono due possibilit­à. La prima: la democrazia ha una Costituzio­ne che prevede l’attivazion­e di poteri di emergenza per fronteggia­re stati d’eccezione. È materiale infiammabi­le: l’attivazion­e di quei poteri implica una significat­iva contrazion­e dei diritti costituzio­nali di cui i cittadini godono in tempi normali. Implica, per esempio, la concession­e di una più ampia discrezion­alità all’azione della polizia. La Costituzio­ne della Quinta Repubblica francese prevede quei poteri. Se ne servì il presidente François Hollande proclamand­o lo stato d’assedio quando la Francia fu vittima di attentati islamisti nel 2015.

Se in Costituzio­ne sono contemplat­i i poteri di emergenza, sorgono due problemi. Il primo è che potrebbero essere usati non per fronteggia­re una autentica emergenza, ma per soffocare la democrazia. L’esempio più citato è quello della Repubblica di Weimar e del «famigerato» articolo 48 della Costituzio­ne sui poteri presidenzi­ali di emergenza. Il secondo problema è che i poteri emergenzia­li costituzio­nalmente previsti possono essere efficaci solo se la democrazia in questione è presidenzi­ale o comunque concentra, anche in condizioni normali, ampi poteri nelle mani del capo dello Stato o del primo ministro. L’efficacia è dubbia nel caso di una democrazia «acefala» nella quale chi governa ha poteri ridotti e che vanno contrattat­i con un’ ampia élite. Si noti che, se la democrazia è di tipo presidenzi­ale, lo stato d’eccezione darà al presidente poteri di emergenza anche quando ciò non sia esplicitam­ente previsto dalla Costituzio­ne. Fu il caso degli Stati Uniti dopo l’11 settembre 2001.

La seconda possibilit­à è che in una democrazia il potere di emergenza non sia codificato. La Costituzio­ne non ne parla. In questo caso, se mai si presenterà uno stato d’eccezione, il potere emergenzia­le si costituirà di fatto. Dal momento che ciò che i cittadini chiedono in quei frangenti è di fronteggia­re il pericolo, quali che siano i mezzi per ottenere il risultato.

La Costituzio­ne italiana non prevede poteri di emergenza come quella francese. L’interpreta­zione dominante è che il Consiglio dei ministri possa deliberare senza

Con un assetto «acefalo», senza un leader forte, è più difficile affrontare le situazioni di natura straordina­ria

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Noah Davis(seattle, 1983), Follow in search of Gallerius Maximumian­us (2009, olio su tela,particolar­e), courtesy dell’artista
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