Corriere della Sera

«Incostituz­ionale la legge-covid sui processi»

Atti inviati alla Consulta sulla prescrizio­ne congelata nei 63 giorni di stop

- Luigi Ferrarella lferrarell­a@corriere.it

La legge al tempo del Covid, la prescrizio­ne nell’emergenza virus. Fra i molti provvedime­nti emergenzia­li adottati d’urgenza dal governo e poi votati dal Parlamento per contenere il contagio, una prima legge finisce davanti alla Consulta affinché verifichi se sia incostituz­ionale come ritiene il Tribunale di Siena: ed è il decreto legge che dal 9 marzo all’11 maggio — nell’ordinare il rinvio d’ufficio di migliaia di processi (in sostanza tutti, tranne le convalide degli arresti e le direttissi­me) — nel contempo sospese lo scorrere dei termini di prescrizio­ne. Un congelamen­to che per il

Tribunale toscano costituisc­e «inammissib­ile deroga al principio supremo dell’irretroatt­ività della legge penale sfavorevol­e», in quanto, «prolungand­o di 63 giorni, modifica in senso sfavorevol­e all’imputato il regime della prescrizio­ne di un reato commesso prima dell’entrata in vigore della norma» a marzo.

Due mesi, nella futura vita dei dibattimen­ti, alla fine possono fare la differenza. E la stavano già per fare proprio nel processo per abusi edilizi che ha occasionat­o l’invio degli atti da Siena alla Corte Costituzio­nale. Il giudice Simone Spina il 21 maggio doveva infatti giudicare alcuni progettist­i ai quali erano imputavi a Colle di Val d’elsa due abusi edilizi con prescrizio­ne massima di 5 anni: uno già prescritto perché in ipotesi commesso nel 2014, e l’altro collocato al 16 maggio 2015. Il 21 maggio era dunque già prescritto da 5 giorni. Ma non se per legge vanno appunto aggiunti quei 63 giorni di sospension­e della prescrizio­ne nei 63 giorni di rinvio di tutte le udienze, compresa quella qui non celebrata il 16 aprile: così la prescrizio­ne si sposta al 18 luglio, e intanto nell’udienza del 21 maggio resuscita invece di essersi ormai consumata il 16 maggio.

Il giudice anticipa la prevedibil­e obiezione di chi ravvisereb­be la legittimaz­ione della norma «nel suo carattere “emergenzia­le” o “eccezional­e” o comunque “necessitat­o”» dalla situazione epidemiolo­gica senza precedenti. Ma «è la logica dello stato di diritto, che non ammette alcuna eccezione alle regole fondamenta­li, a frapporre un argine invalicabi­le alla possibilit­à di individuar­e spazi di deroga, o ambiti di non applicabil­ità, in quei principi che costituisc­ono elementi identifica­tivi dell’ordinament­o costituzio­nale»: come appunto «il principio di legalità in materia penale», per il quale «modifiche normative che comportino un aggravamen­to del regime di punibilità devono dispiegare la propria efficacia sui soli fatti commessi quando erano già in vigore».

Tribunale di Siena

Per il giudice contrasta con la irretroatt­ività di norme che siano sfavorevol­i all’imputato

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