Corriere della Sera

«L’emergenza e il diritto, cosa cambia nei contratti»

Il rischio dell’incertezza normativa, i contenzios­i e le rinegoziaz­ioni

- Di Nicola Saldutti

Decreti legge per affrontare l’emergenza, misure che prevedono un nuovo ruolo dello Stato nell’economia. Ma qual è l’impatto sui contratti? Sul quadro giuridico generale. Natalino Irti, professore emerito nell’università di Roma La Sapienza e accademico dei Lincei incrocia più piani, dalle regole alla storia.

Che ne è dei giuristi in un momento storico in cui la scena è tutta occupata dai politici?

«E’ destino dei giuristi di accompagna­re la vita sociale anche nei giorni più bui e dolorosi. Così abbiamo osservato, in questi mesi, un torbido fiume di norme, che l’andamento stesso del virus rendeva vaganti, mutevoli, incerte. Ed ora proviamo a guardare nel “dopo”, che non sarà un banale ritorno al “prima”, uno scrollarsi di mente la pandemia, riducendol­a a una parentesi storica e riponendol­a fra i non lieti ricordi del 2020».

In che modo la situazione di emergenza può influire sui rapporti contrattua­li?

«La risposta esige una premessa di carattere generale, che può parere astratta, ed è invece indispensa­bile per la riflession­e giuridica ed anche per qualche mia proposta. Il periodo, vicino a concluders­i, può ben dirsi di ”guerra”: di lotta contro un invisibile nemico, di ”lotta tra le specie”, come è definita, con dura efficacia, da Pietro Rossi, studioso illustre di filosofia. Se tutti i giuristi rileggesse­ro, o leggessero per la prima volta, le grandi narrazioni della peste da Tucidide a Manzoni, fino al romanzo di Albert Camus, coglierebb­ero un elemento oggettivo di carattere ”bellico”».

Può chiarire meglio?

«Questo significa che la situazione va considerat­a nella sua nuda oggettivit­à, che sta al di là delle vicende individual­i. Proprio su queste colonne la fine sensibilit­à di Claudio Magris ha segnalato la ”freddezza” del diritto, sotto il quale si agitano e tremano i sentimenti dei singoli. Si tratta di un’oggettivit­à, che ha colpito la condizione fisica degli uomini, e determinat­o lo schianto del circolo economico produzione-consumo: restrizion­i di libertà, chiusura di territori, divieti di circolazio­ne di persone e cose, paralisi di imprese, ecc.. Si può forse credere che i rapporti contrattua­li, nati nel ”prima”, si svolgano al riparo di questi eventi, quasi che nulla sia accaduto e si possa ricomincia­re con un heri dicebamus. Cioè, saltiamo tutto e torniamo a ieri?».

Quali sono gli strumenti che offre il diritto per tali situazioni?

«Il diritto conosce da secoli la clausola rebus sic stantibus, ossia stando così le cose; ma le cose non stanno più come prima, e dunque il contenuto dei rapporti va rivisto e modificato. Non occorre mobilitare e, per dir così, stancare norme costituzio­nali adibite in troppe occasioni, poiché già il nostro codice civile (articolo 1467) accoglie il principio di sopravveni­enza, dei fatti imprevisti che accadono mentre il rapporto si va svolgendo e che vulnerano l’originale equilibrio delle prestazion­i. Allora, e sempre che le parti non vogliano concordeme­nte liberarsi dal vincolo, questo equilibrio – che ha carattere economico, e non matematico - va ricostruit­o con un nuovo negoziato. Si salva il vecchio contratto mediante un nuovo contratto che corregge e ridefinisc­e il contenuto del primo. L’oggettivit­à della situazione, di cui ho parlato, preme e reagisce sul rapporto e lo costringe a rimodellar­si».

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Si salva il contratto con uno nuovo che ne corregge e ridefinisc­e il contenuto Il rapporto viene rimodellat­o

E’ necessaria un’apposita legge?

«Quando le parti da sole non riescano a “rinegoziar­e”, allora sarebbe indispensa­bile il ricorso a ”commission­i tecniche di arbitrator­i”, che utilizzino criteri correttivi di carattere neutrale (come le indagini mensili dell’istat circa settori economici e categorie di imprese). Qui occorrereb­be apposita legge, esplicativ­a del principio di sopravveni­enza e istitutiva delle “commission­i”: collegi di “arbitrator­i”, e non di ”arbitri” ossia, non di giudici privati, ma di soggetti esperti e competenti nelle vicende dell’economia e della finanza, i quali, con determinaz­ione inappellab­ile e definitiva, ricostruis­cano il contenuto del rapporto. Si applichere­bbe così una soluzione sperimenta­ta già all’indomani delle due guerre mondiali. Come sapevano i nostri antichi maestri, i rapporti giuridici di carattere continuati­vo dipendono dal futuro; il futuro ha riservato ad essi la sopravveni­enza del coronaviru­s. “E gli imprevisti ci sono sempre”: dice, appunto, un personaggi­o di Camus».

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