«L’emergenza e il diritto, cosa cambia nei contratti»
Il rischio dell’incertezza normativa, i contenziosi e le rinegoziazioni
Decreti legge per affrontare l’emergenza, misure che prevedono un nuovo ruolo dello Stato nell’economia. Ma qual è l’impatto sui contratti? Sul quadro giuridico generale. Natalino Irti, professore emerito nell’università di Roma La Sapienza e accademico dei Lincei incrocia più piani, dalle regole alla storia.
Che ne è dei giuristi in un momento storico in cui la scena è tutta occupata dai politici?
«E’ destino dei giuristi di accompagnare la vita sociale anche nei giorni più bui e dolorosi. Così abbiamo osservato, in questi mesi, un torbido fiume di norme, che l’andamento stesso del virus rendeva vaganti, mutevoli, incerte. Ed ora proviamo a guardare nel “dopo”, che non sarà un banale ritorno al “prima”, uno scrollarsi di mente la pandemia, riducendola a una parentesi storica e riponendola fra i non lieti ricordi del 2020».
In che modo la situazione di emergenza può influire sui rapporti contrattuali?
«La risposta esige una premessa di carattere generale, che può parere astratta, ed è invece indispensabile per la riflessione giuridica ed anche per qualche mia proposta. Il periodo, vicino a concludersi, può ben dirsi di ”guerra”: di lotta contro un invisibile nemico, di ”lotta tra le specie”, come è definita, con dura efficacia, da Pietro Rossi, studioso illustre di filosofia. Se tutti i giuristi rileggessero, o leggessero per la prima volta, le grandi narrazioni della peste da Tucidide a Manzoni, fino al romanzo di Albert Camus, coglierebbero un elemento oggettivo di carattere ”bellico”».
Può chiarire meglio?
«Questo significa che la situazione va considerata nella sua nuda oggettività, che sta al di là delle vicende individuali. Proprio su queste colonne la fine sensibilità di Claudio Magris ha segnalato la ”freddezza” del diritto, sotto il quale si agitano e tremano i sentimenti dei singoli. Si tratta di un’oggettività, che ha colpito la condizione fisica degli uomini, e determinato lo schianto del circolo economico produzione-consumo: restrizioni di libertà, chiusura di territori, divieti di circolazione di persone e cose, paralisi di imprese, ecc.. Si può forse credere che i rapporti contrattuali, nati nel ”prima”, si svolgano al riparo di questi eventi, quasi che nulla sia accaduto e si possa ricominciare con un heri dicebamus. Cioè, saltiamo tutto e torniamo a ieri?».
Quali sono gli strumenti che offre il diritto per tali situazioni?
«Il diritto conosce da secoli la clausola rebus sic stantibus, ossia stando così le cose; ma le cose non stanno più come prima, e dunque il contenuto dei rapporti va rivisto e modificato. Non occorre mobilitare e, per dir così, stancare norme costituzionali adibite in troppe occasioni, poiché già il nostro codice civile (articolo 1467) accoglie il principio di sopravvenienza, dei fatti imprevisti che accadono mentre il rapporto si va svolgendo e che vulnerano l’originale equilibrio delle prestazioni. Allora, e sempre che le parti non vogliano concordemente liberarsi dal vincolo, questo equilibrio – che ha carattere economico, e non matematico - va ricostruito con un nuovo negoziato. Si salva il vecchio contratto mediante un nuovo contratto che corregge e ridefinisce il contenuto del primo. L’oggettività della situazione, di cui ho parlato, preme e reagisce sul rapporto e lo costringe a rimodellarsi».
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Si salva il contratto con uno nuovo che ne corregge e ridefinisce il contenuto Il rapporto viene rimodellato
E’ necessaria un’apposita legge?
«Quando le parti da sole non riescano a “rinegoziare”, allora sarebbe indispensabile il ricorso a ”commissioni tecniche di arbitratori”, che utilizzino criteri correttivi di carattere neutrale (come le indagini mensili dell’istat circa settori economici e categorie di imprese). Qui occorrerebbe apposita legge, esplicativa del principio di sopravvenienza e istitutiva delle “commissioni”: collegi di “arbitratori”, e non di ”arbitri” ossia, non di giudici privati, ma di soggetti esperti e competenti nelle vicende dell’economia e della finanza, i quali, con determinazione inappellabile e definitiva, ricostruiscano il contenuto del rapporto. Si applicherebbe così una soluzione sperimentata già all’indomani delle due guerre mondiali. Come sapevano i nostri antichi maestri, i rapporti giuridici di carattere continuativo dipendono dal futuro; il futuro ha riservato ad essi la sopravvenienza del coronavirus. “E gli imprevisti ci sono sempre”: dice, appunto, un personaggio di Camus».