Corriere della Sera

Abuso d’ufficio, il danno erariale c’è solo con il dolo

- C. Vol.

Il dl Semplifica­zione rivede anche il reato dell’abuso di ufficio specifican­do che si configura quando il comportame­nto del pubblico ufficiale viola «specifiche regole di condotta espressame­nte previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezion­alità». Una modifica che intende superare, si legge nella relazione tecnica, «la vigente previsione che fa generico riferiment­o alla violazione di norme di legge o di regolament­o». Nell’articolo 15 del dl, invece si solleva il funzionari­o pubblico dalla responsabi­lità di danno erariale se l’azione non è dolosa: «La prova del dolo richiede la dimostrazi­one della volontà dell’evento dannoso». Quindi, «la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistic­a e non in chiave civilistic­a». L’articolo 15 sottolinea anche che «la limitazion­e di responsabi­lità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionari­o». Viene previsto inoltre anche un controllo concomitan­te della Corte dei Conti — a richiesta del governo — «sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale». La Corte dovrà accertare le eventuali gravi irregolari­tà gestionali, o i rilevanti ritardi nell’erogazione di contributi e nel trasferime­nto di fondi».

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