Abuso d’ufficio, il danno erariale c’è solo con il dolo
Il dl Semplificazione rivede anche il reato dell’abuso di ufficio specificando che si configura quando il comportamento del pubblico ufficiale viola «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Una modifica che intende superare, si legge nella relazione tecnica, «la vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento». Nell’articolo 15 del dl, invece si solleva il funzionario pubblico dalla responsabilità di danno erariale se l’azione non è dolosa: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso». Quindi, «la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica». L’articolo 15 sottolinea anche che «la limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionario». Viene previsto inoltre anche un controllo concomitante della Corte dei Conti — a richiesta del governo — «sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale». La Corte dovrà accertare le eventuali gravi irregolarità gestionali, o i rilevanti ritardi nell’erogazione di contributi e nel trasferimento di fondi».