I (NUOVI) CONFINI DEL DIRITTO PRIVATO
Caro direttore, nell’alternarsi delle fasi storiche gli studiosi del diritto privato, percependo le trasformazioni economiche e sociali di cui sono spettatori e spesso anche protagonisti, si chiedono come cambino i confini della loro materia. Un tempo la separazione tra la sfera privata e la sfera pubblica era netta, e quindi l’espansione o la compressione degli spazi di operatività dei privati era misurata in termini di rapporto tra libertà e autorità.
In questa prospettiva si registrano opere, saggi, prolusioni, davvero memorabili, che in qualche modo scandiscono le «fasi del diritto civile». È accaduto alla fine dell’Ottocento, con gli interventi di Enrico Cimbali, esponente di spicco dell’indirizzo del Socialismo giuridico, nel tentativo di sottrarre il diritto civile del suo tempo all’individualismo dominante, e di Emanuele Gianturco, nel tentativo di dare al contratto un significato non solo economico ma anche sociale. È accaduto in occasione della cospicua legislazione di guerra degli anni 1915-1918, che ha registrato il primo importante intervento dello Stato nel mercato, ridisegnando i confini a tutto vantaggio del diritto pubblico. Nel corso del Ventennio l’intervento dello Stato si è espresso nella struttura corporativa dell’economia, e molti civilisti avevano esteso dai rapporti economici ai rapporti personali la veste pubblicistica lambendo persino la famiglia.
Nei primi decenni del secondo dopoguerra i civilisti si sono ribellati allo Stato «ficcanaso» (come lo chiamava Domenico Rubino), e Filippo Vassalli aveva elaborato la tesi della «extrastatualità del diritto civile».
Dal Trattato di Roma del 1957 le fonti del diritto civile sono diventate più complesse, potendosi dare fonti sovranazionali con efficacia nel diritto interno. Anzi, è prevalsa la tesi della unitarietà dell’ordinamento, si è moltiplicato il ricorso ai principî generali, anche comunitari, si è estesa la creatività giurisprudenziale con gli interventi della Corte di Giustizia, si sono introdotte Autorità indipendenti. Si è delineata così una nuova «costituzione economica», i cui congegni si sono affermati grazie, tra gli altri, a Sabino Cassese e Giuliano Amato, ed è emersa una nuova concezione del diritto privato. Certo, la vecchia impostazione ha lasciato il campo a nuovi confini, non più riproducibili in termini di rapporto tra diritto pubblico e diritto privato : al centro del sistema giuridico si sono posti i valori della persona, ad opera di Pietro Rescigno, Stefano Rodotà, Nicola Lipari e altri illustri giuristi; la lex mercatoria si è ammodernata con i moduli del commercio internazionale, analizzati da Franco Galgano; la frammentazione della legislazione speciale ha posto in crisi il sistema dogmatico e anche il ruolo centrale del codice civile, portando al fenomeno della decodificazione, come ha rilevato Natalino Irti.
Le ultime decadi del Novecento hanno portato ulteriori innovazioni, e quindi una nuova configurazione dei confini: terminologia, concetti e modelli provenienti dalle esperienze straniere hanno riprodotto in termini giuridici i nuovi rapporti economici, informati a una vastissima circolazione di merci e servizi; una sofisticata organizzazione dei mercati finanziari; un ruolo dominante delle società multinazionali. Si era persino preconizzato l’avvento di un diritto senza Stato (Laurent Cohen-Tanugi). Oggi si sono moltiplicate le fonti che nascono dal basso, formando il diritto privato «regolatorio». Alle scelte autoritative espresse dal diritto pubblico si è sostituita la «soft law».
È un nuovo complesso di tecniche normative con cui lo Stato verifica i risultati dell’attività dei privati vigilandola ma non astringendola in confini invalicabili e predeterminati. L’autonomia dei privati si esprime attraverso regolamenti, codici di condotta, prassi, guide, raccomandazioni di volta in volta elaborati da associazioni di settore, da enti autonomi, dalle stesse Autorità amministrative indipendenti. Le nuove fonti del diritto privato delineano un ordinamento elastico, espansivo, efficiente. Il dialogo tra le corti consente di assicurare una efficace tutela dei diritti fondamentali e dei diritti umani.
In un libro scritto con un linguaggio colto ed elegante (Il diritto privato e i suoi confini, il Mulino, Bologna, 2020, pp.264) Andrea Zoppini esamina con acume uno ad uno questi problemi e si chiede quali siano oggi i confini del diritto privato: registra la storia dei rapporti tra autorità e libertà, tra Stato e mercato, l’evoluzione del diritto privato e il suo perimetro variabile, e descrive i cardini del diritto privato regolatorio, forte non solo dalle sue ricerche di diritto comparato ma anche della sua conoscenza professionale del mercato e delle Autorità preposte alla vigilanza.
In un percorso che si sviluppa in modo coerente si affrontano i temi più spinosi: la competizione tra ordinamenti, che permette ai privati di scegliere la legge più conveniente, l’applicazione orizzontale delle regole costituzionali e della Carta europea dei diritti fondamentali, i modelli normativi che regolano i contratti tra imprese e i contratti con i consumatori, la disciplina della concorrenza e le libertà connesse al mercato europeo informato ai principi dell’economia sociale d’impresa.
I confini del diritto privato sono però mutevoli. Con la crisi economica del 2008, prima, con l’emergenza Covid, poi, il quadro che si era definito un decennio fa è stato sconvolto. L’autore registra la de-globalizzazione, il nuovo intervento dello Stato a sostegno dei privati, il ripensamento del rapporto tra regole e principî, l’adattamento del contratto al rapporto tra macro e micro-efficienza. La parità delle parti nel rapporto contrattuale non è più proponibile, dovendosi comunque assicurare forme di tutela al contraente debole, e appare sempre più necessaria la cooperazione dei privati con le Autorità per poter assicurare l’efficienza del mercato.