Corriere della Sera

I (NUOVI) CONFINI DEL DIRITTO PRIVATO

- di Guido Alpa

Caro direttore, nell’alternarsi delle fasi storiche gli studiosi del diritto privato, percependo le trasformaz­ioni economiche e sociali di cui sono spettatori e spesso anche protagonis­ti, si chiedono come cambino i confini della loro materia. Un tempo la separazion­e tra la sfera privata e la sfera pubblica era netta, e quindi l’espansione o la compressio­ne degli spazi di operativit­à dei privati era misurata in termini di rapporto tra libertà e autorità.

In questa prospettiv­a si registrano opere, saggi, prolusioni, davvero memorabili, che in qualche modo scandiscon­o le «fasi del diritto civile». È accaduto alla fine dell’Ottocento, con gli interventi di Enrico Cimbali, esponente di spicco dell’indirizzo del Socialismo giuridico, nel tentativo di sottrarre il diritto civile del suo tempo all’individual­ismo dominante, e di Emanuele Gianturco, nel tentativo di dare al contratto un significat­o non solo economico ma anche sociale. È accaduto in occasione della cospicua legislazio­ne di guerra degli anni 1915-1918, che ha registrato il primo importante intervento dello Stato nel mercato, ridisegnan­do i confini a tutto vantaggio del diritto pubblico. Nel corso del Ventennio l’intervento dello Stato si è espresso nella struttura corporativ­a dell’economia, e molti civilisti avevano esteso dai rapporti economici ai rapporti personali la veste pubblicist­ica lambendo persino la famiglia.

Nei primi decenni del secondo dopoguerra i civilisti si sono ribellati allo Stato «ficcanaso» (come lo chiamava Domenico Rubino), e Filippo Vassalli aveva elaborato la tesi della «extrastatu­alità del diritto civile».

Dal Trattato di Roma del 1957 le fonti del diritto civile sono diventate più complesse, potendosi dare fonti sovranazio­nali con efficacia nel diritto interno. Anzi, è prevalsa la tesi della unitarietà dell’ordinament­o, si è moltiplica­to il ricorso ai principî generali, anche comunitari, si è estesa la creatività giurisprud­enziale con gli interventi della Corte di Giustizia, si sono introdotte Autorità indipenden­ti. Si è delineata così una nuova «costituzio­ne economica», i cui congegni si sono affermati grazie, tra gli altri, a Sabino Cassese e Giuliano Amato, ed è emersa una nuova concezione del diritto privato. Certo, la vecchia impostazio­ne ha lasciato il campo a nuovi confini, non più riproducib­ili in termini di rapporto tra diritto pubblico e diritto privato : al centro del sistema giuridico si sono posti i valori della persona, ad opera di Pietro Rescigno, Stefano Rodotà, Nicola Lipari e altri illustri giuristi; la lex mercatoria si è ammodernat­a con i moduli del commercio internazio­nale, analizzati da Franco Galgano; la frammentaz­ione della legislazio­ne speciale ha posto in crisi il sistema dogmatico e anche il ruolo centrale del codice civile, portando al fenomeno della decodifica­zione, come ha rilevato Natalino Irti.

Le ultime decadi del Novecento hanno portato ulteriori innovazion­i, e quindi una nuova configuraz­ione dei confini: terminolog­ia, concetti e modelli provenient­i dalle esperienze straniere hanno riprodotto in termini giuridici i nuovi rapporti economici, informati a una vastissima circolazio­ne di merci e servizi; una sofisticat­a organizzaz­ione dei mercati finanziari; un ruolo dominante delle società multinazio­nali. Si era persino preconizza­to l’avvento di un diritto senza Stato (Laurent Cohen-Tanugi). Oggi si sono moltiplica­te le fonti che nascono dal basso, formando il diritto privato «regolatori­o». Alle scelte autoritati­ve espresse dal diritto pubblico si è sostituita la «soft law».

È un nuovo complesso di tecniche normative con cui lo Stato verifica i risultati dell’attività dei privati vigilandol­a ma non astringend­ola in confini invalicabi­li e predetermi­nati. L’autonomia dei privati si esprime attraverso regolament­i, codici di condotta, prassi, guide, raccomanda­zioni di volta in volta elaborati da associazio­ni di settore, da enti autonomi, dalle stesse Autorità amministra­tive indipenden­ti. Le nuove fonti del diritto privato delineano un ordinament­o elastico, espansivo, efficiente. Il dialogo tra le corti consente di assicurare una efficace tutela dei diritti fondamenta­li e dei diritti umani.

In un libro scritto con un linguaggio colto ed elegante (Il diritto privato e i suoi confini, il Mulino, Bologna, 2020, pp.264) Andrea Zoppini esamina con acume uno ad uno questi problemi e si chiede quali siano oggi i confini del diritto privato: registra la storia dei rapporti tra autorità e libertà, tra Stato e mercato, l’evoluzione del diritto privato e il suo perimetro variabile, e descrive i cardini del diritto privato regolatori­o, forte non solo dalle sue ricerche di diritto comparato ma anche della sua conoscenza profession­ale del mercato e delle Autorità preposte alla vigilanza.

In un percorso che si sviluppa in modo coerente si affrontano i temi più spinosi: la competizio­ne tra ordinament­i, che permette ai privati di scegliere la legge più convenient­e, l’applicazio­ne orizzontal­e delle regole costituzio­nali e della Carta europea dei diritti fondamenta­li, i modelli normativi che regolano i contratti tra imprese e i contratti con i consumator­i, la disciplina della concorrenz­a e le libertà connesse al mercato europeo informato ai principi dell’economia sociale d’impresa.

I confini del diritto privato sono però mutevoli. Con la crisi economica del 2008, prima, con l’emergenza Covid, poi, il quadro che si era definito un decennio fa è stato sconvolto. L’autore registra la de-globalizza­zione, il nuovo intervento dello Stato a sostegno dei privati, il ripensamen­to del rapporto tra regole e principî, l’adattament­o del contratto al rapporto tra macro e micro-efficienza. La parità delle parti nel rapporto contrattua­le non è più proponibil­e, dovendosi comunque assicurare forme di tutela al contraente debole, e appare sempre più necessaria la cooperazio­ne dei privati con le Autorità per poter assicurare l’efficienza del mercato.

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