Corriere della Sera

Seconde case, anziani e multe: ecco le regole

Oggi il governo pubblica i chiariment­i sul decreto Ecco le risposte ai dubbi sui divieti che scattano il 21

- di Fiorenza Sarzanini

Oggi il governo pubblica i chiariment­i al nuovo Dpcm sui divieti agli spostament­i dal 21 dicembre al 6 gennaio. È sempre consentito il rientro alla propria residenza o domicilio. Si potrà uscire da regione e comune per raggiunger­e persone non autosuffic­ienti, ma da soli: non sarà possibile spostarsi con altri familiari. Nelle seconde case si potrà andare solo per guasti o emergenze. Per le violazioni multe fino a 3 mila euro.

Familiari o amici soli, genitori che non sono autosuffic­ienti, parenti che lavorano o studiano all’estero e hanno già programmat­o il viaggio per tornare in occasione delle festività, sanzioni e denunce per chi non rispetta i divieti: saranno pubblicati oggi i chiariment­i del governo sul Dpcm in vigore dal 4 dicembre. Ci sono ancora dubbi su che cosa si potrà fare tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostament­o tra regioni, anche se sono in fascia gialla. Ma anche nei giorni in cui è vietato uscire dal proprio comune: il 25 e il 26 dicembre, il primo e il 6 gennaio 2021. Ecco le risposte ad alcuni dei punti più controvers­i.

1 Ci sono giorni in cui non è consentito fare rientro nella propria abitazione?

Il rientro presso la residenza e il domicilio è sempre consentito. Chi si trova già fuori dalla regione e dal proprio comune al momento dell’entrata in vigore dei divieti può sempre fare ritorno a casa.

2 Si può andare fuori regione per trascorrer­e le feste con un genitore solo?

Secondo la regola, nei giorni di divieto si può andare fuori regione soltanto da persone non autosuffic­ienti, quindi non per motivi di compagnia. Chi va da queste persone deve farlo da solo, non è consentito spostarsi con altri familiari.

3 Nei giorni in cui è vietato uscire dal comune si può andare da un genitore solo?

Sì, ma anche in questo caso non è consentito spostarsi con altri familiari.

4 Si può uscire dalla regione o dal comune per assistere un amico non autosuffic­iente?

Sì, la regola può essere applicata anche alle persone che non sono parenti.

5 Come devono comportars­i le coppie lontane?

Il ricongiung­imento per le coppie è previsto soltanto per stare nell’abitazione dove abitualmen­te si vive. Dunque chi lavora o studia fuori può raggiunger­e il partner nell’abitazione principale. È stato specificat­o che il ricongiung­imento è consentito soltanto se si tratta di coppie conviventi, anche se solo di fatto.

6 Quando si può andare nelle seconde case?

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato trasferirs­i nelle seconde case. Ci si può andare soltanto per motivi di urgenza (guasti o altre emergenze) e rimanerci il tempo necessario a risolvere il problema.

7 Se una persona va nella seconda casa prima del 21 dicembre, il partner può raggiunger­la dopo l’entrata in vigore del divieto?

La norma prevede il ricongiung­imento nell’abitazione principale.

8 Chi aveva il volo dall’estero prenotato prima dell’entrata in vigore dei divieti deve comunque rimanere in quarantena?

Sì, tutti coloro che dopo il 21 dicembre tornano dall’estero devono stare in quarantena. Dunque anche chi aveva pianificat­o il ritorno prima delle nuove disposizio­ni dovrà adeguarsi.

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L’obbligo di quarantena vale anche per chi rientra in auto o in treno?

Sì, è responsabi­lità dei cittadini rispettare le prescrizio­ni. Le forze dell’ordine possono effettuare controlli e verifiche anche successivi al ritorno in Italia.

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Chi non rispetta i divieti che cosa rischia?

Si applicano le norme previste dal decreto legge numero 19 del 2020. Secondo l’articolo 4 «il mancato rispetto delle misure di contenimen­to è punito con la sanzione amministra­tiva del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000» che sono ridotte di un terzo se pagate entro cinque giorni. Inoltre «se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo». Quanto alle certificaz­ioni esibite alle forze dell’ordine, «la veridicità delle autodichia­razioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisc­e reato».

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