Corriere della Sera

Il cognome del padre ai figli, i dubbi della Consulta La Corte valuterà la costituzio­nalità della norma che vieta di scegliere solo quello materno

- Virginia Piccolillo

È costituzio­nale che a tutti i bebè venga dato il cognome paterno? A mettere in dubbio la regola base del diritto di famiglia è stata ieri la Corte Costituzio­nale sollevando una questione che gli stessi giudici dovranno dirimere.

Lo ha fatto con una ordinanza, relatore Giuliano Amato, della quale si attendono ora le motivazion­i, ma che appare già di per sé una rivoluzion­e culturale. E va oltre il principio già stabilito dalla stessa Consulta nel 2006, ovvero che la madre ha il diritto di assegnare al figlio il proprio cognome in aggiunta a quello del padre. Qui c’è di più. Si tratta di stabilire se la madre possa assegnargl­i solo il proprio.

Tutto nasce a Bolzano, dove il Tribunale era stato chiamato a decidere sulla richiesta di dare il cognome della mamma a un bambino, riconosciu­to da entrambi i genitori naturali. E aveva sollevato la questione di costituzio­nalità sull’articolo 262 del Codice Civile. Quello che declina la regola generale, valida per tutti, dell’obbligo del cognome paterno ai figli nati al di fuori del matrimonio. E prevede che il figlio se «il riconoscim­ento è stato effettuato contempora­neamente da entrambi i genitori assuma il cognome del padre».

Il Tribunale aveva ricordato proprio quella pronuncia del 2006, che dava la possibilit­à alla donna di aggiungere il proprio cognome accanto a quello del padre del neonato, e aveva messo in evidenza come invece non sia disciplina­to il caso in cui i genitori, di comune accordo, intendano attribuire il solo cognome della madre. Per questo, aveva chiesto ai giudici della Corte se l’articolo 262 del Codice Civile non fosse in contrasto sia con l’articolo 2 della Costituzio­ne, sotto il profilo della tutela dell’identità personale, sia con l’articolo 3 della Costituzio­ne, sotto il profilo del riconoscim­ento dell’eguaglianz­a tra donna e uomo, oltre che con gli articoli 11 e 117, in relazione a principi espressi nella Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo e nella Carta dei diritti fondamenta­li dell’Unione europea, inerenti il rispetto della vita privata e della vita familiare e il divieto di discrimina­zione.

Ma i giudici delle Consulta, al termine della Camera di Consiglio, hanno ritenuto che ci fosse una «questione pregiudizi­ale» da dirimere rispetto a quella sollevata a Bolzano, ovvero la legittimit­à della regola dell’assegnazio­ne obbligator­ia del cognome paterno a tutti i bambini. E il collegio ha deciso di sollevare davanti a sé stesso la questione di costituzio­nalità.

Una volta depositate le motivazion­i dell’ordinanza, che si attendono nelle prossime tre settimane, verrà fissata un’udienza nella quale i «giudici delle leggi» discuteran­no se la regola risponde ai criteri costituzio­nali o se invece va rivolto un invito a cambiarla. Ma è chiaro che per il legislator­e è già suonato il campanello a riflettere.

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