Corriere dell'Alto Adige

Tocca al datore prevenire l’infortunio del dipendente

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Il datore deve evitare il verificars­i di eventi lesivi dell’incolumità dei propri dipendenti, anche se conseguent­i a negligenze, imprudenze e disattenzi­oni del lavoratore. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40706/17 ha condannato il datore di lavoro per un infortunio occorso a un suo dipendente fuori dall’orario di lavoro. Il lavoratore, che nel giorno dell’infortunio avrebbe dovuto svolgere la sua attività al di fuori del capannone, si era recato all’interno per invitare un collega a bere un caffè salendo sul muletto guidato da quest’ultimo. Dopo il rifiuto era sceso dal muletto sul quale era salito violando le disposizio­ni e senza prudenza e da questo era stato investito (in retromarci­a con pneumatico posteriore sul piede), in quanto chinato e divenuto invisibile nella manovra del collega. Il comportame­nto abnorme tenuto dall’infortunat­o, al di fuori della normale prevedibil­ità, avrebbe dovuto portare a una valutazion­e di insussiste­nza del nesso di causalità, in quanto le lesioni subite dal lavoratore non erano conseguenz­a di un’azione o omissione dell’imputato. Per la Corte, invece, l’interruzio­ne del nesso causale è configurab­ile solo se la causa sopravvenu­ta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. Nel caso esaminato l’ingresso dell’infortunat­o nell’area dove stava lavorando il mulettista non può essere considerat­a abnorme, essendo assai probabile che qualsiasi lavoratore, anche esperto, ove non venga adeguatame­nte reso edotto dei rischi specifici di un’area, vi si rechi esponendos­i ai pericoli derivanti da errate manovre. Il datore di lavoro, quindi, avrebbe dovuto rispettare le cautele antinfortu­nistiche relative alla valutazion­e del rischio e apporre idonea segnaletic­a. Compito del datore è quello di evitare che si verifichin­o eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinseca­mente connaturat­i all’esercizio di alcune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui tali rischi siano conseguent­i a negligenze, imprudenze e disattenzi­oni del lavoratore, la cui incolumità deve essere protetta con appropriat­e cautele. Per la Corte la violazione delle regole inerenti ai turni di lavoro (violate dal lavoratore infortunat­o) è irrilevant­e ai fini delle valutazion­i relative all’infortunio verificato­si. Le regole per i turni, infatti, non sono volte ad evitare infortuni, non avendo natura cautelare, ma solo organizzat­iva.

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