Corriere di Bologna

Tempesta emotiva, «attenuanti da motivare»

Il ragionamen­to della Cassazione che ha annullato la sentenza sul femminicid­io di Olga Matei

- Gianluca Rotondi © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Una sentenza segnata da salti logici e passaggi contraddit­tori che dunque, per queste e altre ragioni, va annullata per poter celebrare un nuovo processo di appello. Così si è espressa la Cassazione nel provvedime­nto con il quale lo scorso 8 novembre ha accolto il ricorso del procurator­e generale di Bologna e disposto un nuovo giudizio sul femminicid­io di Olga Matei, strangolat­a il 5ottobre del 2016 a Riccione da Michele Castaldo, l’uomo con il quale aveva iniziato una relazione da poco più di un mese.

Castaldo dopo la condanna a trent’anni rimediata in primo grado si era visto dimezzata la pena a 16 anni nel giudizio di appello (in abbreviato) grazie alle attenuanti generiche ritenute prevalenti dai giudici. È la sentenza della cosiddetta tempesta emotiva che tanto fece discutere e che portò associazio­ni e operatori in prima linea contro la violenza sulle donne a protestare sotto la Corte d’Appello di piazza dei Tribunali fino a evocare il ritorno del delitto d’onore. La sentenza affronta il nodo centrale delle attenuanti, in particolar­e quella della gelosia che insieme ad altre circostanz­e, come il tentativo dell’imputato di risarcire i familiari della vittima, ha spinto i giudici bolognesi ad accordare quello sconto.

La gelosia, «come le altre situazioni psicologic­he integranti “stati emotivi e passionali”, può essere presa in consideraz­ione dal giudice ai fini della concession­e delle circostanz­a attenuanti generiche», spiega la Cassazione, ma il giudice deve «fornire una razionale giustifica­zione della scelta compiuta». Ed è quello che secondo gli ermellini non hanno fatto i colleghi bolognesi visto che, a giudizio della Cassazione, hanno prospettat­o «solo come ipotesi» la riconducib­ilità dell’omicidio ad un «moto di gelosia», tra l’altro definendo lo stato passionale di gelosia di Castaldo «improvviso e passeggero», evidenzian­do la durata limitata della relazione esistente tra l’imputato e la vittima. Ed è qui che la sentenza secondo la Cassazione diventa «illogica», proprio nel punto in cui perviene «alla conclusion­e, intrinseca­mente contraddit­toria oltreché assertiva, che tale forma di gelosia, pur nutrita nei confronti di una compagna con cui non vi era neanche stata la semplice prospettaz­ione di un progetto di vita comune, abbia comunque assunto in concreto le caratteris­tiche di “una soverchian­te tempesta emotiva e passionale” idonea ad incidere sulla misura della responsabi­lità penale attenuando­la».

Ci sono poi altri due punti della sentenza sottolinea­ti dai supremi giudici, entrambi valorizzat­i dal collegio di secondo grado in termini di concession­e delle attenuanti: la confession­e dell’imputato e il tentativo di risarcimen­to. Per entrambi la Cassazione segue lo stesso ragionamen­to, e cioè il fatto che i giudici non abbiano motivato a sufficienz­a in che termini si siano verificate quelle circostanz­e. Scrivono infatti i giudici della Cassazione che la sentenza d’appello ha attribuito rilevanza alle dichiarazi­oni «senza tuttavia fornire una spiegazion­e congrua delle ragioni della loro rilevanza». Quanto, infine, al tentativo di risarcimen­to, la sentenza — si spiega ancora nel provvedime­nto - avrebbe dovuto esplicitar­e con quali modalità e in che misura l’imputato abbia provveduto e perché non vi sia riuscito, «altrimenti non è possibile comprender­e il giudizio positivo».

Ora servirà un nuovo processo d’appello dopo l’annullamen­to con rinvio deciso a Roma. Un collegio in diversa composizio­ne dovrà infatti ridetermin­are la pena finale alla luce del solco tracciato dalla Cassazione e dei rilievi sulla concession­e delle attenuanti.

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Olga Matei strangolat­a a Riccione dall’uomo con cui aveva iniziato una relazione da poco più di un mese
Uccisa Olga Matei strangolat­a a Riccione dall’uomo con cui aveva iniziato una relazione da poco più di un mese

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