«Sono solo grida manzoniane, la norma del decreto è di favore»
L’avvocato Bruno: «Anche i gestori dei locali non rischiano»
Per l’avvocato Stefano Bruno, penalista e vicepresidente dell’associazione Diritto penale Economia e Impresa, i timori che si sono scatenati nelle ultime settimane, dopo l’equiparazione del contagio da Covid-19 per i lavoratori all’infortunio sul lavoro ai fini Inail, sono «grida manzoniane», su «presunti automatismi che farebbero scattare responsabilità in capo agli imprenditori», che «alimentano soltanto preoccupazioni e generano una certa confusione».
Facciamo chiarezza… «L’equiparazione del contagio da coronavirus “in occasione di lavoro” all’infortunio, ad opera dell’art. 42 del Decreto Cura Italia, va letta nella maniera corretta ovvero come una norma di favore. Con questa precisazione l’evento-malattia viene preso in carico dall’Inail che sarà tenuto ad erogare le prestazioni dovute ai lavoratori, senza nessun aggravio economico per le imprese, esonerate dall’aumento dei premi».
Resta dunque tutto relegato al rapporto lavoratoreInail, senza chiamare in campo una responsabilità penale del datore di lavoro?
«Certo, tra l’altro la disposizione che tanto allarme ha suscitato non introduce nulla di nuovo, non facendo altro che ribadire principi già esistenti. Perché la copertura da parte dell’Inail sia efficace non è necessario alcun accertamento di responsabilità, né civile né penale, in capo al datore di lavoro, sono piani distinti. L’accertamento della responsabilità penale per i delitti di lesioni colpose e omicidio colposo in violazione della normativa antinfortunistica richiede un surplus probatorio che in questo caso rende tortuoso il lavoro delle Procure. Per il carattere ubiquitario del nuovo virus e l’incertezza scientifica che ancora oggi aleggia, la prova (senza la quale non ci può essere una pronuncia di condanna) che uno o più dipendenti abbiano contratto il virus nel luogo di lavoro, senza l’interferenza di fattori esterni mi pare sia tutt’altro che facile da raggiungere».
Ammesso però che tutte le aziende rispettino i protocolli…
«L’essere effettivamente conformi ai protocolli anticontagio e alle altre indicazioni provenienti dalla Regione, dai Ministeri competenti e dalle associazioni di categoria attesta diligenza e buona organizzazione che, in ultima analisi, sono i migliori ingredienti per confutare ipotesi accusatorie. Chi adotta e attua i protocolli anticontagio può sentirsi al riparo da rischi penali. La responsabilità giuridica presuppone che sia stata violata la regola cautelare e che tra la violazione e l’evento malattia sia dimostrato un nesso causale».
Gestori di bar e locali invece devono fare i conti con le multe per gli assembramenti fuori dai locali…
«Penso che l’adeguata informativa agli avventori dei locali (avvisi e vademecum affissi dentro e fuori) del divieto di assembramento e del rispetto delle altre regole oramai note, possa scongiurare il rischio per i titolari di sanzioni amministrative, per il comportamento non conforme della propria clientela, o comunque faciliti la strada per una impugnazione della sanzione».
” Gli assembramenti L’adeguata informativa agli avventori dei locali scongiura il rischio di sanzioni amministrative