«La composizione negoziata», norme e chiavi per evitare uno stato di crisi
Un libro che illustra i principali contenuti del nuovo codice della crisi d’impresa e insolvenza, che va a sostituire la vecchia legge fallimentare e accorpa la legge sul sovraindebitamento. Si intitola «La composizione negoziata» e lo ha scritto l’avvocata Elena Ceserani, che lo presenta domani alle 16 nella biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro, 32). «Da una lato vi è una novità normativa molto avanzata della quale avvalersi superando molti limiti del passato — precisa l’autrice —, dall’altro vi è l’esigenza di portarla a conoscenza delle imprese, per il suo valore e gli aiuti sia nella gestione di uno stato di crisi, sia nella sua prevenzione». La norma ha introdotto nuovi istituti come la composizione negoziata della crisi fra le parti e il concordato semplificato, e ne ha modificati altri come gli accordi di ristrutturazione della crisi, la liquidazione controllata del sovraindebitato, il concordato minore e l’esdebitazione. E soprattutto, «ha eliminato — informa Ceserani — il termine “fallimento”, favorendo una cultura del recupero e della continuità delle imprese in crisi. Il termine “fallimento” è stato sostituito con l’espressione:
“liquidazione giudiziale”, perdendo così quella antipatica connotazione di discredito riguardo alla moralità dell’imprenditore e alla sua insolvenza». Contemporaneamente, «il negativo termine di “crisi” viene mitigato, cambiandone la definizione in “stato di difficoltà economico-finanziaria”». Si introducono inoltre strumenti per la prevenzione, l’allerta precoce e di gestione della crisi; la definizione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti; la razionalizzazione delle procedure di insolvenza con una semplificazione e armonizzazione dei procedimenti e si nomina la figura dell’esperto negoziatore. La composizione negoziata della crisi diventa così il nuovo strumento stragiudiziale che prevede il ricorso alla Camera di commercio di competenza per la nomina di un commissario giudiziale e non più di un curatore fallimentare. Obiettivo: raggiungere un accordo che possa garantire la continuità dell’attività, senza subire iniziative esecutive grazie alla richiesta di misure protettive, e salvaguardare i diritti dei creditori. Tale procedura, più rapida, non coinvolge necessariamente un tribunale o un giudice, salvo la necessità di alcune autorizzazioni.