Plusvalenze: «Il processo-bis è “fuorilegge”»
L’avvocato Spiazzi sul caso-Chievo: «Se passata in giudicato, una sentenza non si può più riprendere»
«Ne bis in idem», ricorda l’avvocato veronese Dante Spiazzi: «Passata in giudicato, una sentenza non si può più riprendere». La questione sollevata riguarda il processo-bis al Chievo sulle plusvalenze.
La chiave del ragionamento è in quell’espressione latina ben nota a uomini e donne di legge: «Ne bis in idem». Così la traduce l’avvocato veronese Dante Spiazzi, esperto in diritto civile e amministrativo: «Passata in giudicato, una sentenza non si può più riprendere». E così, a sua volta, la riassume l’avvocato milanese Guido Del Re, esperto di diritto sportivo: «Un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata». Il nuovo processo sportivo al Chievo sulle plusvalenze è già partito e il presidente Luca Campedelli sarà ascoltato martedì dalla procura federale. Ma dopo la sentenza di mercoledì scorso con cui il tribunale Figc, nel primo processo, rimandava gli atti alla procura stessa per «improcedibilità» — motivo, per due volte era stata ignorata una richiesta di audizione da parte di Campedelli — dopo quella sentenza insomma c’è chi solleva un dubbio (Del Re) e chi va oltre quel dubbio (Spiazzi) per dire che sul nuovo processo sportivo si potrebbe sollevare una questione di percorribilità.
A sollevare la questione del «ne bis in idem», dunque, è intanto l’avvocato veronese Spiazzi. Lui che, al Corriere di
Verona, dice: «C’è una sentenza che ha ratificato l’“improcedibilità” ed è passata in giudicato, cioè è definitiva. Ora, è vero che per consolidata giurisprudenza sportiva il principio del “ne bis in idem” non vale ma è anche vero che la giustizia sportiva non è il padre eterno. Quella norma che consente di riprendere un nuovo processo entro 90 giorni è una norma regolamentare, cioè che riguarda un’entità ristretta, il campo sportivo. Quindi deve fare i conti con le norme generali di legge che valgono al di sopra dei regolamenti. E le norme generali dicono che, se passata in giudicato, una sentenza non si può più riprendere». Si domanda, Spiazzi: «Se per ipotesi la procura, in questa o altre vicende, continuasse a fare errori di vizio, un processo andrebbe avanti all’infinito?». E aggiunge: «Il fatto nuovissimo, poi, è che sono già stati sorteggiati i calendari. Questo secondo processo interferirebbe sull’iscrizione già consolidata del Chievo alla nuova serie A, un’iscrizione pulita, senza penalità (vedi l’okay della Co.Vi.Soc, ndr). E quando un diritto è stato acquisito in maniera lecita, non possono sopravvenire situazioni che lo facciano venire meno. Nell’ipotesi, dovrebbe entrare in giudizio anche la Figc, ente pubblico poiché parte del Coni, ma nessun giudice può imporre a un ente pubblico di compiere un determinato atto giuridico».
Come detto, poi, c’è Del Re, che il dubbio lo solleva, pure lui, e riflette che sì, «si potrebbe incorrere, a mio modesto parere, nella violazione del principio “ne bis in idem”, in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata».