La mamma si trasferisce: «Affitti una casa per il papà»
Genitori separati, il giudice: «Vuole la figlia con sé? Trovi all’ex un appartamento lì vicino»
Una mamma veneziana dovrà prendere in affitto una casa per consentire all’ex marito di abitarci in occasione degli incontri con la loro figlia. La decisione è contenuta nel decreto con il quale la Corte d’Appello di Venezia ha rivisto le disposizioni per l’affidamento di una bimba di otto anni, vincolandole al fatto che la donna «stipuli un contratto di locazione di appartamento che il padre dovrà occupare nei periodi in cui starà con la figlia».
I due coniugi si sono separati di comune accordo e lo scorso anno il tribunale per i minorenni di Venezia aveva stabilito una serie di «paletti» per regolare gli incontri con la loro unica bambina. Il giudice aveva affidato la piccola a entrambi i genitori disponendo però che avesse la residenza nel Bellunese, nella casa di proprietà della mamma ma abitata dal papà. Per quanto riguarda le visite, però, il magistrato aveva «diviso» le frequentazioni esattamente a metà: con il padre dalla domenica sera fino al primo pomeriggio di giovedì, con la madre dal giovedì alla domenica sera.
Nei mesi scorsi la donna ha proposto un reclamo, chiedendo alla Corte d’appello di riformare la decisione del tribunale per i minorenni. Il motivo? Vorrebbe trasferirsi in provincia di Venezia - dove lavora nell’azienda di famiglia e portare con sé la bambina. Soluzione, sostiene, che «le consentirebbe una più serena dedizione alle necessità della figlia».
Per decidere, il giudice ha dovuto tenere conto delle perplessità sollevate dal padre della piccola, legate al fatto che il paese del Bellunese in cui attualmente abita l’uomo, dista circa 90 chilometri dalla cittadina nella quale la sua ex moglie vorrebbe trasferirsi con la bambina.
Da qui la condizione messa nero su bianco nel decreto: la figlia potrà avere la residenza nel Veneziano «solo dopo» che la mamma avrà firmato un contratto di affitto di un appartamento «nel medesimo comune», che sarà a disposizione dell’ex marito dalla domenica al giovedì, quando starà in compagnia della figlia. E, per rimarcare il principio, la Corte «autorizza l’iscrizione della minore alla scuola elementare» della cittadina, soltanto «una volta stipulata la locazione».
Una decisione interessante, non solo perché legittima il collocamento della minore presso la madre solo se quest’ultima - come si è dimostrata fin da subito disponibile a fare - favorirà il diritto di visita dell’ex marito (mettendogli a disposizione perfino una casa nelle vicinanze ove egli potrà alloggiare durante i giorni che trascorrerà con la bambina) ma soprattutto perché sembra inserirsi in quel filone di sentenze che, negli ultimi anni, rivede gli equilibri dei coniugi separati liberandola figura della donna dalla concezione di «subalternità» al potere (economico) dell’uomo.
«La Corte d’Appello ha fatto un ragionamento oggettivo, senza disparità di genere», riflette il legale Alessandro Sartori, presidente dell’Aiaf, l’associazione italiana degli avvocati per la Famiglia e per i Minori. «È evidente che in questo caso la donna ha una disponibilità economica superiore a quella dell’ex marito, agevolando quindi il giudice nel creare una situazione che tuteli il diritto del padre e della figlia a frequentarsi». Secondo l’avvocato, è però difficile che queste condizioni entrino nella routine nelle ordinanze che regolano l’affidamento dei figli: «Non sono molti, infatti, i genitori che possono permettersi di pagare l’affitto di una terza casa da destinare all’ex coniuge»