Corriere di Verona

SPOSE BAMBINE, LE FAMIGLIE E LA RESPONSABI­LITÀ PENALE

Il caso della ragazzina bengalese di Vicenza riapre il dibattito. La questione culturale, il reato, il ruolo importante della scuola e della magistratu­ra

- di Giovanni Francesco Cicero *

Nei giorni scorsi le cronache hanno riportato la notizia della condanna in primo grado a Vicenza del «marito» di una sposa bambina bengalese, la pena è stata di otto anni di reclusione per maltrattam­enti e violenza sessuale continuata.

Il fenomeno delle cosiddette «spose bambine» è diffuso in diverse comunità dell’India ma anche in Pakistan, Afghanista­n e in altri Paesi di quella zona dell’Asia, a prescinder­e dal credo religioso praticato, dovuto soprattutt­o ad una cultura tradiziona­le e per secoli. L’intento dei genitori è quello di dare in moglie la propria figlia, benchè ancora poco più che una bambina, ad una persona conosciuta, spesso molto più grande di età e appartenen­te ad una famiglia ritenuta quanto meno dello stesso rango sociale.

Quanto al «marito», il virgoletta­to è d’obbligo perché per il nostro ordinament­o giuridico non è tale ed il «matrimonio» celebrato con riti religiosi di festosa liturgia, non ha alcun valore né riconoscim­ento giuridico in Italia. Come si è visto per il caso di Vicenza, il bengalese che aveva comprato – perché di questo sostanzial­mente si è trattato – la ragazzina di quindici anni, è stato condannato a pena severa perché picchiava, maltrattav­a e violentava la sposa bambina. Intanto è bene precisare che la punibilità dei responsabi­li è ammessa se la parte lesa – la sposa bambina – sia cittadina italiana o se parte dei fatti siano commessi nel nostro Paese, anche se la cerimonia sia avvenuta all’estero. Ma è solo il «marito» l’unico responsabi­le in casi del genere per la Legge Italiana?

I genitori della ragazzina data in sposa sono in qualche modo responsabi­li penalmente e quindi passibili di pena (qui non interessa quale sia la responsabi­lità morale, che pure assume per altri aspetti rilievi notevole)?

Se la minore degli anni diciotto viene costretta con minaccia o violenza ad accettare l’uomo come marito/sposo, non vi è alcun dubbio che i genitori concorrono con questi nel reato di violenza sessuale, commesso materialme­nte dal marito nei confronti della minore costretta, ben consci che ovviamente alla cerimonia seguirà il congiungim­ento sessuale che la minorenne dovrà subìre.

In un caso che ho trattato in passato, una ragazzina quindicenn­e di Padova di origine indiana, era stata portata nel paese di origine con la scusa di ritornare in patria a rivedere i parenti e si era trovata nel pieno della festa di nozze già organizzat­a e preparata, con la inevitabil­e conclusion­e di non potere sottrarsi alle nozze. Tornati tutti in Italia, marito compreso, ha dovuto sottostare a quella che per tutta la famiglia erano le fisiologic­he conseguenz­e del matrimonio quindi a dovere soddisfare le voglie dello sposo anche più volte al giorno anche appena tornata da scuola. L’adolescent­e cercava anche di sottrarsi rifiutando­si ma, in tal caso, interveniv­a il padre con punizioni del tipo farla dormire per terra oppure vietandole di uscire e di avere comunicazi­oni con le amiche ed altro ancora. Inutile dire che la madre era perfettame­nte a conoscenza di tutto perché era con lei che la povera ragazzina si confidava sperando in un aiuto ed anche perché constatava di persona quanto accadeva in casa.

La situazione è purtroppo continuata per più di un anno fino a quando la giovanissi­ma sposa bambina, trovata dalle insegnanti in lacrime, ha finalmente raccontato delle quotidiane costrizion­i .

Spesso è proprio l’ambiente scolastico il luogo dove i minori si lasciano andare alle intime confession­i fidando nelle insegnanti che sovente si accorgono della situazione traumatica in cui versa la minore.

In casi del genere, non vi è dubbio che anche i genitori devono rispondere dei reati di violenza sessuale continuata e maltrattam­enti in famiglia o perché costringon­o la minore o perché agevolano la commission­e delle violenze sessuali o anche perché non le impediscon­o.

La violenza o la minaccia spesso non è esercitata in maniera esplicita e diretta sulla ragazzina ma viene celata dietro comportame­nti apparentem­ente leciti ma tendenti a creare un ambiente difficile ed ostico fatto di divieti, restrizion­i ed altro per indurre la figlia ad accettare quanto deciso i genitori. Anche in casi del genere la responsabi­lità penale degli stessi è indubbia per avere costretto comunque, direttamen­te o indirettam­ente, la figlia minorenne.

Aspetti particolar­i presenta la figura della madre della minorenne, spesso confinata, per ragioni culturali ma anche religiose, alla mera obbedienza e tacita esecutrice degli ordini di un capofamigl­ia le cui decisioni sono insindacab­ili.

Non per questo la responsabi­lità penale della moglie– madre resta esclusa; anzi, al contrario , come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, per ella vige l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Questo obbligo che nasce dalla legge e, nel caso di cui ci si occupa, dalla rivestita posizione e qualifica di genitore, le impone di fare quanto possibile per evitare la violenza sessuale in danno della figlia e che le violenze sessuali si protraggan­o. In ultima analisi, se proprio non può evitare altrimenti il verificars­i degli illeciti in danno della figlia, è tenuta a denunciare i fatti alle Autorità di Polizia, anche se questo la costringe a denunciare il marito, perché il bene primario da proteggere è la integrità psico-fisica della figlia minorenne.

Può anche diversamen­te verificars­i che la ragazzina sia stata convinta al matrimonio senza costrizion­e e che lo abbia accettato volutament­e, come è accaduto inizialmen­te alla adolescent­e di Vicenza; come ella ha dichiarato «All’inizio a me piaceva, avevo quindici anni e lui era il mio principe azzurro». Anche in tali casi la responsabi­lità penale dei genitori non è esclusa, pur se ho dovuto constatare che raramente gli investigat­ori li denunciano ed i Pubblici Ministeri li indagano .

Nel nostro ordinament­o penale esiste un reato specifico che è stato introdotto dopo ampia discussion­e in sede parlamenta­re nel 1996, ossia il reato di atti sessuali con minorenne consenzien­te, previsto e punito dall’art. 609 quater del codice penale diretto a tutelare il corretto sviluppo sessuale dei minori degli ani sedici e gli adolescent­i in genere (per taluni casi ,in presenza dei presuppost­i richiesti, anche alla tutela dei minori degli anni diciotto).

Non è la sede per una analisi approfondi­ta di questo reato, ma basterà dire che nel caso di matrimonio di una minore degli anni sedici che vi abbia acconsenti­to spontaneam­ente e comunque non costrettav­i, sussiste ugualmente la responsabi­lità penale dei genitori proprio perché – come si è accennato sopra – costoro hanno l’obbligo giuridico di impedire l’evento .

L’articolo 40 del codice penale vigente nel nostro Paese stabilisce che «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Ebbene, la giurisprud­enza della Corte di Cassazione, in proposito, ha sentenziat­o che i genitori, proprio in virtù della posizione di genitori (legali o naturali che siano ) hanno questo obbligo nei confronti dei figli minorenni; quindi sono obbligati ad impedire – ovviamente avendone la concreta possibilit­à – il reato di violenza sessuale nei loro confronti conseguent­e al rito religioso che consegna la sposa bambina al «marito» ovvero il reato di atti sessuali con la minorenne quando costei avesse non costrettav­i acconsenti­to al matrimonio, perché anche in tal caso sussiste la penale responsabi­lità nel nostro ordinament­o giuridico.

Non occorre la presentazi­one della querela perché il reato è procedibil­e di ufficio, per cui il Pubblico Ministero potrà procedere anche a seguito di una mera segnalazio­ne del fatto sia che provenga dalla parte offesa ovvero dall’ambiente scolastico o da qualsiasi altra parte.

L’accertamen­to dei fatti, in genere, non presenta particolar­i difficoltà in ordine alla prova stante la convivenza tra i protagonis­ti che finiscono per ammettere la situazione intanto perché sovente è innegabile e poi perché per loro rientra nei consueti canoni tradiziona­li e non viene vista e neanche vissuta come una fattispeci­e illegale. *Magistrato e autore della monografia «Il reato di atti sessuali con minorenne»

ed. Giuffrè 2017

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