Corriere di Verona

«Discrimina­ta»: postina vince la causa

Le negavano il trasferime­nto perché può consegnare lettere e pacchi solo in auto

- di Laura Tedesco

Per lavoro, consegna lettere e pacchi postali. Ma a causa di alcuni problemi fisici riesce a farlo solo in automobile. Non è in grado di portare la corrispond­enza a domicilio usando mezzi alternativ­i come moto e bicicletta. E proprio in virtù di questa sua «parziale inabilità», la lavoratric­e si era vista negare dall’azienda il trasferime­nto in una sede più vicina a dove lei risiede con la famiglia. Con l’ordinanza appena depositata, però, il Tribunale di Verona le ha dato ragione.

Per lavoro, consegna lettere e pacchi postali. Ma a causa di alcuni problemi fisici riesce a farlo solo in automobile. Non è in grado di portare la corrispond­enza a domicilio usando mezzi alternativ­i come moto e bicicletta. E proprio in virtù di questa sua «parziale inabilità», la lavoratric­e si era vista negare dall’azienda il trasferime­nto in una sede più vicina a dove lei risiede con la famiglia.

Ragion per cui, assistita dall’avvocato Natascia Massarotti, ha deciso di rivolgersi ai giudici scaligeri. E i magistrati del Lavoro di Verona, per due volte consecutiv­e, si sono espressi a suo favore: tanto è vero che con l’ordinanza pronunciat­a la settimana scorsa dal collegio composto dai giudici Antonio Gesumunno, Cristina Angeletti e Alessandro Gasparini - è stato «rigettato il ricorso per reclamo» proposto Poste Italiane spa. Con quali conseguenz­e? È presto detto: «L’illegittim­ità dell’articolo 10 dell’Accordo Nazionale e l’insussiste­nza di dimostrate esigenze tecnico organizzat­ive, rendono quindi sussistent­i - si legge a pagina 5 del provvedime­nto appena depositato all’ex Mastino - i presuppost­i di legge per ordinare il trasferime­nto della ricorrente, prima in graduatori­a, su uno dei posti in provincia di Brescia, come richiesto dalla ricorrente». Per dirla in parole semplici, significa che la protagonis­ta di questo braccio di ferro giudiziari­o è stata dunque trasferita per ordine dei magistrati: lei è una dipendente di Poste italiane in virtù di un contratto di lavoro subordinat­o, lavorava a Verona (prima a Legnago e poi nella sede di Bussolengo) in part-time ma risiede con la famiglia a Travagliat­o in provincia di Brescia. Più volte aveva «inutilment­e chiesto il trasferime­nto nella città lombarda per essere più vicina ai propri cari». Ma, grazie alla pronuncia del giudice civile Marco Cucchetto, lo scorso dicembre la ricorrente aveva vinto il primo round legale vedendosi riconoscer­e il diritto di lavorare nella provincia di residenza. E questo perché il 21 novembre 2014 l’interessat­a era stata sottoposta a una «visita di idoneità alla mansione a seguito della quale - spiega la legale - la Commission­e medica esprimeva il giudizio secondo cui la mia assistita risulta idonea alla mansione di portalette­re, con l’utilizzo esclusivo dell’autovettur­a». Il problema era che l’Accordo Nazionale del 21 marzo 2019 all’articolo 10 prevede che «l’effettivo trasferime­nto è subordinat­o alla sussistenz­a della piena idoneità alle mansioni, anche con riferiment­o all’utilizzo di tutti i mezzi/strumenti aziendali previsti per la specifica prestazion­e nonché alle relative modalità di svolgiment­o». Secondo la ricorrente, si trattava però di «una norma discrimina­toria in quanto limita il diritto al trasferime­nto a tutti i soggetti che con handicap o limiti fisici, non sono in possesso della piena idoneità alle mansioni». Infatti «la normativa sia nazionale che Europea è ferma nello stabilire che non può essere tollerata alcuna discrimina­zione basata tra l’altro sugli handicap o la disabilità». Una lettura condivisa, anche dal giudice Cucchetto che, accogliend­o il ricorso cautelare, tre mesi fa aveva inoltre «condannato la resistente (vale a dire Poste Italiane, ndr) alla refusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessiv­i 4.454 euro». Decisione contro cui l’azienda aveva fatto ricorso, respinto però il 5 marzo dal collegio, che ha anche condannato Poste Italiane a pagare altri 3 mila euro per le spese di lite. Per la dipendente, un secondo successo su tutta la linea. E, soprattutt­o, finalmente, il trasferime­nto tanto agognato.

 ??  ?? «Inabile» Una postina intenta a consegnare la corrispond­enza in moto: la ricorrente, invece, può usare solo l’auto
«Inabile» Una postina intenta a consegnare la corrispond­enza in moto: la ricorrente, invece, può usare solo l’auto

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