Corriere di Verona

Hellas, i giudici: ecco perché abbiamo ridato a Setti il «tesoretto» da 6,5 milioni

Il dissequest­ro? «Somme in conto capitale distribuib­ili ai soci»

- Di Laura Tedesco

VERONA Il mega «tesoretto» da 6,5 milioni di euro che tre mesi fa, dopo essere rimasto sotto sequestro per quasi un anno, è tornato nella disponibil­ità di Maurizio Setti? Gli è stato ridato perché, secondo la Suprema Corte, «nulla avrebbe impedito all’Hellas Verona di restituire detti apporti ai soci conferenti, con una delibera dell’assemblea ordinaria». A «scongelare» la maxi somma su cui erano stati posti i sigilli dalle Fiamme Gialle per una sospetta vicenda di autoricicl­aggio, lo scorso 12 aprile sono stati i giudici della Cassazione che adesso, depositand­o i motivi di quella sentenza, in 12 pagine di provvedime­nto spiegano nel dettaglio le ragioni per cui è stato accolto il ricorso presentato a difesa del presidente Setti dai legali Vittorio Manes e Paolo Pasetto. Una querelle iniziata con il sequestro preventivo del 12 maggio 2021 a carico del numero uno dell’Hellas Verona ed ex vicepresid­ente del Bologna Calcio. Un mese dopo i sigilli, il 24 giugno 2021, il Riesame di Bologna annullò parzialmen­te il sequestro, liberando i beni personali ma lasciando vincolato il capitale riferito alla Star Ball, la società proprietar­ia della squadra di calcio scaligera nella quale Setti figura come socio unico. Il 13 aprile 2022 gli Ermellini, dando ragione agli avvocati del patron gialloblu, hanno «annullato con rinvio» l’ordinanza del Riesame nella parte in cui aveva confermato, pur parzialmen­te, il sequestro.

Una decisione in favore di Setti in cui, nelle 12 pagine di motivazion­e pubblicate nei giorni scorsi, i magistrati concordano in sostanza con le argomentaz­ioni dei difensori i quali avevano evidenziat­o che le somme erano versamenti in conto capitale e quindi legittimam­ente distribuib­ili. «La vicenda - ricostruis­cono i giudici - trae origine da un esposto presentato da Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia calcio, che finanziò Setti nella sua impresa finalizzat­a a prendere in gestione il Verona calcio. I finanziame­nti non venivano eseguiti direttamen­te, bensì attraverso le società facenti parte dei gruppi societari riconducib­ili ai due imprendito­ri». Una controvers­ia legata alla mancata restituzio­ne di un prestito che sfociò in cause civili che diedero luogo, secondo l’impianto accusatori­o, a una serie di trasferime­nti della partecipaz­ione sociale dell’Hellas ad altre società. Secondo la Cassazione, però, i 6,5 milioni di euro vanno restituiti a Setti in quanto «il tribunale del riesame si è limitato ad affermar el’ indi stri bui bilità di tali somme senza valutare che, a fronte di insussiste­nza di ostacoli, connessi al livello della riserva legale, nulla avrebbe impedito alla Hellas Verona di restituire detti apporti ai soci conferenti, con una delibera dell’assemblea ordinaria». A detta dell’accusa, si legge nella sentenza appena pubblicata dalla Cassazione, «tale operazione sarebbe stata compiuta dall’ amministra­tore Setti con abuso di relazioni d’ufficio, per uno scopo del tutto personalee­vitare il fallimento di HV7 - senza che la società danneggiat­a (Hellas Verona) potesse trarne vantaggio alcuno, atteso che HV7, in liquidazio­ne alla data dell’operazione, era fuori del perimetro patrimonia­le della società calcistica. La Hellas Verona a seguito della distribuzi­one di tutte le proprie riserve aveva subito una perdita pari al 66,7% del patrimonio netto integrante un danno di rilevante gravità. In altre parole, sarebbero state distratte dalla loro finalità (in questo caso di riserva in conto capitale) delle somme date al socio come dividendi, quando dal bilancio non risultavan­o utili, e non come restituzio­ne alla Star Ball che tra l’altro non aveva fatto alcun conferimen­to alla Hellas». I giudici dando ragione a Setti obiettano però all’accusa che i versamenti in conto capitale «possono essere distribuit­i nel corso della vita normale della società e le relative somme sono ripartite tra i soci, non in proporzion­e delle rispettive quote di partecipaz­ione al capitale da ciascuno possedute ma in misura corrispond­ente a quanto da ognuno versato, con delibera dell’assemblea ordinaria». Ragion per cui, conclude la Cassazione, viene «annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Riesame per nuovo esame». Inoltre «dovrà anche essere verificata la posizione del socio beneficiar­io (Star Ball) con riguardo al diritto alla distribuzi­one di detti conferimen­ti in caso di saturazion­e della riserva legale». Il caso dunque rimane aperto anche se la bilancia, a questo punto, pende a favore del patron dell’Hellas.

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Ricorso vincente I giudici della Cassazione spiegano le ragioni del ricorso vinto da Maurizio Setti

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