Hellas, i giudici: ecco perché abbiamo ridato a Setti il «tesoretto» da 6,5 milioni
Il dissequestro? «Somme in conto capitale distribuibili ai soci»
VERONA Il mega «tesoretto» da 6,5 milioni di euro che tre mesi fa, dopo essere rimasto sotto sequestro per quasi un anno, è tornato nella disponibilità di Maurizio Setti? Gli è stato ridato perché, secondo la Suprema Corte, «nulla avrebbe impedito all’Hellas Verona di restituire detti apporti ai soci conferenti, con una delibera dell’assemblea ordinaria». A «scongelare» la maxi somma su cui erano stati posti i sigilli dalle Fiamme Gialle per una sospetta vicenda di autoriciclaggio, lo scorso 12 aprile sono stati i giudici della Cassazione che adesso, depositando i motivi di quella sentenza, in 12 pagine di provvedimento spiegano nel dettaglio le ragioni per cui è stato accolto il ricorso presentato a difesa del presidente Setti dai legali Vittorio Manes e Paolo Pasetto. Una querelle iniziata con il sequestro preventivo del 12 maggio 2021 a carico del numero uno dell’Hellas Verona ed ex vicepresidente del Bologna Calcio. Un mese dopo i sigilli, il 24 giugno 2021, il Riesame di Bologna annullò parzialmente il sequestro, liberando i beni personali ma lasciando vincolato il capitale riferito alla Star Ball, la società proprietaria della squadra di calcio scaligera nella quale Setti figura come socio unico. Il 13 aprile 2022 gli Ermellini, dando ragione agli avvocati del patron gialloblu, hanno «annullato con rinvio» l’ordinanza del Riesame nella parte in cui aveva confermato, pur parzialmente, il sequestro.
Una decisione in favore di Setti in cui, nelle 12 pagine di motivazione pubblicate nei giorni scorsi, i magistrati concordano in sostanza con le argomentazioni dei difensori i quali avevano evidenziato che le somme erano versamenti in conto capitale e quindi legittimamente distribuibili. «La vicenda - ricostruiscono i giudici - trae origine da un esposto presentato da Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia calcio, che finanziò Setti nella sua impresa finalizzata a prendere in gestione il Verona calcio. I finanziamenti non venivano eseguiti direttamente, bensì attraverso le società facenti parte dei gruppi societari riconducibili ai due imprenditori». Una controversia legata alla mancata restituzione di un prestito che sfociò in cause civili che diedero luogo, secondo l’impianto accusatorio, a una serie di trasferimenti della partecipazione sociale dell’Hellas ad altre società. Secondo la Cassazione, però, i 6,5 milioni di euro vanno restituiti a Setti in quanto «il tribunale del riesame si è limitato ad affermar el’ indi stri bui bilità di tali somme senza valutare che, a fronte di insussistenza di ostacoli, connessi al livello della riserva legale, nulla avrebbe impedito alla Hellas Verona di restituire detti apporti ai soci conferenti, con una delibera dell’assemblea ordinaria». A detta dell’accusa, si legge nella sentenza appena pubblicata dalla Cassazione, «tale operazione sarebbe stata compiuta dall’ amministratore Setti con abuso di relazioni d’ufficio, per uno scopo del tutto personaleevitare il fallimento di HV7 - senza che la società danneggiata (Hellas Verona) potesse trarne vantaggio alcuno, atteso che HV7, in liquidazione alla data dell’operazione, era fuori del perimetro patrimoniale della società calcistica. La Hellas Verona a seguito della distribuzione di tutte le proprie riserve aveva subito una perdita pari al 66,7% del patrimonio netto integrante un danno di rilevante gravità. In altre parole, sarebbero state distratte dalla loro finalità (in questo caso di riserva in conto capitale) delle somme date al socio come dividendi, quando dal bilancio non risultavano utili, e non come restituzione alla Star Ball che tra l’altro non aveva fatto alcun conferimento alla Hellas». I giudici dando ragione a Setti obiettano però all’accusa che i versamenti in conto capitale «possono essere distribuiti nel corso della vita normale della società e le relative somme sono ripartite tra i soci, non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale da ciascuno possedute ma in misura corrispondente a quanto da ognuno versato, con delibera dell’assemblea ordinaria». Ragion per cui, conclude la Cassazione, viene «annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Riesame per nuovo esame». Inoltre «dovrà anche essere verificata la posizione del socio beneficiario (Star Ball) con riguardo al diritto alla distribuzione di detti conferimenti in caso di saturazione della riserva legale». Il caso dunque rimane aperto anche se la bilancia, a questo punto, pende a favore del patron dell’Hellas.