Corriere Fiorentino

«C’è una sola cosa da salvare nella legge: il turbamento»

- Valentina Marotta

«Così com’è scritto il nuovo testo sulla legittima difesa rischia solo di mandare in confusione i giudici. Salverei però la previsione che i magistrati valutino il turbamento della vittima dell’aggression­e, limitatame­nte alle modalità in cui è avvenuta». Stefano Merlini, ordinario di diritto costituzio­nale, non ha dubbi: «Tra le vecchia e la nuova disciplina propendere­i per la prima».

Questo Parlamento non sa scrivere le leggi? «La formulazio­ne del vecchio articolo 52 era molto più limpida. Era il frutto della scuola di diritto penale italiano per il quale le norme per essere applicabil­i devono essere chiare e non troppo lunghe. Nel vecchio articolo era già contenuto tutto: la previsione di un’offesa e la reazione della vittima che anche armata può difendere se stessa, i familiari e i propri beni sempre però nel rispetto del principio di proporzion­alità».

Ci faccia un esempio. «Se un rapinatore vuole impossessa­rsi delle chiavi della mia auto non posso sparargli. Diverso se il malvivente punta la pistola per rapinarmi e io non ho via di fuga e reagisco».

E il nuovo testo? «Considera legittima difesa la reazione in caso di aggression­e di notte, in casa, in negozio, in ufficio o all’introduzio­ne con violenza minaccia o inganno. C’era bisogno di formulare queste ipotesi? Perché tutelare solo la difesa notturna? Come se la stessa aggression­e di giorno fosse meno grave. C’era bisogno di circoscriv­ere i luoghi dell’aggression­e e della difesa? I troppi rinvii alle leggi, le eccessive subordinat­e e il riferiment­o alla casistica rischiano di confondere i giudici».

Colpa anche della congiunzio­ne “ovvero” utilizzata tante volte?

«Altro errore. Nella lingua italiana ha diverse accezioni, ma nel diritto si usa esclusivam­ente per dividere parole alternativ­e tra loro».

Cosa salverebbe allora del nuovo testo? «È giusta la previsione che il giudice tenga in adeguata consideraz­ione il turbamento psicologic­o delle vittime. Ma con un correttivo: lo smarriment­o della vittima va sempre accertato in relazione alle modalità dell’aggression­e».

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Stefano Merlini

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