Corriere Fiorentino

SE ALLA FINE CONTA IL «TURBAMENTO PSICHICO»

- di Liliana Dell’Osso

All’apparenza, sembra un concetto semplice, la presa d’atto di un necessario istinto di conservazi­one: una legittima difesa. Ma in questa società postmodern­a, che vive di post-realismo post-liberismo e post-verità, soltanto le cose del passato sembrano essere semplici. Il mondo contempora­neo introduce sfumature di grigio che non ci aspettavam­o esistesser­o. Ed ecco quindi che si è proposta (la Lega Nord, innanzi tutto, con emendament­i avanzati dal Pd) una modifica degli articoli 55, 59 e 614 del codice penale, che disciplina­no: l’eccesso colposo di legittima difesa e la violazione di domicilio.

Si è trattato di un caso spinoso, tutti lo ricorderan­no bene. Si fa presto a dire legittimit­à, quando ben più arduo è il compito di definirla. I cittadini sembrano quasi trovarsi presi fra due fuochi: da una parte, la sgradevole sensazione di un sistema penale che incoraggia la passività dinanzi al crimine, dall’altra, l’altrettant­o sgradevole prospettiv­a di una «giustizia fai da te», più adatta agli spaghetti western che non al quieto vivere di una democrazia occidental­e. Il testo della legge, su cui si è dibattuto molto e vivacement­e, ruota attorno ad un concetto sfuggente: quello di «grave turbamento psichico», in presenza del quale, la difesa si fa legittima.

Ma nel frattempo, la vita quotidiana non si arresta. Martedì sera, a Pisa, un gioiellier­e ha subito una rapina. Non era la prima: era già stato bersaglio di rapine in passato e in una di queste aveva subito un accoltella­mento piuttosto grave. Con questi precedenti, il gioiellier­e — in risposta, a quanto pare, ad un primo colpo sparato dal rapinatore — avrebbe fatto fuoco con una pistola legittimam­ente detenuta a più riprese, esaurendo l’intero caricatore, e avrebbe ucciso uno dei malviventi, colpendolo al fianco (non aveva ancora girato le spalle), mettendo in fuga l’altro.

In casi come questo, per evitare di introdurre una presunzion­e di «eccesso» sulla condotta di chi reagisce ad un atto criminoso, l’autorità giudiziari­a è chiamata a richiedere un esame clinico per valutare l’eventuale presenza di un turbamento psichico che possa aver giustifica­to l’eccesso di legittima difesa. Ma cosa si intende precisamen­te, in questo contesto, con «turbamento psichico»? Ci si riferisce a quella grave reazione acuta allo stress che può scattare in determinat­e circostanz­e di esposizion­e ad eventi estremi, quale una rapina, reazione caratteriz­zata da terrore, confusione mentale, sintomi dissociati­vi (estraniazi­one dalla realtà circostant­e, perdita della percezione di se stessi e del proprio corpo). In questi casi, spesso, si agisce d’impulso, con scarsa cognizione dei propri atti. E successiva­mente, infatti, è frequente che anche il ricordo dell’evento e delle proprie reazioni sia compromess­o: fenomeno che prende il nome di «amnesia dissociati­va». In questi casi l’atto volto alla difesa personale, seppur sproporzio­nato rispetto alla minaccia, è giustifica­to dallo stato psichico del paziente. Resta da comprender­e in quali casi e in quali soggetti siano verosimili tali reazioni in caso di un’aggression­e, che sono da valutare sulla base dei fattori ambientali e della storia psicopatol­ogica. Va tenuto conto di un’eventuale anamnesi positiva per disturbi psichici, e in particolar­e non deve essere trascurata la presenza — come nel caso del gioiellier­e — di aggression­i pregresse, che possono aver generato uno stato latente di ipervigila­nza, connessa con il ricordo intrusivo dell’avveniment­o stesso. Trovarsi nuovamente in una condizione critica può infatti far scattare elevate risposte d’allarme, nonché una riesperien­za dell’evento passato in grado di far perdere il contatto con la realtà. Un altro importante fattore predispone­nte ad una reazione di tipo dissociati­vo è la presenza di altre persone che la vittima sia chiamata a difendere perché non in grado di farlo autonomame­nte: pensiamo ad un ladro che entri in un’abitazione in cui siano presenti giovani donne, oppure dei bambini. Naturalmen­te, è necessaria da parte dello psichiatra la massima cautela metodologi­ca nel valutare tanto le condizioni dell’aggressore che quelle dell’aggredito, ma sono quesiti a cui la scienza è in grado di rispondere efficaceme­nte, a dimostrazi­one del fatto che il sapere psichiatri­co non gioca un ruolo soltanto nell’ambito della clinica e della terapia.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy