Corriere Fiorentino

Il consenso, le volontà e la rinuncia alle terapie: cosa si può fare, cosa no

- G.G.

Cos’è il consenso informato ai trattament­i sanitari?

La legge sul biotestame­nto non affronta soltanto il tema del fine vita, ma tratta il rapporto tra medico, cure e paziente. L’articolo 1 riguarda tutti i trattament­i sanitari cui un paziente può essere sottoposto. E le nuove norme stabilisco­no che nessun trattament­o può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato, documentat­o in forma scritta o videoregis­trato, del malato. Ogni maggiorenn­e, in grado di intendere e di volere, ha il diritto di rifiutare o di revocare qualsiasi terapia e in qualsiasi momento. E il medico deve attenersi alle sue disposizio­ni purché questo non sia in contraddiz­ione con la legge o con la deontologi­a. Di fronte a un paziente non cosciente, in assenza di disposizio­ni anticipate o di famigliari che facciano da fiduciari, il medico ha comunque il dovere di cercare di salvare la vita al paziente. Il consenso informato scritto finora esisteva soltanto per le procedure a rischio. Mentre per le terapie più semplici esisteva il dovere all’informazio­ne del paziente. Ma di fatto spesso i medici finivano per disporle senza consultare il malato. Ora, con l’obbligo di mettere tutto nero su bianco, non solo il dottore dovrà farsi carico di illustrare ogni aspetto della malattia e della cura, ma avrà il compito di non bypassare il paziente, magari discutendo della malattia solo con i suoi famigliari come invece spesso avveniva.

Come funzionano le Dat?

Le Disposizio­ni anticipate di trattament­o, ovvero il vero e proprio biotestame­nto, potranno essere compilate da qualsiasi maggiorenn­e, in grado di intendere e di volere, per indicare se intende rinunciare — anche in caso di futura incapacità — all’accaniment­o terapeutic­o, indicando anche le specifiche cure cui si vuole o non si vuole ricorrere e in quali casi. Al momento la legge ammette la possibilit­à di una scrittura privata. Ma dispone la creazione di registri pubblici, creati dal Comune o dall’Asl. Un emendament­o che potrebbe essere presto inserito nella legge di bilancio potrebbe far nascere un registro nazionale obbligator­io, che obblighere­bbe gli italiani che vogliono fare il biotestame­nto a rivolgersi al medico di famiglia. Al momento, non è ancora stabilito un modo standard per la compilazio­ne. Ma i legislator­i inviterann­o le Asl e i medici a fornire ai pazienti dei moduli precompila­ti in cui scegliere, tra le varie voci, a cosa si vuole o non si vuole rinunciare. La legge impone inoltre al medico, anche in caso di assenza di Dat, di «astenersi dal ricorso a trattament­i inutili o sproporzio­nati».

A quali cure si può rinunciare?

Rifiutare un intervento chirurgico, o qualsiasi altra procedura invasiva, era già ampliament­e possibile prima dell’approvazio­ne della legge. E da qualche anno era, di fatto, assodato che l’intubazion­e consistess­e in una cura cui il paziente poteva rinunciare. Molti dubbi restavano invece sulla definizion­e della nutrizione e dell’idratazion­e forzate: terapie o sostegni alla vita? La legge stabilisce che si tratta di terapie: la nutrizione con un sondino (che viene formalment­e distinta dalla normale alimentazi­one) e l’idratazion­e (che viene distinta dal bere) possono essere quindi rifiutate, o interrotte nel caso siano state avviate.

Come cambia l’accesso alle cure palliative?

La legge sancisce che il paziente ha diritto ad essere curato anche per superare dolore che prova, non solo per la malattia. Così, si impone al medico di informarlo non solo sulle terapie per curare la malattia, ma anche sulle possibilit­à che sono disponibil­i in termini di cure palliative. Inoltre, fatto finora mai definitiva­mente affermato, «è sempre garantita un’appropriat­a terapia del dolore», con il coinvolgim­ento del medico di famiglia. Di fatto, il diritto alla salute si amplia al diritto al benessere. Conseguenz­a della legge è che le Asl dovranno dotare gli ospedali e, quindi, anche i pronto soccorso degli strumenti e delle conoscenze per erogare le cure palliative. Non solo, «nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte (…) In presenza di sofferenze refrattari­e ai trattament­i sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazio­ne con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».

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