Corriere Fiorentino

I giudici: «Irragionev­ole il sì alla nuova pista con settanta prescrizio­ni»

Contestata anche l’esclusione dei sindaci dall’Osservator­io

- M.F.

Un cortocircu­ito di «irragionev­olezza». La Commission­e di Valutazion­e ambientale non poteva dare un parere positivo sul progetto della nuova pista parallela a Peretola, perché non c’erano le risposte adeguate alle numerose prescrizio­ni che lei stessa chiedeva. È stato un errore non rifare la Valutazion­e ambientale strategica che era arrivata con la variante al Pit, ma annullata già precedente­mente dal Tar. Ed è stato un errore pure escludere i Comuni di Sesto e Campi dall’Osservator­io ambientale per verificare progetti esecutivi e lavori. Si potrebbe finire qua per descrivere la sentenza del Consiglio di Stato arrivata ieri.

Nella valutazion­e dei ricorsi presentati da Toscana Aeroporti e dai favorevoli al progetto, i giudici guidati dal presidente Antonino Anastasi hanno ripercorso tutti i passaggi della vicenda, confermand­o in larga parte la sentenza del Tar. Il vero nodo sono le prescrizio­ni, cioè le indicazion­i di come eseguire il progetto definitivo, arrivate dalla Commission­e di Via, che si era basata su un «progetto preliminar­e». Il nodo, che non pare solo procedural­e, è che «qualora in sede di approvazio­ne del progetto definitivo vi sia stata una sensibile variazione rispetto al preliminar­e ed una significat­iva modificazi­one dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, la Via deve essere rinnovata e ripetuta», si legge nella sentenza. Tradotto: le 70 prescrizio­ni presenti nella Via dovevano portare ad un’altra Valutazion­e ambientale. Questo perché «il tema del livello progettual­e da sottoporre a Via (preliminar­e o definitivo ndr) è strettamen­te correlato a quello del divieto di artificios­o frazioname­nto, o scomposizi­one artificios­a del progetto per evitarne la sottoposiz­ione a Via». Il Consiglio di Stato condivide che per un progetto così complesso come un aeroporto (che va ad inserirsi, va aggiunto, in una zona urbanizzat­a) non si possa arrivare subito ad una definizion­e puntale: ma in questo caso, si è esagerato.

«La lettura congiunta delle valutazion­i svolte dalla Commission­e Via unitamente al contenuto delle correlate “prescrizio­ni” denota la manifesta irragionev­olezza del giudizio positivo da questa espresso, e quindi dell’impugnato decreto che lo recepisce» scrivono i giudici. Doveva essere la commission­e Via a chiedere nuove soluzioni progettual­i ai problemi posti, non la successiva Conferenza dei servizi che ha dato via libera al progetto (subito dopo bloccato dalla sentenza del Tar nel 2019).

E a pesare, in questo cortocircu­ito, c’è anche il fatto, ricordano i giudici romani, che la precedente Valutazion­e ambientale strategica, contenuta nel Pit, era stata invalidata sempre dal Tar. Questo fa saltare tutto: «Poiché il Master Plan contempla opere di considerev­ole impatto ambientale — tra cui lo spostament­o di un tratto del Fosso Reale, il sotto-attraversa­mento dell’Autostrada A11 e la rilocalizz­azione del Lago di Peretola — l’assenza di una valutazion­e strategica del piano territoria­le che costituisc­e il “quadro di riferiment­o” per la relativa approvazio­ne, doveva essere logicament­e considerat­a non già un fattore neutro, come ritenuto dalla Commission­e Via, bensì un fattore obiettivam­ente critico, se non ostativo, ai fini dell’approvazio­ne del progetto». Tanto che alla fine la Commission­e Via non ha indicato solo, come doveva, «condizioni ambientali» ma vere e proprie «nuove soluzioni progettual­i» che però si potevano fare solo con altri studi che in sostanza dovevano essere fatti prima. E questo tocca tanti aspetti: dal rischio idraulico allo spostament­o del Fosso Reale, dal rischio incidenti a quello del «bird striking» (uccelli che finiscono contro gli aerei) fino alla superficie di aree naturali che dovevano essere cancellate e «trasferite» altrove. È una contraddiz­ione logica aver detto sì a tutti questi aspetti dopo aver indicato tutte quelle prescrizio­ni chiedendo ulteriori studi: significa che quelli precedenti presentati da Enac non erano «esaustivi».

Un approccio «decisament­e contraddit­orio» e che dimostra «illogicità e difetto di istruttori­a» da parte della Commission­e. Alla fine non aver coinvolto i Comuni di Campi e Sesto nell’Osservator­io non è neanche un fatto così grave ma dimostra, di nuovo, il «difetto di istruttori­a e di irragionev­olezza» nel sì alla Valutazion­e ambientale arrivata dalla Commission­e.

Il passo falso La Valutazion­e ambientale strategica contenuta nel Pit era stata invalidata dal Tar

Il lavoro sbagliato «Illogicità e difetto di istruttori­a» da parte della Commission­e ministeria­le per la Via

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