I giudici: «Irragionevole il sì alla nuova pista con settanta prescrizioni»
Contestata anche l’esclusione dei sindaci dall’Osservatorio
Un cortocircuito di «irragionevolezza». La Commissione di Valutazione ambientale non poteva dare un parere positivo sul progetto della nuova pista parallela a Peretola, perché non c’erano le risposte adeguate alle numerose prescrizioni che lei stessa chiedeva. È stato un errore non rifare la Valutazione ambientale strategica che era arrivata con la variante al Pit, ma annullata già precedentemente dal Tar. Ed è stato un errore pure escludere i Comuni di Sesto e Campi dall’Osservatorio ambientale per verificare progetti esecutivi e lavori. Si potrebbe finire qua per descrivere la sentenza del Consiglio di Stato arrivata ieri.
Nella valutazione dei ricorsi presentati da Toscana Aeroporti e dai favorevoli al progetto, i giudici guidati dal presidente Antonino Anastasi hanno ripercorso tutti i passaggi della vicenda, confermando in larga parte la sentenza del Tar. Il vero nodo sono le prescrizioni, cioè le indicazioni di come eseguire il progetto definitivo, arrivate dalla Commissione di Via, che si era basata su un «progetto preliminare». Il nodo, che non pare solo procedurale, è che «qualora in sede di approvazione del progetto definitivo vi sia stata una sensibile variazione rispetto al preliminare ed una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, la Via deve essere rinnovata e ripetuta», si legge nella sentenza. Tradotto: le 70 prescrizioni presenti nella Via dovevano portare ad un’altra Valutazione ambientale. Questo perché «il tema del livello progettuale da sottoporre a Via (preliminare o definitivo ndr) è strettamente correlato a quello del divieto di artificioso frazionamento, o scomposizione artificiosa del progetto per evitarne la sottoposizione a Via». Il Consiglio di Stato condivide che per un progetto così complesso come un aeroporto (che va ad inserirsi, va aggiunto, in una zona urbanizzata) non si possa arrivare subito ad una definizione puntale: ma in questo caso, si è esagerato.
«La lettura congiunta delle valutazioni svolte dalla Commissione Via unitamente al contenuto delle correlate “prescrizioni” denota la manifesta irragionevolezza del giudizio positivo da questa espresso, e quindi dell’impugnato decreto che lo recepisce» scrivono i giudici. Doveva essere la commissione Via a chiedere nuove soluzioni progettuali ai problemi posti, non la successiva Conferenza dei servizi che ha dato via libera al progetto (subito dopo bloccato dalla sentenza del Tar nel 2019).
E a pesare, in questo cortocircuito, c’è anche il fatto, ricordano i giudici romani, che la precedente Valutazione ambientale strategica, contenuta nel Pit, era stata invalidata sempre dal Tar. Questo fa saltare tutto: «Poiché il Master Plan contempla opere di considerevole impatto ambientale — tra cui lo spostamento di un tratto del Fosso Reale, il sotto-attraversamento dell’Autostrada A11 e la rilocalizzazione del Lago di Peretola — l’assenza di una valutazione strategica del piano territoriale che costituisce il “quadro di riferimento” per la relativa approvazione, doveva essere logicamente considerata non già un fattore neutro, come ritenuto dalla Commissione Via, bensì un fattore obiettivamente critico, se non ostativo, ai fini dell’approvazione del progetto». Tanto che alla fine la Commissione Via non ha indicato solo, come doveva, «condizioni ambientali» ma vere e proprie «nuove soluzioni progettuali» che però si potevano fare solo con altri studi che in sostanza dovevano essere fatti prima. E questo tocca tanti aspetti: dal rischio idraulico allo spostamento del Fosso Reale, dal rischio incidenti a quello del «bird striking» (uccelli che finiscono contro gli aerei) fino alla superficie di aree naturali che dovevano essere cancellate e «trasferite» altrove. È una contraddizione logica aver detto sì a tutti questi aspetti dopo aver indicato tutte quelle prescrizioni chiedendo ulteriori studi: significa che quelli precedenti presentati da Enac non erano «esaustivi».
Un approccio «decisamente contradditorio» e che dimostra «illogicità e difetto di istruttoria» da parte della Commissione. Alla fine non aver coinvolto i Comuni di Campi e Sesto nell’Osservatorio non è neanche un fatto così grave ma dimostra, di nuovo, il «difetto di istruttoria e di irragionevolezza» nel sì alla Valutazione ambientale arrivata dalla Commissione.
Il passo falso La Valutazione ambientale strategica contenuta nel Pit era stata invalidata dal Tar
Il lavoro sbagliato «Illogicità e difetto di istruttoria» da parte della Commissione ministeriale per la Via