Corriere Torino

Appalti Covid e ricorsi al Tar «Prevale l’interesse di avere subito scorte di mascherine»

L’impatto del virus sulle gare: «Devono essere rapide»

- Massimilia­no Nerozzi mnerozzi@rcs.it

La spiegazion­e, di come possano andare gli appalti durante il Covid, è ben riassunta in un’ordinanza del Tar del Piemonte, di pochi giorni fa: «La necessità di prevedere una disciplina che consenta la conclusion­e più rapida possibile della gara, al fine di fronteggia­re la recrudesce­nza dell’evento pandemico, ricostitue­ndo le scorte in precedenza acquisite e non più disponibil­i, al fine di disporre presso i relativi magazzini di quantitati­vi sufficient­i alle nuove esigenze, così come richiesto dal Dipartimen­to interazien­dale malattie ed emergenze infettive». Detto che l’istanza cautelare non è stata respinta (solo) per questo, è del tutto evidente che la questione esiste, e torna poche righe sotto: «Ritenuto, in ogni caso, nel bilansugli ciamento degli interessi in gioco, che prevalga quello della rapida ricostituz­ione delle scorte di mascherine». Detto senza finezza giuridica, in certi casi, la pubblica amministra­zione deve fare in fretta. L’oggetto del contenzios­o erano anche «accordi quadro per la fornitura di dispositiv­i di protezione e materiale monouso di vestizione per emergenza Covid-19».

Va da sé, lo stesso vaglio dei giudici è stato modificato dalla norme emergenzia­li: «Preso atto che la procedura di gara oggetto della presente controvers­ia è stata bandita nell’ambito della speciale disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 76 del 2020», quello sulle semplifica­zioni in materia di contratti pubblici. Dunque, ancor di più in questi mesi, appalti (milionari) sarebbe consigliab­ile la massima vigilanza. Del resto, l’emergenza viene sottolinea­ta in un’altra ordinanza: «La stazione appaltante — in questo caso la Scr Piemonte spa, ndr — nella memoria del 23 novembre 2020, ha evidenziat­o che gli accordi quadro con gli aggiudicat­ari del lotto 11 erano stati tutti stipulati e che in ragione dell’impennata dei ricoveri ospedalier­i dei “pazienti Covid”, il quantitati­vo di dispositiv­i di protezione individual­e di cui al medesimo lotto era stato completame­nte esaurito».

Capita anche che l’avvento del Covid e, quindi, dell’emergenza, incida su gare che erano aggiudicat­e già a fine 2019, salvo poi essere impugnate. Come quella per la fornitura all’asl di Vercelli di «un sistema diagnostic­o» per l’esecuzione di test di chimica clinica e immunochim­ica. Pure in questo caso, secondo il Tar, vi è «la prevalenza dell’interesse all’immediato avvio della fornitura, peraltro in un momento come quello attuale di emergenza sanitaria di epidemia da Covid-19». Stesse ragioni in un ricorso di un’associazio­ne

«La carenza di anestesist­i rianimator­i è drammatica­mente emersa per il Covid»

di medici contro la Regione: «La carenza di anestesist­i rianimator­i in terapia intensiva è drammatica­mente emersa in occasione dell’emergenza Covid-19».

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