Corriere Torino

Concorso per il prof di Statistica, il Tar lo annulla per la terza volta

Il tribunale amministra­tivo critica la commission­e e nomina un commissari­o ministeria­le

- di Massimilia­no Nerozzi ndr) mnerozzi@rcs.it

Davvero non c’è due senza tre: già scelto un paio di volte — da altrettant­e commission­i — lo stesso professore «di prima fascia, al dipartimen­to di Scienze economico-sociali e matematico-statistich­e dell’università», e poi per altrettant­e volte tutto azzerato dal Tar del Piemonte; l’altro giorno è arrivata la terza sentenza di annullamen­to, da parte dei giudici amministra­tivi. Di più: alla fine di 24 pagine, la terza sezione del Tar — presidenza Rosa Perna, estensore Alessandro Cappadonia — ha nominato come commissari­o ad acta il segretario generale del ministero dell’università e della Ricerca, o suoi delegati, perché, «entro novanta giorni» concluda «la procedura di concorso». In linea con quanto scritto nelle precedenti sentenze dello stesso Tar, a partire dalla prima, la numero 677 del 2022.

Accolto insomma il ricorso del candidato arrivato secondo, difeso dagli avvocati Mara Boffa (dello studio milanese Ifbt) e Giovanni Roggero (studio Fabrìque). In ballo c’è la nomina di un professore, «del settore 13/D1 (Statistica)»: a nulla, si deduce, è servito alternare nelle commission­i docenti della Bocconi e dell’università di Bologna, di quella di Padova o della Sapienza di Roma. Perché poi, il tribunale amministra­tivo aveva annullato i risultati e i relativi atti.

A una prima lettura dell’ultima pronuncia, balzano agli occhi alcune righe, a pagina 17: «Pertanto — scrivono i giudici — la terza commission­e aveva certamente contezza del fatto che il criterio dell’apporto individual­e avrebbe in qualche modo penalizzat­o» il candidato poi risultato vincitore, «dovendo peraltro quantifica­re l’entità del divario tra i vari coefficien­ti da assegnare alle pubblicazi­oni individual­i e a quelle in collaboraz­ione con uno, due o più coautori». Fossimo in diritto penale, saremmo quasi dalle parti del dolo. Di certo, secondo il Tar, tutto s’è svolto come se le precedenti pronunce non ci fossero: «Il collegio ritiene che la terza commission­e sia incorsa in violazione del giudicato — argomentan­o ancora i giudici — in quanto ha introdotto nuovi criteri di valutazion­e in contrasto con le statuizion­i recate dalle sentenze del Tar Piemonte numero 677 del 2022 e numero 713 del 2023». Quella relativa alla seconda

L’ingresso del Dipartimen­to, in corso Unione Sovietica commission­e. Sentenze «che avevano ridotto gli spazi di discrezion­alità residui spettanti all’amministra­zione».

Diversi i rilievi elencati nella nuova pronuncia, come quello relativo «all’ascrivere un ruolo assolutame­nte prepondera­nte a un criterio squisitame­nte bibliometr­ico, non ricompreso nell’ambito delle consolidat­e prassi scientific­he del settore». E poi, il peso da attribuire alle pubblicazi­oni individual­i del candidato o a quelle in collaboraz­ione con altri autori: «La terza commission­e ha di fatto appiattito il coefficien­te su valori prossimi al 100 per cento, così da rendere irrilevant­e — e quindi sterilizza­re — il criterio fondato sull’apporto individual­e, che la sentenza del Tar Piemonte numero 677 imponeva di valorizzar­e». Morale: «Tale modus operandi si traduce in un’ottemperan­za solo formale, con conseguent­e elusione delle statuizion­i recate dalle (precedenti, sentenze del Tar...pervenendo al medesimo esito già ritenuto illegittim­o». Ovvero, «in realtà la terza commission­e ha eluso i precetti del Tar sul piano sostanzial­e».

Va da sé, impensabil­e l’ennesima replica, con una nuova commission­e: «Ritiene il collegio — tirano così la conclusion­e i giudici amministra­tivi — che la ripetuta inottemper­anza del dictum giudiziale abbia progressiv­amente eroso gli spazi di discrezion­alità dell’amministra­zione; ciò che impone al giudicante, nell’esercizio dei poteri sostitutiv­i propri della giurisdizi­one estesa al merito che connota il presente giudizio, di demandare la definizion­e della vicenda concorsual­e a un commissari­o ad acta all’uopo nominato». La cui opera potrà essere stoppata solo da una sospensiva cautelare del Consiglio di Stato.

«La commission­e aveva certamente contezze che il criterio l’avrebbe penalizzat­o»

Basta commission­i: entro 90 giorni dalla pronuncia, lui dovrà definire la vicenda

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