Concorso per il prof di Statistica, il Tar lo annulla per la terza volta
Il tribunale amministrativo critica la commissione e nomina un commissario ministeriale
Davvero non c’è due senza tre: già scelto un paio di volte — da altrettante commissioni — lo stesso professore «di prima fascia, al dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’università», e poi per altrettante volte tutto azzerato dal Tar del Piemonte; l’altro giorno è arrivata la terza sentenza di annullamento, da parte dei giudici amministrativi. Di più: alla fine di 24 pagine, la terza sezione del Tar — presidenza Rosa Perna, estensore Alessandro Cappadonia — ha nominato come commissario ad acta il segretario generale del ministero dell’università e della Ricerca, o suoi delegati, perché, «entro novanta giorni» concluda «la procedura di concorso». In linea con quanto scritto nelle precedenti sentenze dello stesso Tar, a partire dalla prima, la numero 677 del 2022.
Accolto insomma il ricorso del candidato arrivato secondo, difeso dagli avvocati Mara Boffa (dello studio milanese Ifbt) e Giovanni Roggero (studio Fabrìque). In ballo c’è la nomina di un professore, «del settore 13/D1 (Statistica)»: a nulla, si deduce, è servito alternare nelle commissioni docenti della Bocconi e dell’università di Bologna, di quella di Padova o della Sapienza di Roma. Perché poi, il tribunale amministrativo aveva annullato i risultati e i relativi atti.
A una prima lettura dell’ultima pronuncia, balzano agli occhi alcune righe, a pagina 17: «Pertanto — scrivono i giudici — la terza commissione aveva certamente contezza del fatto che il criterio dell’apporto individuale avrebbe in qualche modo penalizzato» il candidato poi risultato vincitore, «dovendo peraltro quantificare l’entità del divario tra i vari coefficienti da assegnare alle pubblicazioni individuali e a quelle in collaborazione con uno, due o più coautori». Fossimo in diritto penale, saremmo quasi dalle parti del dolo. Di certo, secondo il Tar, tutto s’è svolto come se le precedenti pronunce non ci fossero: «Il collegio ritiene che la terza commissione sia incorsa in violazione del giudicato — argomentano ancora i giudici — in quanto ha introdotto nuovi criteri di valutazione in contrasto con le statuizioni recate dalle sentenze del Tar Piemonte numero 677 del 2022 e numero 713 del 2023». Quella relativa alla seconda
L’ingresso del Dipartimento, in corso Unione Sovietica commissione. Sentenze «che avevano ridotto gli spazi di discrezionalità residui spettanti all’amministrazione».
Diversi i rilievi elencati nella nuova pronuncia, come quello relativo «all’ascrivere un ruolo assolutamente preponderante a un criterio squisitamente bibliometrico, non ricompreso nell’ambito delle consolidate prassi scientifiche del settore». E poi, il peso da attribuire alle pubblicazioni individuali del candidato o a quelle in collaborazione con altri autori: «La terza commissione ha di fatto appiattito il coefficiente su valori prossimi al 100 per cento, così da rendere irrilevante — e quindi sterilizzare — il criterio fondato sull’apporto individuale, che la sentenza del Tar Piemonte numero 677 imponeva di valorizzare». Morale: «Tale modus operandi si traduce in un’ottemperanza solo formale, con conseguente elusione delle statuizioni recate dalle (precedenti, sentenze del Tar...pervenendo al medesimo esito già ritenuto illegittimo». Ovvero, «in realtà la terza commissione ha eluso i precetti del Tar sul piano sostanziale».
Va da sé, impensabile l’ennesima replica, con una nuova commissione: «Ritiene il collegio — tirano così la conclusione i giudici amministrativi — che la ripetuta inottemperanza del dictum giudiziale abbia progressivamente eroso gli spazi di discrezionalità dell’amministrazione; ciò che impone al giudicante, nell’esercizio dei poteri sostitutivi propri della giurisdizione estesa al merito che connota il presente giudizio, di demandare la definizione della vicenda concorsuale a un commissario ad acta all’uopo nominato». La cui opera potrà essere stoppata solo da una sospensiva cautelare del Consiglio di Stato.
«La commissione aveva certamente contezze che il criterio l’avrebbe penalizzato»
Basta commissioni: entro 90 giorni dalla pronuncia, lui dovrà definire la vicenda