Società di capitali, la cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese
Il mero conferimento della procura alle liti al difensore non costituisce prova della prosecuzione dell'attività d'impresa
Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 10/5/2017, nello stabilire che può essere disposta, in via di principio, la cancellazione dell'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di capitali, qualora quest'ultima sia avvenuta in difetto delle condizioni previste dalla legge, rigettando il reclamo proposto, ha precisato che sotto tale profilo ciò che rileva è il compimento di atti, successivi alla cancellazione, riguardanti l'attuazione dell'oggetto sociale, ovvero pertinenti all'attività economica svolta dall'impresa collettiva. Resta invece irrilevante il mero conferimento della procura alle liti al difensore, in quanto ciò rappresenta un atto neutro, non costituendo una prova della prosecuzione dell'attività d'impresa. Com'è noto qualora alla cancellazione dal registro delle imprese, evento che determina l'estinzione della società, non abbia fatto seguito il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si determina un fenomeno successorio in virtù del quale: 1) le obbligazioni non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 2) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa; 3) restano escluse da questo fenomeno le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, in quanto il mancato espletamento di questa attività da parte del liquidatore fa presumere che la società via abbia rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (Cfr. Cass.
I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa