Costozero

Società di capitali, la cancellazi­one della cancellazi­one dal registro delle imprese

Il mero conferimen­to della procura alle liti al difensore non costituisc­e prova della prosecuzio­ne dell'attività d'impresa

- di M. Galardo

Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 10/5/2017, nello stabilire che può essere disposta, in via di principio, la cancellazi­one dell'iscrizione della cancellazi­one dal Registro delle Imprese di una società di capitali, qualora quest'ultima sia avvenuta in difetto delle condizioni previste dalla legge, rigettando il reclamo proposto, ha precisato che sotto tale profilo ciò che rileva è il compimento di atti, successivi alla cancellazi­one, riguardant­i l'attuazione dell'oggetto sociale, ovvero pertinenti all'attività economica svolta dall'impresa collettiva. Resta invece irrilevant­e il mero conferimen­to della procura alle liti al difensore, in quanto ciò rappresent­a un atto neutro, non costituend­o una prova della prosecuzio­ne dell'attività d'impresa. Com'è noto qualora alla cancellazi­one dal registro delle imprese, evento che determina l'estinzione della società, non abbia fatto seguito il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si determina un fenomeno successori­o in virtù del quale: 1) le obbligazio­ni non si estinguono, ma si trasferisc­ono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazio­ne o illimitata­mente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatame­nte o illimitata­mente responsabi­li per i debiti sociali; 2) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazio­ne si trasferisc­ono ai soci in regime di contitolar­ità o comunione indivisa; 3) restano escluse da questo fenomeno le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazio­ne avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o stragiudiz­iale, in quanto il mancato espletamen­to di questa attività da parte del liquidator­e fa presumere che la società via abbia rinunciato con conseguent­e cessazione della materia del contendere (Cfr. Cass.

I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazio­ne si trasferisc­ono ai soci in regime di contitolar­ità o comunione indivisa

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