Condono liti fiscali pendenti, nuova proposta di modifica legislativa
La riforma così come concepita non è sufficiente. Per rendere più appetibile e vantaggioso lo strumento, andrebbe cambiato ancora. Vediamo come
L' articolo 11 del D.L. del 24/04/2017 n. 50 (in G.U. S.O. n. 20/L del 24/04/2017), convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (in G.U. n. 144 del 23/06/2017S.O. n. 31), entrato in vigore venerdì 23 giugno 2017, prevede e disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte soltanto l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (c.d. condono fiscale delle liti fiscali pendenti). Con la legge di conversione, il legislatore ha previsto due modifiche, allargando il contenzioso contro gli enti locali e prevedendo la possibilità del condono per tutti i ricorsi notificati alla controparte entro lunedì 24 aprile 2017. L'occasione è buona per definire i processi tributari pendenti, tenendo conto che l'ultimo importante condono c'è stato quindici anni fa (art. 16 della Legge n. 289 del 27/12/2002), ripreso nel 2011 con il limite, però, di euro 20.000 (art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011). Questo condono è solo un assaggio di una riforma a più ampio respiro sulla giustizia tributaria, come da anni io stesso, in buona compagnia, sollecito. Finalmente, però, il legislatore ha messo nero su bianco nel Piano nazionale delle riforme (PNR), allegato al DEF appena approvato dal Parlamento, questa modifica. In sostanza, il PNR prevede un'ulteriore riforma del processo tributario (dopo il Decreto legislativo n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso buona parte del mio succitato disegno di legge); strumenti telematici; semplificazione degli adempimenti fiscali; operatività delle norme istitutive dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie; riforma generale degli organi della giustizia tributaria, con giudici professionali, competenti, a tempo pieno, presso Tribunali tributari non più dipendenti dal MEF e con la mediazione gestita finalmente da giudici terzi e non più da organi dell'agenzia delle entrate. L'attuale condono, anche se è un'occasione da valutare attentamente e da non perdere, presenta, però, delle gravi limitazioni che ne potrebbero compromettere la positiva riuscita. Per evitare ciò, bisognerebbe completare la modifica tenendo conto delle seguenti situazioni giuridiche, prendendo come punto di riferimento il precedente condono della citata Legge n. 289/2002, che ebbe notevole successo e fece incassare allo Stato grosse cifre. Innanzitutto, andrebbe consentito il condono anche per le controversie doganali e per quelle in cui è parte l'agente della riscossione, indipendentemente dalla cosiddetta rottamazione dei ruoli. Andrebbero poi ritenute definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 23 giugno 2017, entrata in vigore della succitata Legge n. 96/2017. Ancora, bisognerebbe tenere conto sempre dell'esito delle sentenze non passate in giudicato, perché non si può ignora-