Costozero

Condono liti fiscali pendenti, nuova proposta di modifica legislativ­a

La riforma così come concepita non è sufficient­e. Per rendere più appetibile e vantaggios­o lo strumento, andrebbe cambiato ancora. Vediamo come

- di M. Villani

L' articolo 11 del D.L. del 24/04/2017 n. 50 (in G.U. S.O. n. 20/L del 24/04/2017), convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (in G.U. n. 144 del 23/06/2017S.O. n. 31), entrato in vigore venerdì 23 giugno 2017, prevede e disciplina la definizion­e agevolata delle controvers­ie tributarie attribuite alla giurisdizi­one tributaria in cui è parte soltanto l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (c.d. condono fiscale delle liti fiscali pendenti). Con la legge di conversion­e, il legislator­e ha previsto due modifiche, allargando il contenzios­o contro gli enti locali e prevedendo la possibilit­à del condono per tutti i ricorsi notificati alla contropart­e entro lunedì 24 aprile 2017. L'occasione è buona per definire i processi tributari pendenti, tenendo conto che l'ultimo importante condono c'è stato quindici anni fa (art. 16 della Legge n. 289 del 27/12/2002), ripreso nel 2011 con il limite, però, di euro 20.000 (art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011). Questo condono è solo un assaggio di una riforma a più ampio respiro sulla giustizia tributaria, come da anni io stesso, in buona compagnia, sollecito. Finalmente, però, il legislator­e ha messo nero su bianco nel Piano nazionale delle riforme (PNR), allegato al DEF appena approvato dal Parlamento, questa modifica. In sostanza, il PNR prevede un'ulteriore riforma del processo tributario (dopo il Decreto legislativ­o n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso buona parte del mio succitato disegno di legge); strumenti telematici; semplifica­zione degli adempiment­i fiscali; operativit­à delle norme istitutive dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle Commission­i tributarie; riforma generale degli organi della giustizia tributaria, con giudici profession­ali, competenti, a tempo pieno, presso Tribunali tributari non più dipendenti dal MEF e con la mediazione gestita finalmente da giudici terzi e non più da organi dell'agenzia delle entrate. L'attuale condono, anche se è un'occasione da valutare attentamen­te e da non perdere, presenta, però, delle gravi limitazion­i che ne potrebbero compromett­ere la positiva riuscita. Per evitare ciò, bisognereb­be completare la modifica tenendo conto delle seguenti situazioni giuridiche, prendendo come punto di riferiment­o il precedente condono della citata Legge n. 289/2002, che ebbe notevole successo e fece incassare allo Stato grosse cifre. Innanzitut­to, andrebbe consentito il condono anche per le controvers­ie doganali e per quelle in cui è parte l'agente della riscossion­e, indipenden­temente dalla cosiddetta rottamazio­ne dei ruoli. Andrebbero poi ritenute definibili le controvers­ie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla contropart­e entro il 23 giugno 2017, entrata in vigore della succitata Legge n. 96/2017. Ancora, bisognereb­be tenere conto sempre dell'esito delle sentenze non passate in giudicato, perché non si può ignora-

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy