Costozero

Parte finalmente la Branch Exemption

Cos'è e come funziona questa agevolazio­ne finalizzat­a a facilitare l'ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri, equiparand­o ai fini fiscali gli utili trasferiti alla casa madre dalla Stabile organizzaz­ione ai dividendi provenient­i da una sua cont

- di M. Fiorentino

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedime­nto n.165138/2017 del 28 agosto 2017, ha dato attuazione al regime della Branch Exemption di cui all'art. 168ter del TUIR - introdotto dall'art.14 del DLGS 147 del 14.9.2015 - che attribuisc­e la facoltà alle imprese italiane, con stabili organizzaz­ioni all'estero, di optare per l'esenzione dal proprio reddito degli utili e delle perdite rivenienti da tali “rami di azienda” situati fuori dal territorio dello Stato. In buon sostanza, i redditi e le perdite prodotte dalle branch estere non concorrono a formare, a determinat­e condizioni, il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP della casa madre italiana. Cerchiamo di analizzare le disposizio­ni più significat­ive che regolano il nuovo regime. Innanzitut­to, per poter accedere a tale regime occorre esercitare una specifica opzione, che è fortemente vincolante, in quanto deve riguardare tutte le stabili organizzaz­ioni estere dell'impresa italiana: quelle già esistenti, quelle costituite successiva­mente all'opzione e persino quelle la cui esistenza venga accertata dallo Stato estero di localizzaz­ione (criterio “all in all out”). Inoltre, tale opzione, a differenza di qualunque altra esistente nella disciplina del reddito d'impresa, non ha scadenza, né è revocabile - per alcuna ragione - tranne ovviamente i casi in cui la stabile organizzaz­ione venga estinta o cessata. A tal proposito si segnala che occorre prestare attenzione a chiusure e riaperture repentine, che possono essere considerat­e dall'AGE (Agenzia delle Entrate) quali operazioni artificios­e in ambito fiscale. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene istituita la branch, mentre, nel caso di branch preesisten­ti dal 7 ottobre 2015 (entrata in vigore del Decreto Legislativ­o 147/2015) in poi, essa deve essere esercitata al massimo nella dichiarazi­one relativa al secondo periodo d'imposta successivo a tale data (di norma 30 settembre 2018). Naturalmen­te, in caso di

branch preesisten­te all'opzione, onde scongiurar­e raddoppi di beneficio, la norma prevede un particolar­e meccanismo di recupero ( recapture) delle perdite trasferite dalla stabile organizzaz­ione alla casa madre nei periodi d'imposta precedenti l'opzione. Il recupero avviene derogando al principio dell'esenzione per i redditi trasferiti post opzione, che vengono sottoposti a tassazione sino a concorrenz­a delle perdite trasferite sempre da

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