Parte finalmente la Branch Exemption
Cos'è e come funziona questa agevolazione finalizzata a facilitare l'ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri, equiparando ai fini fiscali gli utili trasferiti alla casa madre dalla Stabile organizzazione ai dividendi provenienti da una sua cont
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.165138/2017 del 28 agosto 2017, ha dato attuazione al regime della Branch Exemption di cui all'art. 168ter del TUIR - introdotto dall'art.14 del DLGS 147 del 14.9.2015 - che attribuisce la facoltà alle imprese italiane, con stabili organizzazioni all'estero, di optare per l'esenzione dal proprio reddito degli utili e delle perdite rivenienti da tali “rami di azienda” situati fuori dal territorio dello Stato. In buon sostanza, i redditi e le perdite prodotte dalle branch estere non concorrono a formare, a determinate condizioni, il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP della casa madre italiana. Cerchiamo di analizzare le disposizioni più significative che regolano il nuovo regime. Innanzitutto, per poter accedere a tale regime occorre esercitare una specifica opzione, che è fortemente vincolante, in quanto deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa italiana: quelle già esistenti, quelle costituite successivamente all'opzione e persino quelle la cui esistenza venga accertata dallo Stato estero di localizzazione (criterio “all in all out”). Inoltre, tale opzione, a differenza di qualunque altra esistente nella disciplina del reddito d'impresa, non ha scadenza, né è revocabile - per alcuna ragione - tranne ovviamente i casi in cui la stabile organizzazione venga estinta o cessata. A tal proposito si segnala che occorre prestare attenzione a chiusure e riaperture repentine, che possono essere considerate dall'AGE (Agenzia delle Entrate) quali operazioni artificiose in ambito fiscale. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene istituita la branch, mentre, nel caso di branch preesistenti dal 7 ottobre 2015 (entrata in vigore del Decreto Legislativo 147/2015) in poi, essa deve essere esercitata al massimo nella dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a tale data (di norma 30 settembre 2018). Naturalmente, in caso di
branch preesistente all'opzione, onde scongiurare raddoppi di beneficio, la norma prevede un particolare meccanismo di recupero ( recapture) delle perdite trasferite dalla stabile organizzazione alla casa madre nei periodi d'imposta precedenti l'opzione. Il recupero avviene derogando al principio dell'esenzione per i redditi trasferiti post opzione, che vengono sottoposti a tassazione sino a concorrenza delle perdite trasferite sempre da