Badge, quando il controllo è fuori legge
La Cassazione si pronuncia per l'illegittimità del licenziamento disciplinare derivante dagli esiti di un accertamento, senza il rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, mediante il tesserino personale
La vicenda in questione traeva origine da una decisione del Tribunale di Napoli che, sei anni fa circa, aveva accolto la domanda di un lavoratore che aveva subito un licenziamento disciplinare dal suo ex datore, una società per azioni di rilievo nazionale. Il giudice partenopeo aveva di conseguenza disposto la reintegra e condanna della società al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/1970. La società ricorreva alla Corte di Appello di Napoli che però confermava l'esito del primo grado del giudizio, confermando la tesi per cui in azienda l'uso del tesserino personale si era tramutato in un controllo illegittimo del lavoratore poi licenziato.La controversia approdava infine in Cassazione e veniva decisa dalla sezione lavoro con la sentenza 22 marzo-14 luglio 2017 n. 17531 il cui principio di seguito esaminato appare di evidente interesse sia per quanti conducono un'azienda, sia per i dipendenti quando viene introdotto il controllo delle presenze mediante il cosiddetto “badge (distintivo)” a radio frequenza. Nella formulazione originaria ante Jobs Act, l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori al comma 1 stabiliva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Al secondo comma era previsto per l'uso di apparecchiature di controllo “che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” l'accordo preventivo con le Rappresentanze Sindacali presenti in Azienda o, in caso di mancato accordo, l'autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro. Va premesso che il controllo degli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori non è finalizzato a controllare a distanza l'esecuzione della prestazione lavorativa, ma ha lo scopo di verificare la presenza o assenza sul luogo di lavoro. La rilevazione dei dati di entrata e uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro che sia utilizzabile anche in funzione di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza ovvero il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, che non sia concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall'ispettorato del lavoro, evidenza la Corte, “si risolve in un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione,