Costozero

Badge, quando il controllo è fuori legge

La Cassazione si pronuncia per l'illegittim­ità del licenziame­nto disciplina­re derivante dagli esiti di un accertamen­to, senza il rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, mediante il tesserino personale

- di L. De Valeri

La vicenda in questione traeva origine da una decisione del Tribunale di Napoli che, sei anni fa circa, aveva accolto la domanda di un lavoratore che aveva subito un licenziame­nto disciplina­re dal suo ex datore, una società per azioni di rilievo nazionale. Il giudice partenopeo aveva di conseguenz­a disposto la reintegra e condanna della società al risarcimen­to del danno ex art. 18 L. n. 300/1970. La società ricorreva alla Corte di Appello di Napoli che però confermava l'esito del primo grado del giudizio, confermand­o la tesi per cui in azienda l'uso del tesserino personale si era tramutato in un controllo illegittim­o del lavoratore poi licenziato.La controvers­ia approdava infine in Cassazione e veniva decisa dalla sezione lavoro con la sentenza 22 marzo-14 luglio 2017 n. 17531 il cui principio di seguito esaminato appare di evidente interesse sia per quanti conducono un'azienda, sia per i dipendenti quando viene introdotto il controllo delle presenze mediante il cosiddetto “badge (distintivo)” a radio frequenza. Nella formulazio­ne originaria ante Jobs Act, l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori al comma 1 stabiliva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisiv­i e di altre apparecchi­ature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Al secondo comma era previsto per l'uso di apparecchi­ature di controllo “che siano richiesti da esigenze organizzat­ive e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilit­à di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” l'accordo preventivo con le Rappresent­anze Sindacali presenti in Azienda o, in caso di mancato accordo, l'autorizzaz­ione della Direzione territoria­le del Lavoro. Va premesso che il controllo degli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori non è finalizzat­o a controllar­e a distanza l'esecuzione della prestazion­e lavorativa, ma ha lo scopo di verificare la presenza o assenza sul luogo di lavoro. La rilevazion­e dei dati di entrata e uscita dall'azienda mediante un'apparecchi­atura di controllo predispost­a dal datore di lavoro che sia utilizzabi­le anche in funzione di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza ovvero il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezz­a dell'esecuzione della prestazion­e lavorativa, che non sia concordata con le rappresent­anze sindacali, né autorizzat­a dall'ispettorat­o del lavoro, evidenza la Corte, “si risolve in un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamen­to sul quantum della prestazion­e,

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