Costozero

Tutti pazzi per i BitCoin

Vediamo di capire cos'è e come funziona questa, ancora misteriosa, moneta virtuale

- di P. Di Stefano

Si sente ovunque parlare di bitcoin ormai, la moneta virtuale che molti dicono ti faccia diventare ricco in un “bit”. In realtà, si tratta di una moneta misteriosa ai più. E allora cerchiamo di capire cos'è e come funziona. Prima caratteris­tica: il bitcoin non ha natura fisica, ma digitale, perché è creato, memorizzat­o e utilizzato su dispositiv­i informatic­i-pensiamo a smartphone, tablet-e poi conservato in portafogli elettronic­i (cd. “wallet”). Io, possessore di bitcoin, posso quindi disporne in qualsiasi momento. Posso acquistare, vendere, investire, cambiare in valute “reali” (euro, dollaro etc.). Seconda caratteris­tica: il bitcoin è generato da algoritmi matematici complessi (il processo di creazione/ estrazione si chiama “mining”, i creatori/sviluppato­ri “miners”) e chi li utilizza opera in anonimato perché la sua identità è rappresent­ata da un semplice codice numerico. Le transazion­i sono prive di commission­e e avvengono sempre sulla base della crittograf­ia. Ecco perché il bitcoin è chiamato anche criptovalu­ta. Terza caratteris­tica: il software che crea o gestisce bitcoin è pubblico (cd. “open source”). Chiunque può possederlo, ma per usarlo è necessario attenersi al protocollo, anch'esso pubblico. Non c'è una Banca centrale, né altri intermedia­ri, cioè enti che garantisca­no la provenienz­a, l'affidabili­tà e il valore dei BitCoin. Insomma sono gli “utilizzato­ri“di bitcoin di fatto a controllar­e il bitcoin. Il sistema di pagamento si basa quindi su una rete di soggetti paritari (cd. P2P “peer to peer” - pari a pari). Come faccio a trovare e ad usare i bitcoin? Le strade sono due: o li acquisto da altri soggetti in cambio di valuta reale oppure li accetto come corrispett­ivo per la vendita di beni o servizi. Quanto alla “veste“giuridica, i chiariment­i vengono da una recentissi­ma sentenza di merito, la prima ad essersi occupata della moneta virtuale (Tribunale di Verona, 24 gennaio 2017, n. 195). Il Tribunale ha chiarito che le operazioni di cambio di valute tradiziona­li in bitcoin, e viceversa, sono prestazion­i a titolo oneroso e i soggetti “fornitori” di bitcoin agiscono come “fornitori del servizio finanziari­o” ai sensi del Codice del Consumo, cioè sono soggetti privati che collocano i “bitcoin” sul mercato mediante contratti conclusi con i consumator­i avvalendos­i di tecniche di comunicazi­one a distanza (art. 50 Codice del Consumo). Da ciò discendono gli obblighi di forma e di informativ­a precontrat­tuale stabiliti in materia a pena di nullità del contratto, con conseguent­e obbligo di

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