Voucher per l’internazionalizzazione, cosa cambia
Tra le novità di questa edizione l'ampliamento della platea dei beneficiari: l'agevolazione sarà appannaggio, infatti, anche delle PMI costituite sotto forme di società di persone
Ventisei milioni di euro al sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI. Tanto vale il rifinanziamento del “Piano di Promozione straordinaria per il Made in Italy” da parte del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il collaudato modello di incentivo-il voucher-per l'utilizzo dei c.d. temporary
export manager (TEM), avvenuto ad opera del DM 17 luglio 2017 e ora oggetto di un intervento esplicativo con un decreto del Direttore Generale per le politiche internazionalizzazione e la promozione degli scambi dello scorso 18 settembre 2017. Diverse, comunque, le novità rispetto alla precedente versione dell'agevolazione. Tanto per cominciare, in questa edizione il voucher sarà ad appannaggio anche delle PMI costituite sotto forme di società di persone. Di fatto, quindi, beneficiarie finali del provvedimento sono micro, piccole e medie imprese (PMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro nell'ultimo esercizio contabile chiuso. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012. Inoltre, fermo restando il taglio di euro 10.000 per ogni voucher assegnato alle PMI, ridotto ad euro 8.000 per le PMI già beneficiarie sul precedente bando, la nuova versione dell'incentivo prevede la concessione di un voucher di importo pari a euro 15.000, innalzabile fino a 30.000 al raggiungimento di specifici obiettivi sui volumi di export, destinato a supportare le PMI che si avvalgono per almeno un anno della consulenza del TEM. Si tratta di una figura specializzata capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri. In particolare il cosiddetto voucher “advanced stage” è riconosciuto a fronte del raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all'estero: a) incremento del volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 2017, pari almeno al 15%; b) incidenza percentuale del volume d'affari derivante da operazioni verso Paesi esteri sul totale del volume d'affari, nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, almeno pari al 6%.A tal scopo, la rinnovata normativa fissata dal DM del 17 luglio 2017, ha disposto la