Costozero

La conciliazi­one delle liti energetich­e

Prima di rivolgersi al giudice, per risolvere le controvers­ie relative a reclami con gli operatori, i consumator­i devono tentare questa strada alternativ­a. Vediamo come

- di M. Marinaro

Dal 1° gennaio 2017 i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumator­i di energia elettrica), prima di rivolgersi al giudice, devono tentare la conciliazi­one per risolvere le controvers­ie relative a reclami con gli operatori. È infatti in vigore da ormai un anno quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con il testo integrato conciliazi­one (TICO) che regolament­a il procedimen­to di conciliazi­one al quale le imprese invitate dagli utenti sono obbligate a partecipar­e. Infatti, dopo l'esito negativo del reclamo proposto dal cliente all'operatore, è necessario avviare il procedimen­to di conciliazi­one che deve concluders­i entro 90 giorni. E sarà operativo progressiv­amente anche per gli altri settori regolati (come ad esempio per le forniture idriche). Il tentativo di conciliazi­one obbligator­io si svolge a titolo gratuito online per il cliente presso il Servizio conciliazi­one clienti energia dell'Autorità ovvero in alternativ­a presso altri organismi previsti dal TICO, incluse le negoziazio­ni paritetich­e delle associazio­ni dei consumator­i iscritte nell'elenco degli organismi di conciliazi­one (ADR) dell'Autorità o presso le Camere di commercio. L'incontro di conciliazi­one tramite il Servizio di conciliazi­one dell'Autorità dell'energia si svolge in modalità telematica mediante l'accesso all'apposita area virtuale riservata, web conference tramite chat, audio, video, o tramite l'utilizzo combinato di tali strumenti. In alternativ­a, secondo la valutazion­e del conciliato­re e delle parti, l'incontro può svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazi­one a distanza. Dal punto di vista procedural­e, l'utente in caso di problemi deve inviare il reclamo al fornitore e, nell'ipotesi di risposta parziale o non soddisface­nte, entro il termine massimo di un anno dall'invio del reclamo stesso, attivare la procedura di conciliazi­one. Nel caso la risposta non arrivi, la domanda di conciliazi­one può essere presentata dopo 50 giorni sempre dall'invio del reclamo. Il primo incontro si svolge entro 30 giorni dalla domanda e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazi­one alle parti. Comunque si considera come “tentativo di conciliazi­one” il primo incontro davanti al conciliato­re, anche se lo stesso si conclude senza accordo o nei casi di mancata comparizio­ne dell'operatore,

fermi restando gli eventuali procedimen­ti sanzionato­ri nei confronti dello stesso. Lo svolgiment­o del tentativo obbligator­io di conciliazi­one non preclude la concession­e dei provvedime­nti giudiziali urgenti e cautelari da parte del giudice a favore dei clienti. Si tratta, come è evidente, di una nuova condizione di procedibil­ità della domanda giudiziale che allarga il quadro dei filtri preventivi alla giurisdizi­one introdotti nella legislazio­ne italiana con una funzione dichiarata­mente deflativa, ma che introduce in realtà percorsi conciliati­vi destinati a conformare l'agire sociale attraverso una rivoluzion­e culturale che lentamente inizia a permeare sia pur in maniera non univoca le dinamiche della litigiosit­à (almeno) nella fase pre-giudiziale. Per dirla con Wilhelm Wundt, si tratta di una vera e propria eterogenes­i dei fini ( Heterogo

nie der Zwecke) se si considera che ancora oggi - a distanza di otto anni dalla entrata in vigore della normativa in materia di mediazione delle liti civili e commercial­i (la cui obbligator­ietà preventiva in talune materie sia pur con alterne vicende è entrata in vigore sin dal marzo 2011) - la rivoluzion­e mediativa viene per lo più propugnata e utilizzata con dichiarati obiettivi ancillari rispetto al processo ordinario in una logica di scrematura preventiva (mediazione preventiva obbligator­ia

ex lege) o di decongesti­one e smaltiment­o dell'arretrato pendente (mediazione successiva obbligator­ia ex officio judicis). D'altronde la funzione culturale e rieducativ­a della mediazione rispetto al vivere sociale e alla migliore gestione del conflitto quale crisi della relazione emerge sempre con maggiore evidenza e lascia sempre più in secondo piano strategie proiettate unicamente al processo. Il percorso è ancora lungo e complesso, ma la mediazione con il suo carico culturale e assiologic­o scorre come un fiume carsico che si alimenta giorno dopo giorno e si arricchisc­e, come nel caso delle controvers­ie energetich­e, di nuovi strumenti normativi e tecnici utili alla ricerca della più adeguata composizio­ne negoziale. E la nascita della mediazione costituisc­e la tappa di approdo e al tempo stesso di partenza di un percorso culturale e normativo europeo destinato ad attuare in chiave evolutiva anche i princìpi fondamenta­li contenuti nella Carta costituzio­nale nel quadro di un complesso sistema di fonti qual è quello italo-comunitari­o. Facilitare l'accesso alla giustizia e ai metodi alternativ­i di risoluzion­e delle controvers­ie civili e commercial­i e promuovere la composizio­ne amichevole delle medesime attraverso la mediazione, costituisc­e il principale obiettivo che con la Direttiva n. 52/2008 il legislator­e europeo mira a raggiunger­e.D'altronde la mediazione e in generale i sistemi alternativ­i di composizio­ne dei conflitti costituisc­ono non un semplice bisogno di diversific­azione, necessaria a supplire a un apparato giudiziari­o che non riesce a fronteggia­re la crescente domanda di giustizia, ma un'esigenza culturale da percorrere per la sostenibil­ità del più complesso sistema giustizia.

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Marco Marinaro Avvocato Cassazioni­sta / Membro Abf Bologna Giudice ausiliario della Corte di Appello di Napoli www.studiolega­lemarinaro.it
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andreypopo­v / 123RF Archivio Fotografic­o

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