Costozero

Nuova legge anticorruz­ione: troppe domande al momento senza risposta

Molti i dubbi che l'Anac in primis dovrà chiarire rispetto all'amministra­zione esterna dell'impresa in caso di interditti­va antimafia

- di L. M. D' Angiolella

La nuova legge anticorruz­ione ha suscitato molti commenti, polemiche e diverse prese di posizione tra gli operatori, per i riflessi sia di tipo prettament­e penalistic­o, sia amministra­tivo. La legge qui in commento rinnova e amplia alcuni istituti, in particolar­e le forme di gestione da parte dello Stato e dell'Ordinament­o Giudiziari­o sulle imprese, introducen­do anche forme di controllo successive alla misura interditti­va per chi è in“odore di mafia”. L'art. 34 del Codice Antimafia prevede la competenza del Tribunale delle misure di prevenzion­e di disporre l'applicazio­ne di un'amministra­zione giudiziari­a per continuare l'attività e, quindi, evitare il tracollo dell'impresa.Il legislator­e del 2017 ha inserito un nuovo articolo (34-bis), strettamen­te collegato al precedente, il quale disciplina il“controllo giudiziari­o” in diverse forme. In particolar­e, il Comma VI dell'art. 34 bis cit., per le imprese che abbiano impugnato il provvedime­nto del Prefetto davanti al TAR (lo si presume, la norma non specifica), dispone che possano richiedere al Tribunale di Prevenzion­e l'applicazio­ne delle misure di cui al II comma b dello stesso art. 34, e cioè la nomina «di un giudice delegato o di un amministra­tore giudiziari­o che riferisce, almeno bimestralm­ente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero». Il Tribunale di prevenzion­e, all'esito di una prima fase di controllo, può revocarlo e disporre altre misure di prevenzion­e. Il VII comma dello stesso art. 34 bis espressame­nte dispone: «Il provvedime­nto che dispone l'amministra­zione giudiziari­a di cui all'art. 34 o il controllo giudiziari­o ai sensi del VI comma, sospende gli effetti di cui all'art. 94» norma del Codice Antimafia che dispone, come è noto, l'interditti­va. La prima ovvia lettura che si dà a queste disposizio­ni è che, una volta colpiti dalla interditti­va, si ricorre subito al Tar per concretizz­are il presuppost­o giuridico per chiedere al Tribunale penale il controllo e/o l'amministra­zione giudiziari­a che sospende gli effetti della interdizio- ne ex art. 94 del Codice Antimafia e ciò per impedire, intanto, che le committenz­e revochino i contratti o i contributi erogati. Ma manca la dovuta chiarezza. Solo per porci delle domande e per dare sicure soluzioni: quali sono i rapporti tra Giustizia amministra­tiva e quella del Tribunale penale? La sospension­e degli effetti della interditti­va, come dice il VII comma dell'art. 34 bis cit., è piena? Si potrà partecipar­e a gare con il“controllo giudiziari­o”? Le ragioni della interditti­va, definita come“tutela avanzata” del sistema che può anche non conseguire ad indagini penali, ma al solo rischio dell'infiltrazi­one criminale nell'impresa, come verrà valutata dal Tribunale penale che dispone per legge misure di prevenzion­e solo per indagati? Qual è la legittimaz­ione dell'imprendito­re sotto controllo giudiziari­o? E in che forma si estrinseca questo controllo anche sotto il profilo delle regole societarie? Insomma, attendiamo che gli organismi preposti, in primis l'Anac, diano le prime risposte.

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