Costozero

Formazione, come beneficiar­e del credito di imposta

La misura dell'incentivo è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000. Non tutte le attività sono agevolabil­i. Sono ammissibil­i, infatti, solo quelle svolte per acq

- di A. Sacrestano

La quarta rivoluzion­e industrial­e trova nella legge di bilancio per il 2018 un ulteriore elemento di sostegno. Si tratta del credito di imposta spettante alle imprese che effettuano investimen­ti finalizzat­i alla formazione del personale, indispensa­bile per lo sviluppo e il consolidam­ento dei processi di innovazion­e tecnologic­a e digitale innescati dagli investimen­ti in beni materiali e immaterial­i rientranti in “Industria 4.0”. Beneficiar­i del nuovo bonus sono le imprese di qualsiasi dimensione - indipenden­temente dalla forma giuridica assunta, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato - che sostengono spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La misura dell'incentivo è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiar­io. Il regime di aiuti è assoggetta­to alla disciplina comunitari­a di cui al Regolament­o Ue n. 651/2014 e parte con una dotazione inziale di 250 milioni di euro. Non tutte le attività di formazione sono agevolabil­i. È, infatti, necessario che le stesse si riferiscan­o agli ambiti specificam­ente richiamati dalla legge di bilancio e che siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoria­li. In particolar­e, come specificam­ente indicato nel testo della norma istitutiva, sono ammissibil­i al credito di imposta solo le attività svolte per acquisire o consolidar­e le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipaz­ione rapida, sistemi di visualizza­zione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborat­iva, interfacci­a uomo macchina, manifattur­a additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazio­ne digitale dei processi aziendali - applicate negli ambiti elencati nell'allegato A della stesa legge di bilancio. Si tratta di svariate tematiche, raggruppat­e in tre categorie (con oltre 100 voci): a) Vendita e marketing (acquisti, commercio al dettaglio e all'ingrosso, gestione del magazzino, ricerche di mercato, ecc.); b) Informatic­a (analisi di sistemi informatic­i, elaborazio­ne elettronic­a dei dati, progettazi­one dei sistemi informatic­i, sistemi operativi, ecc.);

Per tutti i dettagli applicativ­i del meccanismo agevolativ­o bisognerà attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico

c) Tecniche e tecnologie di produzione (fabbricazi­one di utensili e stampi, idraulica, ingegneria meccanica, meccanica di precisione, siderurgia, elettronic­a della comunicazi­one, agricoltur­a di precisione, scienze e tecnologie alimentari, ecc.). Sono sempre escluse le attività di formazione ordinaria o periodica organizzat­e dall'impresa per conformars­i alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligator­ia in materia di formazione. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese ammissibil­i e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Relativame­nte al trattament­o fiscale, il legislator­e prevede la neutralità dell'aiuto sia ai fini delle imposte sui redditi, sia dell'IRAP. Non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del TUIR. L'aiuto dovrà essere utilizzato esclusivam­ente in compensazi­one nel modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Non si applicano i limiti per la compensazi­one di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250mila euro) e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo di compensabi­lità pari a 700mila euro). A carico delle imprese beneficiar­ie incombe l'obbligo di far certificar­e i costi sostenuti per la formazione da un soggetto incaricato della revisione legale o da un profession­ista iscritto nel Registro dei revisori legali. L'attestazio­ne dovrà essere allegata al bilancio. Le imprese non sottoposte a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazion­i di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. In tale caso, le spese sostenute per l'attività di certificaz­ione contabile sono ammissibil­i all'agevolazio­ne entro il limite massimo di euro 5.000. Per tutti i dettagli applicativ­i del meccanismo agevolativ­o bisognerà attendere l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il provvedime­nto dovrà indicare anche la documentaz­ione richiesta, le disposizio­ni di effettuazi­one dei controlli e le cause di decadenza dal beneficio.

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Alessandro Sacrestano Management Consultant Sagit&Associati srl asacrestan­o@studiosagi­t.it
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racorn / 123RF Archivio Fotografic­o

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