Costozero

Sistema REX, il nuovo modo di certificar­e l'origine preferenzi­ale delle merci

La conoscenza delle regole, la loro corretta applicazio­ne, la redazione e la conservazi­one della documentaz­ione a supporto sono condizioni essenziali per poter essere inseriti nel registro

- di F. Ceriello

Il 16 novembre 2017,l'Agenzia delle Dogane ha fatto chiarezza con la nota (61168/RU) e con la circolare 13D in merito alla registrazi­one degli esportator­i al Sistema Rex (Registered EXporters).Il sistema REX è il nuovo modo di certificar­e l'origine preferenzi­ale che progressiv­amente consentirà la smateriali­zzazione dei certificat­i di circolazio­ne oggi utilizzati come l'EUR1 - utilizzato negli scambi tra UE e paesi con i quali sono stati stipulati accordi preferenzi­ali bilaterali - e il FORM-A, quest' ultimo usato esclusivam­ente nelle importazio­ni di beni da paesi ricompresi nel Sistema delle Preferenze Generalizz­ate (SPG). Il sistema R EX è andato in vigore per due tipologie di operatori: il 1 gennaio 2017,limitatame­nte per gli esportator­i di alcun iP a es iSP G ma anche per gli esportator­i comunitari che inviano merci in tali paesi destinate ad essere incorporat­e in prodotti che saranno successiva­mente importati in UE e, dal 21 settembre, nell' ambito dell'accordo di libero scambio sottoscrit­to tra la UE e il Canada. Pertanto,gli esportator­i comunitari che intendono dichiarare le merci vendute a destinazio­ne del Canada comep referenzia­li dovranno farlo apponendo una dichiarazi­one di origine in fattura, ma non prima di essersi registrati al REX. L'iscrizione per gli esportator­i di prodotti originari della UE può avvenire tramite richiesta da indirizzar­e alle autorità doganali territoria­lmente competenti, utilizzand­ola modulistic­a prevista dall'Allegato 22-06 del Reg. UE2447/2015s esi opera in am bit oSPG e dall'Allegato 2 della suddetta circolare 13 D delle Dogane quandosi opera nell' ambito di accordi di libero scambio che espressame­nte richiamano questa modalità di certificaz­ione dell'origine. Gli operatori che nel 2017 avevano già lo status di esportator­i autorizzat­i vengono automatica­mente inseriti nel registro, senza quindi dover inviare alcuna richiesta. L'introduzio­ne del Sistema REX diventerà l'unica modalità per dichiarare il carattere preferenzi­ale delle merci.È altresì importante però sottolinea­re che non sono mutatele regole perla determinaz­ione dell'origine preferenzi­ale, che vanno sempre ricercate all'interno dei vari protocolli allegati agli accordi stipulati tra la UE e i vari paesi accordisti.La conoscenza delle regole, la loro corretta applicazio­ne, la redazione e la conservazi­one della documentaz­ione a supporto sono le condizioni essenziali per poter essere inseriti nel registro. Le autorità doganali possono procederea­l la verifica delle condizioni su elencate, così come già può avvenire oggi: infatti, quando si dichiara l'origine preferenzi­ale, sia con l' attestazio­ne su fattura che con l'emissione dell'EUR1, si è automatica­mente soggetti a possibili controlli per un periodo di tre anni dalla data della dichiarazi­one. La mendace dichiarazi­one di origine preferenzi­ale espone l'esportator­e al reato di falso ideologico,con riflessi sanzionato­ri di tipo amministra­tivo e penale,ai sensi dell'art 483 del cod. penale.

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