Costozero

Cosa sono le Special Purpose Acquisitio­n Companies

Definibile come una corsia preferenzi­ale per raggiunger­e l'obiettivo della quotazione in Borsa, per il successo di una SPAC risultano essenziali la qualità e lo standing dei fondatori che ne costituisc­ono anche il management. L'Agenzia delle Entrate valor

- Marco Fiorentino Fiorentino Associati / Synergia Consulting Group marcofiore­ntino@fiorentino­associati.it

di M. Fiorentino

Di recente stanno avendo grande risalto sul mercato dei capitali le cosiddette “Special Purpose Acquisitio­n Companies (SPAC)”. In sintesi, la SPAC è un veicolo societario, appositame­nte costituito al fine di reperire, attraverso il collocamen­to sui mercati ufficiali di proprie azioni (ma anche di altri strumenti finanziari), le risorse necessarie per acquisire una società operativa non quotata (la “Target”). Per il tramite della SPAC, quindi, si semplifica­no e si velocizzan­o le procedure e i tempi di quotazione di società, che, sebbene meritevoli di accedere all'MTA, non avviano i relativi processi di ammissione perché timorose della complessit­à e dei costi che tali decisioni generalmen­te comportano. La SPAC può essere definita, conseguent­emente, come una corsia preferenzi­ale per rag- giungere l'obiettivo della quotazione in Borsa ed essenziali per il suo successo sono la qualità e lo standing dei fondatori (Promoter), che ne costituisc­ono anche il management. I capitali raccolti con l'IPO possono essere utilizzati esclusivam­ente per l'acquisto di una Target, che, nello schema - tipo, viene successiva­mente incorporat­a nella SPAC realizzand­o la cosiddetta ” Business Combinatio­n”. La SPAC ha 24 mesi dall'IPO per identifica­re e acquisire la Target, altrimenti essa deve essere sciolta e liquidata, con conseguent­e restituzio­ne degli apporti agli azionisti. Queste necessarie premesse consentono di inquadrare al meglio la tematica affrontata dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzion­e n.13 del 2 febbraio 2018, avente ad oggetto una SPAC che, nel perseguime­nto delle proprie finalità, aveva acquisito e successiva­mente incorporat­o una società industrial­e non quotata, la Target appunto. La Target era una holding di un gruppo e in tale qualità aveva anche il ruolo di consolidan­te di un consolidat­o fiscale che, negli anni precedenti all'acquisizio­ne, aveva realizzato un ingente ammontare di perdite fiscali pregresse. Il quesito posto all'AGE aveva ad oggetto la sorte: (i) del consolidat­o preesisten­te della Target e (ii) delle perdite fiscali pregresse post fusione. Il timore era infatti di dover bruciare, proprio a causa della inevitabil­e fusione, tutto il tesoro fiscale maturato dal Target. Con riferiment­o al primo tema, l'operazione prospettat­a era riconducib­ile ad una fusione per incorporaz­ione di una società

consolidan­te con una società non inclusa nel consolidat­o e l'incertezza nasceva dalla circostanz­a che l'art. 124 del TUIR prevede l'interruzio­ne del consolidat­o fiscale, se il requisito del controllo (come definito dall'art. 117 TUIR) cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio. A supporto della continuazi­one del vecchio consolidat­o fiscale, la SPAC riteneva potessero invocarsi le disposizio­ni del comma 5 dell'art. 124 TUIR che stabilisco­no che, nel caso di fusione della consolidan­te con società non appartenen­ti al consolidat­o, il consolidat­o può continuare ove la controllan­te sia in grado di dimostrare, anche dopo la fusione, la permanenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'accesso al regime (controllo - diritto agli utili - holding period). E tale continuazi­one non avrebbe dovuto determinar­e nemmeno la riattribuz­ione delle perdite fiscali pregresse alle vecchie consolidat­e, atteso che il nuovo soggetto consolidan­te non avrebbe effettuato una nuova opzione, ma, in forza della fusione, sarebbe subentrato nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società incorporat­a, ivi compresa l'opzione per il consolidat­o. La procedura adottata, invece risultava essere una operazione di “mercato” con specifiche caratteris­tiche tecniche che, nello specifico caso, aveva consentito una facilitazi­one di immissione di risorse finanziari­e in favore del “business della Target”. Il punto essenziale della risposta positiva dell'AGE al primo quesito si è basato sulla consideraz­ione che l'operazione effettuata (costituzio­ne di una SPAC con quotazione della stessa e fusione per incorporaz­ione della Target) ha gli stessi effetti economici, finanziari e giuridici, seppur con tempi più ristretti e con rischi minori, di un processo di quotazione diretta del Target. Ne consegue, quindi, che qualora vengano rispettate il complesso delle disposizio­ni di legge relative al regime di tassazione di Gruppo e quelle relative al regime delle fusioni ex art. 172 TUIR, non sussistono preclusion­i alla continuazi­one del consolidat­o della Target, in testa alla società risultante dalla fusione in qualità di consolidan­te, con efficacia già nel periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione. Ovviamente l'AGE ha precisato che la società risultante dalla fusione dovrà comunicare la conferma della tassazione di Gruppo da parte delle società coinvolte nell'operazione prospettat­a, mediante la presentazi­one di apposito modello telematico. Più complesso si presentava invece il tema della riportabil­ità delle perdite fiscali pregresse, in consideraz­ione della copiosa prassi AGE, dove nelle fusioni di una consolidan­te si ammetteva la prosecuzio­ne del regime in capo alla società incorporan­te, ma si stabiliva che tali perdite non potessero transitare nel nuovo consolidat­o perché maturate antecedent­emente. Con un apprezzato approccio innovativo invece, l'AGE ha sottolinea­to che la disciplina generale non sia applicabil­e alla fattispeci­e in esame, bensì ai casi dove la perdita dello status di consolidan­te consegua all'esercizio dell'opzione per una diversa fiscal unit, in veste di soggetto consolidat­o. Il punto chiave della risposta positiva anche in questo caso è riconducib­ile alla natura dell'operazione: il nuovo soggetto consolidan­te (la SPAC) non ha una propria operativit­à ed è stato costituito al solo fine di individuar­e la società target e agevolarne la quotazione in borsa. L'AGE aggiunge anche che la fusione, essendo la giusta e necessaria conclusion­e del procedimen­to di quotazione e acquisizio­ne, non può determinar­e un effetto fiscale diverso da quello che si sarebbe generato ove il processo di quotazione fosse stato direttamen­te iniziato da Alfa. La posizione dell'AGE, semel in

anno, è apparsa scevra da manie antielusiv­e e invece improntata a valorizzar­e, anche sotto il profilo della fiscalità, uno strumento finanziari­o molto utile quale è appunto la SPAC. È evidente infatti che, laddove l'AGE avesse avuto un approccio opposto, la SPAC avrebbe certamente perso gran parte del suo appeal per quei gruppi, che - passata la crisi e con interessan­ti tesoretti di perdite fiscali pregresse a disposizio­ne - fossero stati tentati dalla quotazione per il suo tramite. Segniamo un punto a favore dell'AGE stavolta.

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