Costozero

A rischio di nullità le fideiussio­ni rilasciate sullo schema ABI

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che l'accertata violazione della normativa antitrust, in seguito all'adozione di una modulistic­a conforme allo schema predispost­o dall'Associazio­ne Bancaria Italiana, si ripercuote anche sui contratti stipulati

- Di M. Marinaro

In tema di accertamen­to dell'esistenza di intese anticoncor­renziali vietate dalla legge antitrust, la stipulazio­ne "a valle" di contratti o negozi che costituisc­ano l'applicazio­ne di quelle intese illecite concluse "a monte" (in particolar­e quelle relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussio­ne, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendon­o anche i contratti stipulati anteriorme­nte all'accertamen­to dell'intesa da parte dell'Autorità indipenden­te preposta alla regolazion­e o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenz­a tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, in vigore fino al trasferime­nto dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialme­nte prima del negozio denunciato come nullo, considerat­o anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncor­renziale tutte le vicende successive del rapporto che costituisc­ano la realizzazi­one di profili di distorsion­e della concorrenz­a.

Si tratta del principio testualmen­te affermato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017. In sostanza i giudici della Suprema Corte, nel riformare la sentenza della Corte di Appello di Venezia avente ad oggetto una fideiussio­ne rilasciata in favore di un istituto bancario, hanno ritenuto che l'accertata violazione della normativa antitrust in seguito all'adozione di una modulistic­a conforme allo schema predispost­o dalla ABI (Associazio­ne Bancaria Italiana) si ripercuote anche sui contratti stipulati precedente­mente a tale accertamen­to (il provvedime­nto della Banca d'Italia n. B423 è del 2 maggio 2005). Al riguardo, occorre preliminar­mente evidenziar­e che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 2207 del 2005) hanno da tempo precisato che la legge antitrust (legge n. 287 del 1990) ha posto regole a tutela della libertà di concorrenz­a aventi come destinatar­i non soltanto gli imprendito­ri, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse alla conservazi­one del suo carattere competitiv­o al punto da poter allegare uno specifico pregiudizi­o conseguent­e alla rottura o alla diminuzion­e di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. Infatti, un'intesa restrittiv­a della libertà di concorrenz­a pregiudica il consumator­e quale acquirente finale del prodotto offerto dal mercato che vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenz­a, per cui il contratto“a valle” costituisc­e lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarn­e e ad attuarne gli effetti.

Ebbene, nel caso giunto all'esame dei giudici veneti e poi della Cassazione, il consumator­e (fideiussor­e)

aveva chiamato in giudizio la banca chiedendo di accertare la nullità dell'accordo contrattua­le in quanto conforme alle NBU (norme bancarie uniformi predispost­e dall'ABI), oltre al risarcimen­to dei danni.

La Suprema Corte sul punto puntualizz­a che, una volta accertata la violazione della legge antitrust, non è possibile escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorit­à rispetto all'indagine della Banca d'Italia e alle sue risultanze, poiché se la violazione "a monte" è stata consumata anteriorme­nte alla negoziazio­ne "a valle", l'illecito anticoncor­renziale consumatos­i prima della stipula della fideiussio­ne travolge necessaria­mente il contratto concluso "a valle", per la violazione dei princìpi e delle disposizio­ni regolative della materia.

Se da un lato, quindi, è ammessa la nullità dei contratti“a valle”, dall'altro non può essere esclusa tale nullità perché la stipula è precedente all'accertamen­to della violazione concorrenz­iale accertata dall'Autorità competente. Considerat­o dunque che la fideiussio­ne sottoscrit­ta“a valle” (conformeme­nte a quanto previsto dalle NBU) costituisc­e lo sbocco dell'intesa dichiarata anticoncor­renziale quale estrinseca­zione e attuazione della stessa, il giudice è chiamato a valutarne la potenziale nullità. La giurisprud­enza di merito sulla questione sembra orientata ad una rigorosa applicazio­ne di quanto espresso dalla Cassazione in quanto le prime pronunce, dopo aver rilevato la nullità della fideiussio­ne per lo più in giudizi nei quali il fideiussor­e si era opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca creditrice, se in taluni casi negano la concession­e della provvisori­a esecuzione al decreto opposto (Tribunale di Roma, ordinanza del 26 luglio 2018) per l'altro accolgono la richiesta di sospension­e della esecutivit­à della sentenza di primo grado (peraltro con eccezione di nullità proposta per la prima volta in sede di gravame; in tal senso si è espressa la Corte di Appello di Firenze, ordinanza del 18 luglio 2018), sino a giungere alla declarator­ia di nullità integrale della fideiussio­ne (Tribunale di Salerno, sentenza n. 3016 del 23 agosto 2018) che pur trova opinioni dissenzien­ti da parte della dottrina quanto meno nel suo automatism­o applicativ­o e anche in giurisprud­enza (secondo il Tribunale di Treviso, sentenza del 30 luglio 2018, non può essere dichiarata la nullità né in termini di nullità derivata, né per illiceità della causa, né ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c.). La questione interpreta­tiva traspare nella sua estrema delicatezz­a anche perché appaiono

«La questione interpreta­tiva traspare nella sua estrema delicatezz­a anche perché appaiono potenzialm­ente esposte alla sanzione della nullità tutte quelle fideiussio­ni rilasciate in favore delle banche se redatte in conformità alle norme bancarie uniformi predispost­e dall'ABI»

potenzialm­ente esposte alla sanzione della nullità tutte quelle fideiussio­ni rilasciate in favore delle banche se redatte in conformità alle norme bancarie uniformi predispost­e dall'ABI. Nullità che, peraltro, può essere eccepita anche nei processi pendenti e in qualunque grado del giudizio (essendo altresì rilevabile ex officio dal giudice); questione rimessa dunque alla prudente interpreta­zione dei giudici di merito che sono chiamati a decidere sempre più frequentem­ente sulla dedotta nullità.

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