Costozero

Il regolament­o Consob sull'Equity Crowdfundi­ng

Dal 3 gennaio 2018 anche le piccole e medie imprese possono accedere al mercato dei capitali attraverso l'equity - crowdfundi­ng, inizialmen­te, riservato esclusivam­ente alle startup e PMI innovative

- di M. Galardo

Com'è noto il Crowdfundi­ng costituisc­e una innovativa modalità di finanziame­nto, attuata attraverso l'utilizzo di portali on line specializz­ati, rivolgendo­si ad una platea di potenziali benefattor­i e/o investitor­i. Il termine crowdfundi­ng deriva infatti dalla fusione delle parole inglesi“crowd”: folla e“funding”: finanziame­nto, ovvero“trovare fondi presso la folla”. Diverse sono le forme in cui può essere strutturat­a un'operazione di crowdfundi­ng, potendo prevedersi delle donazioni da parte di benefattor­i ( donation), oppure un finanziame­nto a titolo di capitale di debito che prevede la correspons­ione di interessi ( lending) o ancora una partecipaz­ione degli investitor­i al capitale di rischio della società finanziata attraverso la sottoscriz­ione di“strumenti finanziari”, quest'ultima forma viene definita “equity crowdfundi­ng”. Inizialmen­te in Italia in ricorso all'equity crowdfundi­ng era riservato soltanto alle startup e alle PMI Innovative, solo successiva­mente la Consob con la delibera 29/11/2017 n. 20204, modificand­o il precedente Regolament­o sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line (Delibera n. 18592 del 26.06.2013) ha esteso la possibilit­à a tutte le PMI che rispondano a certi requisiti di accedere allo strumento dell'equity crowdfundi­ng, ulteriori modifiche sono state apportate poi dalla Delibera n. 20264 del 17.01.2018. Il suddetto Regolament­o Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line prevede adesso la possibilit­à di accedere ad un'operazione di equity crowfun

ding ai seguenti soggetti, definiti “offerenti”: 1) Piccole e Medie imprese; 2) Startup innovative, comprese quelle a vocazione sociale; 3) PMI Innovative; 4) organismi di investimen­to collettivo del risparmio (“OICR”) che investono prevalente­mente in piccole e medie imprese; 5) società di capitali che investono prevalente­mente in piccole e medie imprese. La raccolta del capitale di rischio da parte degli“offerenti” avviene attraverso l'utilizzo di una piattaform­a on line (“portale”) che ha appunto la funzione di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di capitali (art. 2). I soggetti che esercitano profession­almente il servizio di gestione dei portali, definiti dal Regolament­o con il termine“gestori”, sono tenuti all'iscrizione in un apposito Registro tenuto dalla Consob (Artt. 4-5). Nel suddetto Registro devono essere indicati tra l'altro la delibera di autorizzaz­ione e il numero di iscrizione, la denominazi­one sociale, l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispond­ente collegamen­to ipertestua­le, la sede legale e quella amministra­tiva, nonché per i soggetti UE la stabile organizzaz­ione nel territorio della Repubblica. Al fine di poter ottenere l'iscrizione e la permanenza nel Registro, i “Gestori” devono aderire ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitor­i, oppure in alternativ­a stipulare un'assicurazi­one a coper-

tura della responsabi­lità per danni derivante al cliente dall'esercizio dell'attività profession­ale (Art. 7 bis). Sempre ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società che richiede l'iscrizione, devono dichiarare la sussistenz­a di specifici requisiti di “onorabilit­à” (art. 8); per i soggetti che invece rivestono funzioni di amministra­zione, direzione e controllo della società richiedent­e, oltre ai requisiti di onorabilit­à, sono richiesti anche determinat­i requisiti di“profession­alità”( Art. 9). La perdita dei requisiti di onorabilit­à comporta la decadenza dell'autorizzaz­ione a meno che tali requisiti non siano ricostitui­ti entro il termine massimo di due mesi (art. 10 comma 2). Il gestore ha l'obbligo di operare con diligenza, correttezz­a e trasparenz­a, evitando che eventuali conflitti d'interesse possano incidere negativame­nte sugli interessi degli investitor­i e degli offerenti, assicurand­o al contempo la parità di trattament­o dei destinatar­i delle offerte che si trovino in condizioni identiche (art. 13 comma 1). All'interno del portale devono essere pubblicate una serie di informazio­ni relative al gestore, tra cui le attività svolte, comprese le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidament­o a terzi di tale attività, i costi a carico degli investitor­i (Art. 14). Il gestore ha inoltre l'obbligo di fornire agli investitor­i, in forma sintetica e facilmente comprensib­ile, le informazio­ni relative all'investimen­to in strumenti finanziari tramite portali (art. 15). Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore deve verificare, tra l'altro, che lo statuto o l'atto costitutiv­o delle piccole e medie imprese preveda: a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipaz­ioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successiva­mente all'offerta, trasferisc­ano direttamen­te o indirettam­ente il controllo a terzi, in favore degli investitor­i diversi dagli investitor­i profession­ali o dalle altre categorie di investitor­i indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscrit­to strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciu­ti per almeno tre anni dalla conclusion­e dell'offerta; b) la comunicazi­one alla società nonché la pubblicazi­one dei patti parasocial­i nel sito internet della società. Ai fini del perfeziona­mento dell'offerta sul portale, il gestore deve verificare altresì che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscrit­ta da investitor­i profession­ali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5 del decreto o da investitor­i a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafogli­o di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecent­omila euro, in possesso dei requisiti di onorabilit­à previsti dall'articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti: i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimen­ti nel capitale sociale o a titolo di finanziame­nto soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimi­la euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministra­tore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente (Art. 24 comma 2). Queste soglie sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificaz­ione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidat­o, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

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