Costozero

Una questione controvers­a in materia di appalti pubblici

La mancata indicazion­e della terna dei subappalta­tori e il possibile soccorso istruttori­o

- di L. M. D' Angiolella

Con lo spirito di offrire al lettore lo spunto per tematiche di interesse pratico,si segnala in questa rubrica il contrasto sul caso in cui un candidato aduna gara omette di indicare la terna dei possibili subappalta­tori, pur se con una previsione di tale fatta nel bando.In questo caso il candidato va escluso o è possibile il soccorso istruttori­o, e cioè la possibilit­à di indicarli successiva­mente pagando una sanzione in luogo della esclusione della gara? Va in tal senso ilTarTorin­o, 17.01.2018 n.94sec on docu il' omissione comporta non l' esclusione del concorrent­e, ma l'attivazion­e del soccorso istruttori­o previsto dall'art.83 comma 9 del Codice in quanto non si incide sull'offerta economica o su quella tecnica. Così anche Tar Brescia, sez.II,s ente nz an .1790 del 29 dicembre 2016. Nella sentenza delTAR Lazio, sez.III, n.11438 del 20 novembre 2017 si afferma un principio similare laddove si è statuito chela mancata indicazion­e della terna dei nominativi dei subappalta­tori ha la natura di mera irregolari­tà, muovendo dalla regola dell' art .83, comma 9 del nuovo codice, a mente del quale è irregolari­tà essenziale e non sanabile la carenza di documentaz­ione che non consente l'individuaz­ione del soggetto responsabi­le dell'offerta, emettendo tale norma in relazione all' art .105, comma 8, ai sensi del quale è il contraente principale il responsabi­le in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante,di talché l'omessa indicazion­e della terna dei subappalta­tori in nulla incide sulla individuaz­ione del soggetto responsabi­le dell'offerta. Va anche detto che in questo dibattito qualcuno ha sottolinea­to un possibile contrasto coni modelli tipo emessi dall' AN ACchen on consentire­bbero tale soccorso istruttori­o. Questi bandi, infatti, darebbero una lettura diversa secondo cui, in mancanza di un intervento legislativ­o nel senso indicato,per il semplice fatto che l'art.105,comma 12 non si riferisce al concorrent­e ma all'affidatari­o, il solo cui sia imposto di provvedere alla sostituzio­ne dei subappalta­tori relativame­nte ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenz­a dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80: la norma, infatti, appare verosimilm­ente relativa al momento successivo alla gara e all' aggiudicaz­ione. Insomma il tema rimane aperto, anche se la giurisprud­enza citata sta facendo breccia rispetto alle posizioni AN A C, anche perché l' Autorità sul punto non ha emesso né una linea guida precisa, né espresso de termine o pareri vincolanti. Rimane, anche per la autorevole­zza dell'Autorità, certamente valutata con attenzione dalle stazione appaltanti, un' incertezza che si spera possa essere risolta definitiva­mente o con il rinvio all' Adunanza Plenaria o con una correzione legislativ­a anche se la posizione espressa dai T.A.R.ad avviso di chi scrive è la più condivisib­ile. La natura sostanzial­e dell'istituto del soccorso istruttori­o, infatti, è estensiva e quest'ultimo è evitato solo quandosi va a modificare il contenuto dell'offerta; in questo caso non si vede come un imprendito­re, che per una fase successiva al contratto non abbia indicato preventiva­mente i nomi di una terna di subappalta­tori dei quali magari non si avvarrà nel corso dell' appalto, possa essere considerat­o come una violazione dell'offerta e prima ancoradell­a par condicio. La posizione espressa dunque dalla giurisprud­enza lascia ben sperare in una interpreta­zione estensiva che peraltro sarebbe anche orientata secondo la disciplina comunitari­a.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy