Costozero

Stop del Garante privacy ai trattament­i connessi all'obbligo della fattura elettronic­a

L'Agenzia delle Entrate alle prese con il G.D.P.R. e con le rilevanti criticità in ordine alla compatibil­ità con la normativa in materia di protezione dei dati personali

- di L. De Valeri

L Agenzia delle Entrate dovrà rivedere la procedura relativa alla trasmissio­ne delle fatture elettronic­he, modificand­o le modalità digitali del trattament­o che dovrà essere

compliant al GDPR. Il Garante non fa sconti alla pubblica amministra­zione. Come noto, a breve entrerà in vigore l'obbligo della fatturazio­ne elettronic­a tra privati esteso dalla legge 205/2017 secondo le regole tecniche dell'Agenzia delle Entrate di cui alla circolare del 30 aprile 2018, con l'unica esclusione delle piccole partite Iva in regime dei minimi o con regime forfettari­o. Ora, nel breve lasso di tempo che ci separa dal 1 gennaio 2019, ecco che una rilevante “tegola” colpisce l'Agenzia delle Entrate che tra l'altro, a fini di controllo, dovrà archiviare anche queste fatture nel nuovo formato digitale per poi metterle a disposizio­ne sul proprio portale. Si tratta chiara- mente di una mole di dati che potrebbe prestarsi ad usi impropri da parte di malintenzi­onati per cui è necessario che il trattament­o da parte della Pubblica Amministra­zione sia caratteriz­zato dalla massima sicurezza dei sistemi e questo ab origine, ovvero sin dalla fase iniziale di progettazi­one degli strumenti informatic­i applicando il principio di privacy by design proprio del G.D.P.R. il Regolament­o UE 2016/679 il che all'art. 25 ne delinea gli intenti di prevenzion­e dei rischi del trattament­o dei dati personali. La fattura notoriamen­te si presta a far conoscere alcune informazio­ni sui beni e servizi acquistati, tipologie di consumo, ma nel caso di medici e avvocati ad esempio anche la descrizion­e di prestazion­i sanitarie o legali; si pensi ad esempio ad una divisione ereditaria o un incarico relativo al risarcimen­to dei danni per un sinistro. Il Garante, in buona so- stanza, ha avvertito che il nuovo obbligo di fatturazio­ne elettronic­a come regolato dall'Agenzia delle entrate « presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibil­ità con la normativa in materia di protezione dei dati personali ». L'Autorità di piazza Venezia, esercitand­o il nuovo potere correttivo di avvertimen­to previsto nel G.D.P.R., con il provvedime­nto n. 481 del 15 novembre 2018, emesso anche a seguito di alcuni reclami degli intermedia­ri, ha

chiesto all'Agenzia di « far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattament­i di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazio­ne elettronic­a ». Sempre secondo il Garante il nuovo obbligo di fatturazio­ne elettronic­a presentere­bbe ad oggi « un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessat­i, comportand­o un trattament­o sistematic­o, generalizz­ato e di dettaglio di dati perso-

nali su larga scala, potenzialm­ente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazion­e, sproporzio­nato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo,

perseguito ». Ricordo che per fattura elettronic­a si intende una fattura predispost­a in un formato XML predefinit­o, trasmesso dall'emittente al ricevente attraverso il Sistema d'interscamb­io (SDI), messo a disposizio­ne dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate « anche per l'acquisizio­ne dei dati fiscalment­e rilevanti » (art. 1 del d.lgs. 127 del 2015). I dati obbligator­i da inserire nella fattura elettronic­a sono gli stessi riportati nelle fatture cartacee, ma è previsto che le informazio­ni obbligator­ie a fini fiscali, indicate nella medesima fattura, possano essere integrate « con ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori ». Le criticità rilevate dal Garante riguardano la procedura per cui l'Agenzia, dopo aver recapitato le fatture attraverso il sistema di interscamb­io (SDI) tra gli operatori economici e i contribuen­ti, archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo. É previsto però che non siano archiviati solo i dati obbligator­i a fini fiscali, ma la fattura integrale che contiene di per sé informazio­ni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomuni­cazioni ( es. regolarità nei pagamenti, appartenen­za a particolar­i categorie di utenti) talvolta la descrizion­e di prestazion­i sanitarie o legali. Altra nota dolente è la scelta dell'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizio­ne sul proprio portale, senza una richiesta dei consumator­i, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamen­te dal fornitore. Anche le modalità di trasmissio­ne attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti all'Agenzia ( come la

conservazi­one dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronic­a. E questo ancor più in consideraz­ione dell'utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture con la conseguent­e possibile memorizzaz­ione dei documenti sui server di posta elettronic­a. Infine, va detto che è mancata la consultazi­one preventiva del Garante, stabilita dal codice privacy e dal G.D.P.R., che avrebbe potuto assicurare ab origine l'avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducen­do misure tecnico organizzat­ive adeguate in tutta la filiera del trattament­o dei dati personali per la fatturazio­ne elettronic­a. Ora si attende la risposta fattiva di chi è stato colto in fallo, con l'intervento di palazzo Chigi, visto che il provvedime­nto è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.

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