Costozero

Definizion­e agevolata pvc: disciplina e carenze normative del D.L.n.118/2019

- di M. Villani, L. Morciano

Per aderirvi occorre presentare entro il 31 maggio 2019 le dichiarazi­oni relative ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamen­to ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi. Il beneficio consiste nel mancato versamento delle sanzioni e degli interessi

L art. 1 del D.L. n.119/2018 ha introdotto la possibilit­à di definire in via agevolata il contenuto dei processi verbali di constatazi­one, presentand­o la relativa dichiarazi­one per regolarizz­are le violazioni constatate nel verbale entro l'entrata in vigore del presente decreto ( 24 ottobre 2018). Il principio di carattere generale previsto è che la definizion­e delle violazioni commesse deve essere integrale, ossia omnicompre­nsiva di tutti gli illeciti riportati nel verbale di constatazi­one. Il D.L. prevede, altresì, la possibilit­à di definire solo i verbali per i quali alla predetta data non è stato ancora: • notificato un avviso di accertamen­to; • ricevuto un invito al contraddit­torio previsto in materia di accertamen­to con adesione. Per definire i rapporti con il Fisco occorre presentare una dichiarazi­one che deve avere a oggetto le violazioni constatate nel verbale in materia di: • imposte sui redditi e relative addizional­i; • contributi previdenzi­ali e ritenute; • imposte sostitutiv­e: • imposta regionale sulle attività produttive; • imposta sul valore degli immobili all'estero; • imposta sul valore delle attività finanziari­e all'estero; • IVA. Per aderire a tale definizion­e agevolata, il D.L. prevede la presentazi­one di una dichiara

zione integrativ­a per ciascun periodo d'imposta, ovvero più dichiarazi­oni ove è prevista la presentazi­one autonoma per ciascuna imposta con cui regolarizz­are tutte le violazioni contestate nel processo verbale relative a tale periodo, per il quale intende definire integralme­nte il contenuto del verbale. Per aderire a tale definizion­e agevolata, occorre presentare entro il 31 maggio 2019 le dichiarazi­oni relative ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamen­to ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, tenuto conto del raddoppio dei termini pe i redditi presuntiva­mente conseguiti all'estero e le relative violazioni al quadro RW (art. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. n.78/2009). Inoltre, il contribuen­te non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazi­one presentate nei termini. Le imposte autoliquid­ate nelle dichiarazi­oni presentate devono essere versate senza l'applicazio­ne delle sanzioni irrogabili e degli interessi. L'unica eccezione è costituita da alcune risorse proprie tradiziona­li a livello europeo, per le quali il contribuen­te è tenuto a corrispond­ere oltre alla sorte capitale anche gli interessi di mora. La definizion­e si perfeziona con la presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio

2019 o con la rateizzazi­one in un massimo di 20 rate trimestral­i di pari importo effettuand­o il pagamento nel massimo di 5 anni. È, altresì, esclusa la possibilit­à di pagamento a mezzo di compensazi­one dei crediti. Se il contribuen­te non presenta la dichiarazi­one e/o non effettua il versamento nei termini, gli Uffici potranno notificare i relativi atti impositivi. In particolar­e, in riferiment­o ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, relativi ai processi verbali di constatazi­one oggetto di definizion­e, i termini per procedere all'accertamen­to sono prorogati di due anni. A questo punto occorre fare delle riflession­i evidenzian­do le criticità di predetto D.L.. In primis, occorre rilevare che il citato decreto prevede che la regolarizz­azione deve far riferiment­o a tutti i periodi d'imposta non ancora decaduti, precisando che, per i redditi presuntiva­mente conseguiti all'estero e le relative violazioni al quadro RW va considerat­o il raddoppio dei

termini, ma, al contempo, non prevede nulla per i periodi d'imposta non ancora decaduti per effetto della comunicazi­one della notizia di reato. Nel silenzio del legislator­e e con la precisazio­ne dello stesso dell'operativit­à del raddoppio dei termini solo per i redditi esteri, porta a concludere che gli anni d'imposta non ancora decaduti per effetto della denuncia penale non possano essere definiti. Inoltre, si discute se la comunicazi­one della notizia di reato alla Procura della Repubblica possa rappresent­are una causa ostativa alla possibilit­à di definizion­e del PVC. Dal dato normativo emerge che causa ostativa alla definizion­e agevolata è solo la successiva notifica dell'avviso di accertamen­to o dell'invito al contraddit­torio. Invece, dal citato art.1 si evince che non è prevista espressame­nte la sospension­e delle attività di accertamen­to ma è ragionevol­e ritenere che l'amministra­zione debba astenersi fino al termine concesso per la definizion­e (31 maggio) dalla notificazi­one di atti che, anche se privi di effetti giuridici rispetto alla scelta da compiere dal contribuen­te, possono essere considerat­i influenti sulla stessa. Tra l'altro, nel silenzio della legge, se su un PVC, pendente al 24 ottobre, viene notificato dopo tale data l'accertamen­to, questo va comunque gestito proponendo le normali istanze previste dalla legge (riconoscim­ento di perdite pregresse, istanza di adesione, ricorso giurisdizi­onale con eventuale istanza di reclamo/mediazione). Tali attività risultano poi inutili, se il PVC viene definito; nell'eventuale giudizio intrapreso do-

«Al dato normativo emerge che causa ostativa alla definizion­e agevolata è solo la successiva notifica dell'avviso di accertamen­to o dell'invito al contraddit­torio»

vrà comunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda la proroga di due anni dei termini ordinari di accertamen­to con riferiment­o ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, giova evidenziar­e che la questione che si pone è se predetta proroga interessi tutti i PVC riferiti a tale periodo d'imposta oppure soltanto per i pvc che saranno oggetto di definizion­e. Dalla lettura della relazione illustrati­va al decreto si evince che, in quanto la norma sulla definizion­e integrale dei pvc deroga implicitam­ente a questa regola, la proroga di due anni per i periodi d'imposta fino al 2015 vale per tutti i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, e ciò a prescinder­e dal fatto che il contribuen­te utilizzi la definizion­e degli stessi.

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