Definizione agevolata pvc: disciplina e carenze normative del D.L.n.118/2019
Per aderirvi occorre presentare entro il 31 maggio 2019 le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi. Il beneficio consiste nel mancato versamento delle sanzioni e degli interessi
L art. 1 del D.L. n.119/2018 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto dei processi verbali di constatazione, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale entro l'entrata in vigore del presente decreto ( 24 ottobre 2018). Il principio di carattere generale previsto è che la definizione delle violazioni commesse deve essere integrale, ossia omnicomprensiva di tutti gli illeciti riportati nel verbale di constatazione. Il D.L. prevede, altresì, la possibilità di definire solo i verbali per i quali alla predetta data non è stato ancora: • notificato un avviso di accertamento; • ricevuto un invito al contraddittorio previsto in materia di accertamento con adesione. Per definire i rapporti con il Fisco occorre presentare una dichiarazione che deve avere a oggetto le violazioni constatate nel verbale in materia di: • imposte sui redditi e relative addizionali; • contributi previdenziali e ritenute; • imposte sostitutive: • imposta regionale sulle attività produttive; • imposta sul valore degli immobili all'estero; • imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero; • IVA. Per aderire a tale definizione agevolata, il D.L. prevede la presentazione di una dichiara
zione integrativa per ciascun periodo d'imposta, ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta con cui regolarizzare tutte le violazioni contestate nel processo verbale relative a tale periodo, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale. Per aderire a tale definizione agevolata, occorre presentare entro il 31 maggio 2019 le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, tenuto conto del raddoppio dei termini pe i redditi presuntivamente conseguiti all'estero e le relative violazioni al quadro RW (art. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. n.78/2009). Inoltre, il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentate nei termini. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate devono essere versate senza l'applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi. L'unica eccezione è costituita da alcune risorse proprie tradizionali a livello europeo, per le quali il contribuente è tenuto a corrispondere oltre alla sorte capitale anche gli interessi di mora. La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio
2019 o con la rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo effettuando il pagamento nel massimo di 5 anni. È, altresì, esclusa la possibilità di pagamento a mezzo di compensazione dei crediti. Se il contribuente non presenta la dichiarazione e/o non effettua il versamento nei termini, gli Uffici potranno notificare i relativi atti impositivi. In particolare, in riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, relativi ai processi verbali di constatazione oggetto di definizione, i termini per procedere all'accertamento sono prorogati di due anni. A questo punto occorre fare delle riflessioni evidenziando le criticità di predetto D.L.. In primis, occorre rilevare che il citato decreto prevede che la regolarizzazione deve far riferimento a tutti i periodi d'imposta non ancora decaduti, precisando che, per i redditi presuntivamente conseguiti all'estero e le relative violazioni al quadro RW va considerato il raddoppio dei
termini, ma, al contempo, non prevede nulla per i periodi d'imposta non ancora decaduti per effetto della comunicazione della notizia di reato. Nel silenzio del legislatore e con la precisazione dello stesso dell'operatività del raddoppio dei termini solo per i redditi esteri, porta a concludere che gli anni d'imposta non ancora decaduti per effetto della denuncia penale non possano essere definiti. Inoltre, si discute se la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica possa rappresentare una causa ostativa alla possibilità di definizione del PVC. Dal dato normativo emerge che causa ostativa alla definizione agevolata è solo la successiva notifica dell'avviso di accertamento o dell'invito al contraddittorio. Invece, dal citato art.1 si evince che non è prevista espressamente la sospensione delle attività di accertamento ma è ragionevole ritenere che l'amministrazione debba astenersi fino al termine concesso per la definizione (31 maggio) dalla notificazione di atti che, anche se privi di effetti giuridici rispetto alla scelta da compiere dal contribuente, possono essere considerati influenti sulla stessa. Tra l'altro, nel silenzio della legge, se su un PVC, pendente al 24 ottobre, viene notificato dopo tale data l'accertamento, questo va comunque gestito proponendo le normali istanze previste dalla legge (riconoscimento di perdite pregresse, istanza di adesione, ricorso giurisdizionale con eventuale istanza di reclamo/mediazione). Tali attività risultano poi inutili, se il PVC viene definito; nell'eventuale giudizio intrapreso do-
«Al dato normativo emerge che causa ostativa alla definizione agevolata è solo la successiva notifica dell'avviso di accertamento o dell'invito al contraddittorio»
vrà comunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda la proroga di due anni dei termini ordinari di accertamento con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, giova evidenziare che la questione che si pone è se predetta proroga interessi tutti i PVC riferiti a tale periodo d'imposta oppure soltanto per i pvc che saranno oggetto di definizione. Dalla lettura della relazione illustrativa al decreto si evince che, in quanto la norma sulla definizione integrale dei pvc deroga implicitamente a questa regola, la proroga di due anni per i periodi d'imposta fino al 2015 vale per tutti i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, e ciò a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi la definizione degli stessi.