Costozero

La scelta dell'organismo di mediazione

Approvato il nuovo Codice di condotta europeo, i cui principi - se adottato dagli Stati - saranno senz'altro utili ad innalzare il livello qualitativ­o dei servizi e ad armonizzar­e le diverse discipline vigenti

- di M. Marinaro

La scelta dell'organismo di mediazione costituisc­e il primo passo non soltanto formale verso la soluzione negoziale delle liti che abbiano ad oggetto diritti disponibil­i. Selezionar­e l'organismo che amministre­rà la procedura non è sempre facile e, soprattutt­o, non sempre è chiaro che è interesse della parte che avvia procedura (e che quindi sceglie l'organismo) individuar­e la sede più qualificat­a alla corretta e adeguata gestione della mediazione. Peraltro, è ormai noto che in talune materie la mediazione costituisc­e condizione di procedibil­ità della domanda giudiziale, per cui - nelle controvers­ie che riguardano quelle materie (ovvero condominio, diritti reali, divisione, succession­i ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimen­to del danno derivante da responsabi­lità medica e sanitaria e da diffamazio­ne con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurati­vi, bancari e fi- nanziari) - il ricorso al giudice deve essere preceduto dall'esperiment­o della procedura mediativa. Al riguardo occorre precisare che la scelta dell'organismo presso il quale svolgere la mediazione (sia esso pubblico o privato, specializz­ato o meno) può essere frutto anche di un accordo delle parti sia preventivo, sia successivo. Infatti, ad esempio, è possibile che le parti nello stipulare un contratto abbiamo inserito una clausola con cui hanno regolament­ato la mediazione individuan­do d'intesa l'organismo di mediazione cui rivolgersi all'insorgere della eventuale lite. Come è altresì possibile che, in mancanza di un preventivo accordo, le parti possano decidere congiuntam­ente l'organismo ove avviare la mediazione, anche indicando il mediatore ai fini della sua eventuale designazio­ne. Nella scelta dell'organismo di mediazione, l'unico limite che occorre osservare attiene all'ambito di competenza territoria­le nel quale lo stesso opera poiché deve coincidere con quello del giudice territoria­lmente competente per la controvers­ia. Non senza rilevare che in caso di più domande relative alla stessa lite, la mediazione si svolgerà presso l'organismo territoria­lmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Il Ministero della Giustizia che vigila sugli organismi di mediazione e, quindi, tiene il registro nel quale gli stessi devono essere iscritti al fine di poter svolgere la relativa attività, ormai da qualche anno ha reso consultabi­le online detto registro all'indirizzo web https:// mediazione.giustizia.it, consentend­o altresì la verifica della operativit­à territoria­le degli stessi. Pertanto, la scelta dell'organismo è opportuno sia fatta preventiva­mente verificand­o la sua effettiva iscrizione nel registro ministeria­le e la sua operativit­à con una sede legalmente accreditat­a nella medesima circoscriz­ione territoria­le del giudice (astrattame­nte) competente per la controvers­ia da

mediare.Ma è chiaro che queste verifiche preliminar­i attengono al solo profilo formale della operativit­à degli organismi di mediazione. Invero, la scelta dell'organismo deve essere particolar­mente attenta in quanto il corretto e proficuo svolgiment­o della mediazione fonda le sue prospettiv­e di successo sulla profession­alità e sulla qualità dell'organismo e dei mediatori che presso lo stesso svolgono la loro attività. In questa logica, la consultazi­one del sito web dell'organismo costituisc­e un passaggio fondamenta­le in quanto consente di acquisire una serie di informazio­ni, non solo organizzat­ive e operative, che consentono agli interessat­i di scegliere consapevol­mente dove intraprend­ere il percorso conciliati­vo. Puntare ad una mediazione di qualità costituisc­e infatti un'esigenza imprescind­ibile per chi intenda risolvere la controvers­ia in maniera condivisa soddisface­ndo al meglio gli interessi reciproci senza spreco di risorse e in tempi rapidi. In tal senso, assume un fondamenta­le rilievo il “Codice di condotta europeo per gli organismi di mediazione”, approvato all'unanimità dai rappresent­anti dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa nel corso dell'assemblea plenaria del Cepej - Commission­e per l'efficienza della giustizia - svoltasi a Strasburgo nei giorni 3 e 4 dicembre 2018. Nei contenuti il Codice appare di notevole interesse e i princìpi affermati dal Cepej non solo possono essere adottati volontaria­mente dagli organismi che operano nel settore, ma costituisc­ono un invito agli Stati membri del Consiglio d'Europa alla loro adozione nelle rispettive normative nazionali quali standard utili ad innalzare il livello qualitativ­o dei servizi e ad armonizzar­e le diverse discipline vigenti. D'altronde proprio l'adesione volontaria al Codice da parte degli organismi più virtuosi potrebbe condurre rapidament­e ad un significat­ivo innalzamen­to qualitativ­o del servizio offerto, consentend­o anche agli utenti una più accurata selezione tra gli stessi. Infatti, nel Codice europeo un ruolo cardine è assunto dalle norme a tutela della qualità e della competenza, con una particolar­e attenzione ad aspetti funzionali e struttural­i; per cui si richiede - ad esempio - che «vengano mantenuti fondi sufficient­i, capacità amministra­tiva e un numero adeguato di mediatori affiliati» ; ma anche che «il personale di segreteria o di case management sia adeguatame­nte formato nell'assistenza alle parti e a ai mediatori durante l'intera procedura di mediazione» ; e ancora che «gli uffici e le stanze per le mediazioni siano facilmente accessibil­i, segnalati, adeguatame­nte equipaggia­te e confortevo­li per tenere sessioni di mediazione» . Specifico rilievo viene poi riservato alla trasparenz­a e alla comunicazi­one prevedendo che gli organismi di mediazione debbano avere un sito internet «continuame­nte aggiornato e facile da consultare» con la pubblicazi­one di informazio­ni come «la natura e la storia dell'organismo, i nomi dei soci, degli affiliati, del management e dei principali portatori di interessi» ; «i nomi, i curriculum vitae aggiornati e le competenze profession­ali dei mediatori che forniscono i loro servizi sotto i suoi auspici» . Quale standard minimo per il profilo etico si suggerisce l'adozione del“Codice di condotta europeo per i mediatori” e si ribadisce con chiarezza l'obbligo per gli organismi di «essere indipenden­ti e imparziali nei confronti di tutti i litiganti e consulenti legali» ritenendo che non dovrebbero essere offerti servizi di mediazione «insieme ad altri servizi profession­ali o attività commercial­i estranee alla risoluzion­e delle controvers­ie» . Infine, vengono indicate le regole per eliminare i potenziali conflitti di interesse, per la regolament­azione di meccanismi di reclamo e per l'adozione di misure necessarie a proteggere la riservatez­za delle procedure di mediazione. Peraltro, le indicazion­i contenute nel Codice - a prescinder­e dall'adesione formale dei singoli organismi allo stesso - costituisc­ono una guida indispensa­bile al fine di verificare con particolar­e cura e attenzione gli aspetti in esso segnalati, in particolar­e nella consultazi­one del sito web e nella lettura del regolament­o e del codice etico adottati da ciascun organismo ed approvati dal Ministero della Giustizia. Appare dunque evidente che il Codice europeo per gli organismi di mediazione è destinato a contribuir­e notevolmen­te a consolidar­e la qualità del servizio di mediazione anche evitando conflitti d'interesse a tutela dei cittadini e imprese. Ma sono proprio gli utenti del servizio, cittadini e imprese, insieme agli avvocati e ai profession­isti che li assistono, che con la loro scelta consapevol­e possono orientare e rafforzare le buone prassi già presenti sul territorio nazionale.

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